6 
INTRODUZIONE 
 
L‟accessibilità è un argomento di cui si è iniziato a parlare recentemente e sta 
catturando sempre di più l‟attenzione dei media e degli organi dell‟informazione. 
Parlare di accessibilità, in questo contesto, ci si riferisce alla possibilità di 
accedere facilmente ai servizi e svolgere attività che caratterizzano una società e i 
suoi membri, in particolar modo per i portatori di handicap.  
Sembra infatti che proprio queste persone ancora stentino a farsi largo tra 
l‟indifferenza generale della società, una società che predica l‟integrazione ad alta 
voce, ma che poi sul piano pratico resta inerme di fronte alle situazioni di 
esclusione, invece di intervenire con forza e determinazione in difesa dei diritti del 
cittadino. Sebbene la realtà sembri dimostrare il contrario, il diversamente abile è 
un cittadino a pieno titolo, con i suoi diritti e doveri; la società tende comunque a 
dimenticarsene, perché egli non può usufruirne pienamente e farli valere come gli 
altri. 
L‟obiettivo di questo lavoro non è quello parlare direttamente di 
integrazione scolastica, sociale o lavorativa, sebbene alcuni di questi aspetti 
verranno, per forza di cose, toccati. L‟intento è piuttosto di  capire se 
effettivamente le istituzioni e i servizi del territorio italiano sono in pratica 
realmente accessibili ai disabili. Accessibilità intesa non solo in senso fisico, 
quindi eliminazione delle famose barriere architettoniche (frase utilizzata per 
camuffare un rifiuto culturale e una paura inconscia per il “diverso”), ma anche 
accessibilità alle informazioni, alla cultura e ai servizi che ci permettono di 
ottenerle.  
Se si riflette bene, tra le istituzioni di tipo culturale, quella che per 
eccellenza si occupa di diffondere ai cittadini il suo vasto patrimonio 
documentario e di risorse informative, è la biblioteca. La Costituzione Italiana, 
sancisce all‟art. 9, che i cittadini hanno diritto all‟informazione, all‟istruzione, alla 
cultura, alla conoscenza, ed è compito dello Stato farsi garante di questi diritti. 
Il quesito che mi sono posta è se realmente questo diritto è elargito a tutti i 
cittadini o solo a quelli che possono accedervi normalmente; il mio dubbio, che si 
è poi trasformato in certezza, è che le biblioteche italiane non sono ancora 
pienamente attrezzate per accogliere il cittadino affetto da una o svariate tipologie
7 
di handicap, desideroso di fruirne dei servizi. Le biblioteche sono ospitate in 
bellissimi edifici, alcuni dei quali molto antichi e di indubbio valore storico ed 
artistico, ma purtroppo ciò li rende poco funzionali ad essere fruiti da parte di 
coloro che desiderano accedervi, ma incontrano varie difficoltà a farlo non 
essendo autonomi fisicamente. Anche se si supera l‟ostacolo fisico, c‟è sempre da 
considerare la mancanza di ausili compensativi come ad esempio le postazioni per 
consultare il catalogo poste troppo in alto, nel caso di un soggetto con disabilità di 
tipo fisico, oppure schermi dei personal computer che non possono essere 
utilizzati dai non vedenti, ipovedenti; il personale non è formato a dovere per 
accogliere questa utenza e soddisfarne le particolari esigenze (problemi di 
carattere fisico, nella decifrazione del materiale che si deve consultare, assenza di 
specifici ausili).  
È vero che gli ostacoli fisici si possono superare mentre quelli culturali 
sono più difficili a cadere. 
Le tipologie di disabilità prese in considerazione sono quelle di carattere 
fisico e sensoriale, come la sordità, la cecità e l‟ipovisione, anche se ben sappiamo 
che l‟handicap non si limita a queste, ma sembra comunque realistico sostenere 
che le persone con handicap psichico, visto il loro rapporto con la realtà, di certo 
(se non in rarissimi casi), non usufruiscono di tale servizio. Le persone con deficit 
al livello fisico - sensoriale, sono, nella maggior parte dei casi, ben istruite (con 
diploma o laurea), colte, con tanti interessi e con tanta voglia di poter apprendere 
e conoscere sempre di più, anche per cercare di evadere da quel mondo che spesso 
sembra soffocarle, ma che purtroppo si vedono negare questo legittimo diritto, 
