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Il giudizio abbreviato alla luce degli ultimi interventi normativi e giurisprudenziali

La configurazione del Giudizio Abbreviato nel codice del 1988 e la logica del doppio fascicolo

Una delle cause che ha contribuito al dilagarsi della crisi della giustizia penale è – senz’altro – quella relativa ai lunghissimi tempi che separano l’inizio delle indagini dalla conclusione definitiva del processo. Questa eccessiva durata, da una parte, espone al rischio del risultato nullo del processo (prescrizione), dall’altra, provoca l’enfasi su custodia cautelare e indagini.
A ciò va aggiunto, inoltre, che da un processo così strutturato scaturisce l’inconveniente che la pena viene scontata molto tempo dopo la commissione del fatto.
Secondo una parte della dottrina la causa della lentezza della macchina processuale va individuata nell’adozione del modello processuale tendenzialmente accusatorio91, che ha sostituito quello inquisitorio.
L’aspetto peculiare del sistema di matrice accusatoria è quello costituito dalla parità di posizione tra accusa e difesa davanti al giudice – terzo ed imparziale92 – che si trova in una situazione di super partes. Questo tipo di modello è, infatti, caratterizzato dalla centralità del dibattimento e dall’assenza di prove precostituite, con la conseguente oralità nella loro assunzione durante il dibattimento93 e nel nostro sistema processuale e costituzionale, l’imputato è presunto non colpevole o innocente94 fino quando non sopraggiunge nei suoi confronti una sentenza irrevocabile di condanna e la custodia cautelare è consentita solo in presenza di determinati requisiti e soprattutto trova applicazione in via del tutto eccezionale.
Molto spesso, però, questo è di ostacolo al buon andamento e all’efficienza dell’apparato giustiziale.
Sulla scorta di queste problematiche, il legislatore ha introdotto, nel codice di procedura penale del 1988, riti deflattivi rispetto all’ordinaria sequenza del processo penale, indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento.
Tuttavia, il ricorso al sistema ordinario deve essere garantito nei casi in cui l’accertamento e gli sviluppi istruttori risultino complessi e difficili necessitando della celebrazione del dibattimento. Dunque, in presenza di un quadro probatorio tendenzialmente chiaro andrebbe promosso un giudizio differenziato all’eccezionalità della custodia preventiva. Pertanto si ricorre ai riti speciali suddetti ed analizzati sinteticamente.
Il più importante di questi riti, come già affermato, è il Giudizio Abbreviato: è un procedimento speciale caratterizzato dalla rinuncia95 da parte dell’imputato alla celebrazione del dibattimento96 e dall’accettazione ad essere giudicati sulla base degli atti investigativi.
Così disciplinato, tale rito appare – evidentemente – come un “negozio processuale”, caratterizzato da un do ut des tra imputato e giustizia penale.
L’imputato, attraverso la richiesta di accesso al rito, permette la contrazione del suo diritto di difesa rinunziando alla celebrazione del dibattimento97, luogo naturale di formazione della prova nel modello accusatorio e momento centrale della vicenda processuale (art. 24 Cost.98).
Nella sua struttura originaria il giudizio abbreviato si presentava con pochi ma incisivi tratti peculiari: la richiesta era indirizzata al pubblico ministero che poteva prestare o meno il suo consenso; il vaglio del giudice sulla decidibilità “allo stato degli atti”; in caso di epilogo negativo, le pene erano diminuite fino al massimo di un terzo; la procedura non era sottoposta alle regole della pubblicità; gli addebiti erano invariabili (art. 441, comma 1, c.p.p.); la sentenza era appellabile con molti limiti (art. 443 c.p.p.); la condanna faceva stato nel giudizio risarcitorio solo con l’ acquiescenza della parte civile (art. 651, comma 2, e art. 652, comma 2, c.p.p.).

Il legislatore dell’88 ha voluto che la sistematica delle attività procedimentali fosse suddivisa in due fasi: la fase procedimentale delle indagini preliminari e la fase propriamente detta “processuale”99, assegnando a ciascuna di esse un dominus100. La legge esplicita l’inequivocabile scelta ideologica di distinguere la fase dell’indagine preordinata alla sola verifica dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale, caratterizzata da atti ad efficacia limitata per lo più all’interno della medesima, e la fase processuale del giudizio caratterizzata dalla centralità del dibattimento, unica, imprescindibile naturale sede di formazione della prova.
Con la richiesta del rito abbreviato, infatti, l’imputato finisce “di fatto” per autorizzare il giudice ad emettere la sentenza sulla base degli atti investigativi raccolti101.
L’instaurazione del giudizio abbreviato si attuava mediante due diverse sequenze processuali a seconda che la richiesta dell’imputato si verificasse prima dell’udienza preliminare ovvero nel corso di tale udienza. Nel primo caso l’imputato depositava la sua richiesta con il consenso del P.M. in cancelleria almeno cinque giorni prima dell’udienza ed il giudice, se riteneva che il processo potesse essere definito allo stato degli atti, disponeva senz’altro il giudizio abbreviato102. Nel secondo caso, la richiesta di giudizio abbreviato ed il relativo consenso del P.M. erano presentati nel corso dell’udienza preliminare sino a quando non fossero formulate le conclusioni previste dall’art. 421 comma 3° c.p.p.103, oppure le conclusioni previste dall’art. 422 comma 7° c.p.p. nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 479/1999104.105
Fin dalla sua nascita, l’istituto ha ingenerato seri dubbi ed incertezze soprattutto in relazione alla sua compatibilità con i principi costituzionali.
In questi anni, infatti, si sono susseguiti interessanti e puntuali interventi della Corte Costituzionale che, in alcune occasioni, hanno inciso direttamente sull’impianto originario attraverso pronunce additive e di illegittimità costituzionale, ed in altre circostanze, la Consulta ha tracciato in maniera perentoria alcune delle linee guida poi seguite dal legislatore per la profonda riforma del procedimento speciale registratasi nel 1999106.




