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Maternità, genitorialità e rapporto di lavoro: indagine sulla tutela e discipline a confronto

L’impulso comunitario verso una nuova concezione di maternità

Dalle osservazioni appena compiute emerge a chiari segni come alla partecipazione giurisprudenziale nell’evoluzione della materia si siano parallelamente affiancati notevoli apporti da parte degli organi istituzionali europei. La direttiva 207/76/CEE e la Carta comunitaria sopraccitate sono d’altro canto esempi tangibili di quanto affermato. A queste, tuttavia, hanno fatto seguito ulteriori e più incisivi interventi, i cui contenuti e i cui effetti impongono un ulteriore esame tematico.

Merita innanzitutto di essere segnalata la direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento191. La natura dell’atto può facilmente evincersi dai “considerando” in apertura dello stesso, dai quali emerge una (ancora) Comunità economica europea che considerando, appunto, "le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento [...] sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici" riteneva necessaria l’adozione di provvedimenti relativi alla "protezione della loro sicurezza e salute", ancorché pur sempre in maniera tale da "non [...] svantaggiare le donne sul mercato del lavoro e non pregiudica[re] le direttive in materia di uguaglianza di trattamento tra uomini e donne".

La direttiva, in buona sostanza, era volta a garantire (nel pieno rispetto dei principi di eguaglianza e parità di trattamento) le condizioni minime di protezione delle lavoratrici da tutti i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti o processi pericolosi per la salute loro e del nascituro, e ciò sulla scorta di quella esigenza di assicurare l’incolumità della lavoratrice (gestante o puerpera che sia) da sempre tra i capisaldi di qualsiasi normativa di tutela della maternità.

A questo fine principale e generale, si accordavano, poi, le ulteriori richieste dirette agli Stati membri, consistenti nell’adozione dei provvedimenti più adeguati a dar concretezza a tale scopo; misure che -per quel che più interessa - possono agevolmente ricavarsi da un’analisi incrociata degli artt. 8, 10 e 11 della direttiva stessa. Ciò a cui il Consiglio puntava era, in primo luogo, la fissazione di un congedo di maternità di almeno quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e dopo il parto in conformità alle legislazioni e/o alle prassi nazionali, ma di cui almeno due obbligatoriamente imposte.

Durante il periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il suddetto congedo avrebbe dovuto altresì prevedersi il divieto di licenziare la lavoratrice, salvo casi eccezionali non connessi al suo stato. A quest’ultima avrebbero dovuto altresì garantirsi tutti i diritti legati al contratto di lavoro, compreso il mantenimento della retribuzione e/o il versamento di un’adeguata indennità. Rivolgendo per un attimo lo sguardo all’Italia si registra un lieve ritardo nel recepire l’atto in commento, che soltanto nel 1996 (con il Decreto legislativo 25 novembre n. 645) diveniva concretamente parte dell’ordinamento nazionale.

La disciplina italiana, in effetti, soddisfaceva già ampiamente le condizioni poste dalla direttiva, eppure sarebbe erroneo sottovalutare l’importanza di questo recepimento, con il quale il legislatore ribadiva l’intento di mantenere forte il contatto con la dimensione comunitaria, nell’ottica di una costante integrazione della normativa nazionale con quanto affermato a livello sovranazionale. Peraltro non può negarsi un (seppur lieve) impatto innovativo della direttiva nel tessuto normativo ricamato dalla legge n. 1204 del 1971, ora arricchito dalla ricomprensione nei lavori faticosi, pericolosi e insalubri (ex art. 3) di tutti quelli che comportavano l’esposizione agli agenti e ai processi dannosi ai sensi della direttiva, nonché dalla doverosa valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici da parte dello stesso datore di lavoro.

In concomitanza con la direttiva 92/85/CEE, viene poi in rilievo un altro provvedimento del Consiglio: la Raccomandazione 92/241/CEE del 31 marzo 1992 sulla custodia dei bambini. L’atto assume interesse in virtù del principio a suo fondamento, quello cioè di una più equa divisione tra uomini e donne delle responsabilità familiari, rivelandosi così tra i primi documenti ad attuare quanto previsto dalla Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989.

Con la raccomandazione, in altre parole, il Consiglio dava un corpo al principio informatore dell’intera attività delle istituzioni europee in materia di maternità, in ossequio al quale, l’obiettivo principale doveva essere, appunto, lo sviluppo di misure che consentissero ai lavoratori e alle lavoratrici di conciliare al meglio i propri obblighi professionali e familiari. A tal fine si richiedeva un maggior sforzo da parte degli uomini, in quanto solo una loro maggiore partecipazione nella cura e nella assistenza dei figli avrebbe potuto assicurare una più equa ripartizione delle responsabilità parentali e, di conseguenza, anche una più cospicua ed efficace partecipazione delle donne nel mercato del lavoro.

Sempre all’interno di questo complessivo disegno comunitario di redistribuzione del “lavoro di cura” all’interno della coppia genitoriale si iscriveva poi la direttiva 96/34/CE del 3 giugno 1996. Attuativa dell’accordo quadro di livello europeo concluso il 14 dicembre 1995 da UNICE, CEEP, CES 199 (di cui sostanzialmente ripeteva il contenuto) la direttiva postulava l’introduzione di una serie di "tutele individuali" dirette a rinnovare un sistema europeo incentrato esclusivamente sui benefici di maternità (comprensivi delle indennità e delle integrazioni corrisposte durante l’astensione dal lavoro) e sugli assegni di natalità quali strumenti di protezione sociale.

La novità di maggiore rilievo riguardava, com’è noto, la previsione del c.d. congedo parentale - modellato quale diritto individuale attribuito ad entrambi i genitori per la nascita o l'adozione di un bambino e finalizzato alla sua cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un'età non superiore a otto anni - attorno al quale si innestavano quelle provvidenze ritenute più funzionali al suo utilizzo, tra le quali, va però notato, nulla si registrava in merito alla sua copertura economica.

L’UE concedeva quindi piena libertà agli Stati membri, non solo di decidere la misura dell’indennità, ma anche di scegliere se lasciare o meno priva di sostegno economico la fruizione del congedo, con ciò rischiando invero di compromettere un profilo fondamentale per permettere quella "dimensione diffusa" dell’istituto che, nel disegno comunitario generale, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di importante "correttivo redistributivo rispetto al tradizionale squilibrio nel lavoro di cura".

Ad ogni modo, non possono aversi dubbi sul ruolo determinante svolto dalla direttiva 96/34 nel percorso verso un nuovo modo di concepire la maternità. La previsione del congedo parentale e la "nuova posizione del padre lavoratore subordinato" che ne derivava hanno infatti gettato "un ponte tra il principio di tutela e quello di parità" mai neppure immaginato in passato, che in simbiosi con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, creava l’occasione per ripensare l’intero sistema delle assenze dei genitori lavoratori. Ed in effetti il recepimento della disciplina europea da parte del legislatore italiano si tradurrà in un inevitabile cambiamento della disciplina interna, dal quale, di fatto, scaturirà l’intero nuovo corso evolutivo della materia.

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Maternità, genitorialità e rapporto di lavoro: indagine sulla tutela e discipline a confronto

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Informazioni tesi

  Autore: Gabriele Castagnoli
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2014-15
  Università: Università degli Studi di Perugia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Indirizzo forense
  Relatore: Stefano Bellomo
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 151

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