come se non bastasse loro il convivere quotidianamente con i limiti e le 
proibizioni derivanti dalla loro condizione di svantaggio. 
L‟analisi  è partita cercando di scavare la condizione del disabile nelle 
varie epoche storiche, passando poi per il quadro legislativo promulgato in Italia; 
ma si è parlato anche delle iniziative varate a tale riguardo dall‟Unione Europea, 
per cercare di promuovere un rapporto di sinergia tra i vari Stati Membri, che 
servisse da input per promuovere delle migliorie nella attuale situazione. 
Dobbiamo infatti renderci conto che, per far sì che le cose cambino, bisogna 
intervenire a livello educativo tra le giovani generazioni; il presupposto ad una 
cittadinanza attiva è rappresentato da una educazione all‟aiuto reciproco, alla
8 
solidarietà, al vivere comune, all‟interessarsi all‟altro, perché ciò che è capitato 
all‟altro nessuno ci assicura che non capiterà mai a noi. Abbattere l‟egoismo, 
l‟egocentrismo e il motto “ognuno per sé ” che da tempo ormai caratterizza le 
nostre società tecnologiche, riscoprendo quei valori scomparsi insieme alla società 
preindustriale. 
È nell‟età evolutiva che il ragazzo, crescendo, acquisisce quelle 
caratteristiche di personalità che lo porteranno ad essere il cittadino del domani; la 
scuola deve cercare di spingere verso la ricerca dell‟informazione e della cultura 
anche e soprattutto per creare degli interessi validi che consentano un giorno, un 
inserimento lavorativo gratificante all‟interno della comunità di appartenenza. 
Largo spazio dunque, tra le varie tipologie, alle biblioteche scolastiche e 
per ragazzi, che dovrebbero essere le prime a dare il buon esempio rendendosi 
accessibili. Se il ragazzo disabile non viene stimolato e invogliato, attraverso 
progetti interessanti e attrattivi, a frequentare le strutture bibliotecarie da giovane, 
non si potrà mai sperare in una integrazione e partecipazione compiuta. 
La scuola deve lavorare a pieno contatto con le biblioteche per ragazzi; 
queste due istituzioni hanno un ruolo pedagogico e formativo indispensabile nella 
crescita dei giovani, in particolare del ragazzo disabile in modo tale che egli non 
rinunci mai ai suoi diritti, ma ne sia consapevole e si batta per farli valere, 
soprattutto quelli che riguardano l‟accesso alla cultura e all‟informazione (il 
sapere). Molti sono stati inoltre i progetti europei atti a stimolare e sensibilizzare 
le popolazioni sulla creazione di programmi contro l‟infoesclusione del 
diversamente abile nelle singole realtà comunitarie. 
Anche la legislazione europea a questo riguardo è molto ricca,  ed è 
necessario sottolineare a questo proposito l‟impegno dell‟Unione in iniziative 
sull‟accessibilità del web e del consorzio sulla creazione di linee guida 
sull‟accessibilità degli stessi. 
Sono state osservate con la lente di ingrandimento delle realtà bibliotecarie 
internazionali che hanno dato vita a servizi specifici per l‟utenza dei portatori di 
handicap, come la Gran Bretagna, la Francia, la Germania e gli Stati Uniti, per poi 
passare al contesto nazionale e alle biblioteche italiane accessibili, infine 
l‟ambiente romano e le principali biblioteche che ancora debbono fare progressi in 
questo campo. Infine si può trovare a fine capitolo la descrizione della biblioteca
9 
del quartiere dove vivo, dalla quale poi nasce il progetto che ha portato al presente 
lavoro (Capitolo VII, paragrafo 7.13). 
Bisogna, comunque dire che molte biblioteche stanno iniziando a muovere 
i primi passi rendendo accessibili i loro siti web (in modo che sia fruibili 
comodamente anche da casa), o cercando di rispondere alle esigenze dell‟utenza 
ampliata. 
Si tratta di un lavoro lungo e complesso, che presenta problematiche di vario tipo: 
pedagogiche, educative, psicologie, biblioteconomiche ecc. 
Il diritto alla cultura è di tutti i cittadini, soprattutto per i diversamente 
abili, ed è un dovere per le biblioteche conformarsi alle linee guida del W3C 
(World Wide Web Consortium), e rendere il loro patrimonio accessibile cercando 
di apportare quelle modifiche che consentano un accesso diretto e senza ostacoli 
alle loro sedi.
10 
CAPITOLO I 
 