91 La fase processuale del procedimento penale è “tendenzialmente accusatoria”; le indagini preliminari, invece, risentono ancora della forte influenza del sistema inquisitorio.
92 Il concetto di terzietà sottintende la equidistanza del giudice rispetto alle parti mentre l’imparzialità riguarda l’equidistanza rispetto al thema decidendum.
93 Le uniche eccezioni al principio del contraddittorio sono enunciate nel quinto comma dell’articolo 111 della Cost. e sono le seguenti: consenso dell’imputato, oggettiva impossibilità di ripetizione e provata condotta illecita.
94 La presunzione di non colpevolezza contenuta nel capoverso dell’art. 27 della Costituzione e la presunzione di innocenza vigente a livello comunitario, presuppongono – secondo la dottrina dominante – una regola di giudizio e una regola di trattamento. Per un interessante approfondimento sul tema si consiglia FIORIO, La presunzione di non colpevolezza, Torino 2007, 119 in DEAN, Fisionomia costituzionale del processo penale.
95 La rinuncia al dibattimento – quindi al contraddittorio – è consentita dall’art. 111 della Costituzione perché c’è il consenso dell’imputato.
95 Art. 24 Cost. :[I] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. [II] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
96 In pratica per i procedimenti in cui non è prevista la citazione diretta a giudizio, l’udienza preliminare funge da sede di definizione anticipata del giudizio; nei casi di citazione diretta a giudizio l’organo giudicante emetterà sentenza sulla base degli atti.
97 La rinuncia al dibattimento – quindi al contraddittorio – è consentita dall’art. 111 della Costituzione perché c’è il consenso dell’imputato.
98 Art. 24 Cost. :[I] Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. [II] La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
99 La collocazione dei termini “procedimento” e “processo” non è casuale e non è altrettanto scontata l’attribuzione di due diverse accezioni di significato: il “procedimento per le indagini preliminari” attiene alla prima fase in cui, per natura e peculiarità dello scopo perseguito non possono essere garantiti i principi del giusto processo, primo fra tutti il contraddittorio; il “processo” contraddistingue la successiva fase introdotta con l’esercizio dell’azione penale e si caratterizza per la presenza fissa ed autorevole del giudice a cui è devoluta la cognizione di quanto ascritto nell’imputazione nel rispetto dei canoni cui il codice si ispira.
100 Il dominus è un soggetto appartenente all’ordine giudiziario con funzioni distinte a seconda della fase e del ruolo assegnatogli, che abbia il compito di governare, gestire e vigilare sugli atti e le attività svolte.
101 Gli atti investigativi raccolti sono quelli contenuti nel fascicolo del P.M., ed, eventualmente, quelli contenuti nel fascicolo del difensore. Si utilizzano, quindi, atti formati unilateralmente (ergo in assenza di contraddittorio tra le parti), atti che di regola, nel procedimento ordinario, non potrebbero farvi ingresso e non potrebbero essere posti a fondamento della decisione.
102 L’ordinanza di accoglimento (o di rigetto se il giudice riteneva di non poter formulare il predetto giudizio) era depositata in cancelleria almeno 3 giorni prima dell’udienza.
103 Quelle effettuate nel corso della discussione successiva agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
104 Quelle effettuate nel corso della discussione successiva all’assunzione delle prove ammesse ex art. 422 comma 2° c.p.p. vecchio testo.
105 LOZZI G., XLIII, “Il giudizio abbreviato”; in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Giuffrè Editore, 2000.
106 Cfr. Relazione al nuovo codice di procedura penale, in Speciale documenti giustizia, vol. II, 1989, P. 230 ss.;

Questo brano è tratto dalla tesi:

Il giudizio abbreviato alla luce degli ultimi interventi normativi e giurisprudenziali

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Informazioni tesi

  Autore: Veronica Veronesi
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2021-22
  Università: Università degli Studi di Cassino
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Angelo Zampaglione
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 124

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Parole chiave

procedura penale
giudizio abbreviato
evoluzione storica
rito speciale
diritto processuale penale
riforma cartabia

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