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Aspetti problematici del trust

La posizione di Gazzoni

L'argomento è complesso, ma c'è un aspetto su cui si può fare chiarezza. Credo che sia un falso problema, almeno in questa sede, chiedersi quale sia la "natura" della proprietà di cui il trustee è titolare. Anziché descrivere la situazione del trustee come una proprietà qualificata, mi sembra più lineare (e più funzionale rispetto al nostro discorso) riconoscere che il trustee, una volta avvenuto il trasferimento in suo favore, è proprietario pleno iure, ai sensi dell'art. 832 c.c. (come potrebbe esserlo un "acquirente normale"). Per cui è chiaro che il trustee ha l'onere di trascrivere il proprio acquisto, ex art. 2643, n.1. c.c. Tale trascrizione sarà utile allo stesso trustee nei conflitti contro i terzi aventi causa dal settlor, o contro i creditori del settlor (2914 c.c.). Ma i conflitti che ci interessano in questo momento sono altri: quello tra beneficiario e terzi aventi causa dal trustee e quello, disciplinato dall'art. 2915, tra beneficiario e creditori personali del trustee. Ed è a questo riguardo che la prassi ha avvertito la necessità di "inventare" l'annotazione della qualità di trustee nel quadro D.
Quindi condivido la posizione di Gazzoni quando sostiene che l'art. 2643, n. 1 non c'entra col nostro problema. La sua ricostruzione è quella che mi convince di più: il trustee è un "normale proprietario", gravato da determinati obblighi. Ma probabilmente questa sua schematizzazione ("somma" di proprietà ed obbligo) non può essere condivisa dai sostenitori del trust in quanto, se da un lato, grazie all'art. 2643 n.1, il trustee sarebbe tutelato, dall'altro non ci sarebbe modo di rendere opponibili gli obblighi "aggiuntivi" posti a suo carico (le obbligazioni non possono essere oggetto di trascrizione).
E così, per raggiungere il risultato desiderato, in alcune pronunce i giudici assimilano la posizione del trustee a uno dei diritti reali contemplati da altri numeri dell'art. 2643 c.c.( per esempio l'usufrutto). Si cerca così di affermare comunque la trascrivibilità del vincolo, sulla base di un'interpretazione "liberale" degli art. 2643 e 2645 c.c. Dal punto di vista di chi vuole rendere effettivo il trust, è più utile descrivere il trustee come se fosse titolare di una particolare specie, non ben definita, di diritto reale. Anche Gazzoni riconosce che in virtù dell'art. 2645 c.c. si possono trascrivere atti non elencati nel 2643, purché però tali atti producano effetti identici a quelli dell'art. 2643. E questo non sarebbe il caso, secondo Gazzoni, dell' apposizione di un vincolo derivante dal trust: " Oltre tutto, come ho già detto in altre occasioni, questa norma [l'art. 2645 c.c.] prevede bensì l'atipicità degli atti trascrivibili, nel senso che se ne possono trascrivere di diversi rispetto a quelli elencati all'art. 2643 c.c., ma sempre che vi sia identità di effetti."..."Non dunque effetti analoghi, ma identici. Ed è ovvio che sia così, perché si dovrà poi applicare a questi atti atipici la stessa disciplina degli atti tipici ex art. 2643 c.c. e cioè quella prevista dall'art. 2644 c.c. Può allora anche dirsi che la trascrizione non è un sistema chiuso, ma nel senso che la chiusura riguarda gli effetti e non gli atti. La riprova è nel fatto che tutti gli esempi di c.d. atipicità che gli approssimativi studiosi della trascrizione esibiscono, quali, ad esempio, i vincoli condominiali, le convenzioni edilizie, il provvedimento di sequestro giudiziale e quant'altro, quando sono trascrivibili, lo sono perché perfettamente riconducibili ad uno degli effetti di cui all'art. 2643 c.c."
Mi pare condivisibile la conclusione di Gazzoni: alla luce della legislazione vigente non esiste un fondamento normativo per rendere opponibile a terzi la qualità di trustee e quindi per limitare le pretese dei suoi creditori personali. Gazzoni fa riferimento a vari indici normativi che giocano a favore della tipicità della trascrizione e del divieto di analogia: l'art. 2672 c.c., il fatto che nell'art. 2659 la segnalazione della qualità di trustee non è contemplata dalla norma, o comunque dovrebbe lasciare indifferenti i soggetti terzi. Lo stesso Gazzoni auspica l'introduzione di una nuova norma che preveda, per i nostri casi, una doppia formalità: dapprima quella a favore del trustee e contro il settlor (avente ad oggetto il trasferimento del bene); la seconda contro il trustee e a favore del beneficiario. In assenza di tale intervento legislativo ritiene che siano già a disposizione degli operatori altri strumenti, diversi dal trust, che potrebbero comunque soddisfare le stesse esigenze: "Ma intanto, in attesa della legge speciale, non si potrebbe lavorare con gli strumenti contrattuali leciti, che il codice offre, come, per le vicende mortis causa, il contratto a favore di terzo con prestazione post mortem e rinunzia al potere di revoca (art. 1412, comma 1, c.c.) e, per quelle inter vivos,i patti parasociali, l'intestazione fiduciaria di azioni, il deposito a scopo di garanzia, collegato ad un mandato a favore di terzo o magari il mandato senza rappresentanza, opportunamente ricostruendo il collegamento tra rapporto di provvista, e relativa causa dell'attribuzione, e obbligo di rendiconto (artt. 1713 e 1718 c.c.)?"

Questo brano è tratto dalla tesi:

Aspetti problematici del trust

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Informazioni tesi

  Autore: Lorenzo Bosi
  Tipo: Tesi di Specializzazione/Perfezionamento
Specializzazione in Scuola di specializzazione per le Professioni Legali
Anno: 2011
Docente/Relatore: Rizzi Antonio
Istituito da: Università degli Studi di Firenze
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 40

FAQ

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