IL DIVERSAMENTE ABILE: UNO SGUARDO AL PASSATO 
                                                                                                                       
Nel passato, nel contesto degli interventi istituzionali la figura sociale della 
persona con handicap, ha avuto come connotazione costante quella della 
marginalità quasi totale, che si è concretizzata quasi sempre con l‟esclusione e 
l‟isolamento. Nelle società agricole e urbane gli invalidi fisici e quelli con disturbi 
psichici venivano considerati come gli “scemi del villaggio”. 
Fino a quando la produzione economica è stata basata sul settore primario, 
il portatore di handicap è stato accettato, se non altro tollerato, senza eccessivi 
problemi. Con il Cristianesimo la figura della persona con handicap, assume un 
significato positivo secondo i principi della carità cristiana. 
In seguito nel corso del Medioevo, cominciano a nascere le prime 
fondazioni ospedaliere e insieme l‟accettazione sociale del mendicante infermo. 
È soltanto nel secolo XV che l‟assistenza assume le prime forme 
giuridiche, ma è proprio a partire da questo periodo che la persona disabile perde 
progressivamente quell‟identità positiva che, con tutti i suoi limiti, era presente 
nella società agricola, nelle prime ere cristiane e nel Medioevo.  
A partire dall‟età moderna la figura del portatore di handicap viene 
associata a quella dei poveri e degli atipici. La situazione di marginalità in cui si 
viene a trovare fa sì che la persona con handicap non assuma caratteri sociologici 
tali da distaccarla dalla massa dei poveri in genere. 
Le prime forme istituzionali di assistenza che cominciano a nascere si esprimono 
come reclusione di massa dei diversi e coinvolge anche quanti hanno difficoltà 
fisiche e psichiche. Nel tempo i sistemi di intervento assistenziali possono essere 
così distinti: 
assistenza come beneficenza e carità privata: 
si origina nel Cristianesimo e si attua nel Medioevo; 
assistenza come ordine pubblico: 
si attua nei regimi monarchici assoluti dal XVI al XVIII secolo; 
assistenza come diritto legale:
11 
si tratta di un sistema politico-culturale che si afferma attraverso l‟Illuminismo 
e il Positivismo e si riscontra nell‟enunciazione dei Diritti dell‟Uomo; 
assistenza come sicurezza sociale: 
è la teoria che si manifesta nelle società avanzate e la cui espressione più nota è 
costituita dalla teoria del Welfare State. Quest‟ultimo sistema di intervento 
assistenziale coincide con lo sviluppo delle società industrializzate. Con 
l‟inizio del secolo, questo sistema comincia a diffondersi anche in diversi paesi 
europei, tra cui l‟Italia.
1
 
 
Ripercorrendo le principali tappe storiche riguardanti lo status dell‟individuo 
portatore di handicap, si può ben notare un consistente cambiamento di veduta e 
differenti sensibilità e criteri nell‟affrontare la “realtà dell‟handicap”. 
Il concetto di invalidità, termine sinonimo di handicap che identifica una 
condizione di svantaggio, non fu sconosciuto alle civiltà più antiche. 
Il codice di Hammurabi, re della prima dinastia Babilonese (ca. 1770 
a.C.), prevedeva l‟annullamento del contratto di vendita dello schiavo se questi 
fosse stato riscontrato affetto da infermità tali da determinare l‟incapacità al 
lavoro. Intorno al IX sec a.C. a Sparta il legislatore Licurgo emanò una 
Costituzione, la quale prevedeva che i neonati giudicati deboli o deformi dal 
consiglio degli anziani dovessero essere precipitati dall‟alto del monte Taigeto. 
Nel V sec. la legge delle dodici tavole (ovvero le prime leggi scritte della Roma 
repubblicana, riportate su dodici tavole di bronzo), prevedeva un trattamento di 
favore solo a coloro che avevano riportato forme di invalidità per cause di guerra; 
dal IV sec. in poi Atene accorda a tutti gli invalidi poveri e inadatti al lavoro, una 
pensione. 
Come già è stato accennato, l‟avvento del Cristianesimo pone molta 
attenzione al valore della persona umana. Si creano durante il Medioevo, varie 
forme di assistenza per mutilati, paralitici, ciechi e lebbrosi. Intorno al XVIII sec. 
la realtà degli handicappati prende maggiore consistenza in campo sociale. 
                                                 
1
 A. GUIDI – D. MASSI, Manuale di informazione sull’handicap, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l‟informazione e l‟editoria, Roma, 
Dipartimento per gli affari sociali, 1992, p. 3-5.
12 
L‟assistenza, prima affidata alle associazioni di beneficenza, diventa forma di 
sicurezza sociale e comincia a prendere piede l‟esigenza di fornire un lavoro al 
disabile e renderlo autonomo. Fino agli anni „60 l‟obiettivo fondamentale è quello 
di garantire la sopravvivenza fisica attraverso il ricovero in istituti, rimandando in 
altra data questioni fondamentali, come l‟integrazione nella società, la 
riabilitazione, l‟inserimento nel mondo del lavoro. 
Negli anni „70 entra in crisi il sistema delle strutture residenziali chiuse cui si 
ricorreva con il ricovero e ci si indirizza verso progetti di integrazione e 
inserimento. Nascono strutture pubbliche più vicine ai bisogni e alle esigenze  del 
soggetto con handicap.  
Iniziano ad essere affrontate più da vicino tematiche come l‟istruzione, il 
lavoro e la riabilitazione. Si interviene localmente con il sostegno domiciliare, 
scolastico, lavorativo, e con l‟abbattimento delle barriere architettoniche.
2
 
 
1.1  La terminologia 
 
Nel 1980 l‟Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) ha pubblicato il testo 
Classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli 
handicap, un manuale di classificazione delle conseguenze delle malattie al fine 
di delineare bene il termine handicap e le sue caratteristiche. In questo testo 
vengono distinti quattro termini specifici:  
- malattia (che è all‟origine) 
- menomazione 
- disabilità 
- handicap. 
 
Per malattia si intende qualsiasi processo patologico associato a un insieme di 
sintomi ben caratterizzati e riconoscibili. 
Dalla malattia scaturirebbe la menomazione, intesa come perdita o anomalia a 
carico di strutture o funzioni fisiologiche o sensoriali e intesa come 
esteriorizzazione di uno stato patologico. Ne deriverebbe cosi la disabilità, vista 
                                                 
2
 V. CASCINO, L’integrazione compiuta, dis-abilità e mondo del lavoro, Roma, 
Edizioni psicologia, 2002, p. 15-16.
13 
come restrizione o carenza della capacità di svolgere un‟attività nel modo o nei 
limiti ritenuti normali per un individuo sano. Una disabilità può essere temporanea 
o permanente, reversibile o irreversibile, progressiva o regressiva.
3
 L‟handicap è 
quindi inteso come una “condizione di svantaggio derivante da una menomazione 
e/o da una disabilità che limita o ostacola il compito di una funzione che è ritenuta 
normale per un individuo in relazione alla sua età, sesso e condizione socio-
culturale”.
4
 
 
1.2 Aspetto biologico e varie tipologie di handicap 
 
L‟aspetto biologico, nella persona con handicap, ha come oggetto lo studio delle 
componenti mediche dell‟invalidità. Tale studio riguarda le alterazioni 
dell‟integrità fisica e psichica della persona, rappresentate da infermità, 
menomazioni o difetti fisici e mentali, con le loro ripercussioni sull‟efficienza dei 
vari organi colpiti. 
Una prima importante distinzione va fatta tra i due tipi di handicap: quello 
prevalentemente fisico, e quello prevalentemente psichico. Non si può pensare di 
poter operare una netta distinzione tra la sfera fisica e quella psichica, in quanto 
c‟è sempre una sorta di influenza dell‟una sull‟altra e viceversa. 
All‟interno degli handicap fisici, bisogna distinguere gli handicap di tipo: 
1) sensoriale, 2) motorio, 3) medico. 
1) Alla prima fascia appartengono coloro che riportano difetti, anomalie, e lesioni 
di carattere sensoriale come sordità, sordomutismo, ipovisione (diminuzione 
dell‟acutezza visiva) e cecità.  
2) Coloro che sono affetti da handicap di tipo motorio possono ricondurre le cause 
dei loro difetti ad  anomalie o lesioni di tipo neurologico, o di tipo ortopedico.  
Nel primo caso si hanno forme di emiplegie (paralisi dei muscoli di una 
metà del corpo) para e tetra-paresi (riduzione del movimento o motilità 
muscolare), il morbo di Parkinson (affezione degenerativa del sistema nervoso 
                                                 
3
 Cfr. V. CASCINO, op. cit., p. 14-15. 
 
4
 C. HANAU, Qualche dito sull’handicap, in Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Handicap: il diritto alla prevenzione, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello 
Stato, 1991, p. 22-23.
14 
originante movimenti involontari), epilessia, sclerosi multipla, neuropatia, 
distrofia muscolare, poliomelite, spina bifica, paralisi cerebrale, esiti di traumi 
cranici, afasia (perdita della capacità di capire o esprimere le parole), disartria 
(difetto di articolazione della parola). 
Nel secondo caso si incorre in difetti traumatologici e reumatologici come 
artropatie, malformazioni scheletriche congenite, esiti deformanti e minoranti di 
traumi scheletrici. 
3) Coloro che, invece, hanno un handicap di tipo medico possono essere affetti da: 
 malattie cardiache e vascolari;  
 malattie  respiratorie; 
 disfunzioni endocrine (obesità, diabete, distiroidismo, disfunzioni 
dell‟ipofisi e del surrene). 
 
Per quanto concerne la seconda tipologia di handicap, ossia, quelle forme di 
minorazione di carattere psichico, si entra in quelle forme patologiche in cui è 
compromesso qualitativamente il livello corticale, cui possono associarsi forme di 
cerebropatia. 
Si passa così da forme di nevrosi, psicosi, a forme di oligofrenie (insufficiente 
sviluppo delle capacità mentali). A quest‟ultima tipologia vanno ricondotte le 
varie forme di disadattamento, gli irregolari della condotta, gli immaturi per cause 
differenti (v. schema seguente).
15 
Schema n. 1 
Tipologie di handicap 
FISICO SENSORIALE sordità, sordomutismo, 
ambliopia, cecità 
 MOTORIO causa neurologica: 
emiplegia, tetra-paresi, 
morbo di Parkinson, 
epilessia, sclerosi                                                                                
multipla, neuropatia, 
distrofia muscolare,                                                                                
poliomelite, spina bifida, 
paralisi cerebrale,                                                                                
afasia, disartria. 
 
causa ortopedica: 
artropatia, malformazioni                                                                                 
scheletriche, esiti 
deformanti e minorati di                                                                                 
traumi. 
 
MEDICO  Malattie croniche 
cardiache e vascolari;                                                                        
malattie croniche 
respiratorie; disfunzioni                                                                            
endocrine come obesità, 
diabete, distiroidismo, 
disfunzioni dell‟ipofisi e 
del surrene.  
 
PSICHICO  disfunzioni corticali e 
cerebropatie, nevrosi, 
psicosi, forme di 
oligofrenia tipo sindrome 
di Down, autismo;  
a questa tipologia  
appartengono forme di  
immaturità e di  
disadattamento.
5
  
 
                                                                                 
 
 
 
                                                 
5
  Cfr. V. CASCINO, op. cit., p. 20-21.
16 
1.3 La legislazione in ambito italiano dal 1900 al 1990 
 
Prima del „900, e per essere precisi, prima dell‟unità d‟Italia, non è possibile 
rintracciare riferimenti legislativi che considerino la persona handicappata come 
tale, e cioè con diritti soggettivi. L‟unico provvedimento precedente che in 
qualche modo può considerarsi rivolto anche ai cittadini con handicap, è la legge 
17 luglio 1890 n. 6972 che istituisce le I.P.A.B. (Istituzioni pubbliche di 
Assistenza e Beneficienza). Questa normativa non considera specificatamente i 
disabili se non come “poveri in stato di malattia”. 
La normativa a favore delle persone con handicap inizia a svilupparsi nel 
corso dei primi decenni del „900 e si struttura subito come un sistema che procede 
in maniera separata e non senza contraddizioni, rispetto all‟evoluzione della 
legislazione sociale di carattere generale. È solo nell‟immediato primo dopoguerra 
che lo Stato, per la prima volta, interviene con specifici provvedimenti, diretti a 
soggetti portatori di handicap. Queste prime disposizioni, riguardano 
esclusivamente una precisa categoria: gli invalidi e mutilati di guerra. Nei loro 
confronti vengono previsti interventi economici e sanitari e forme di avviamento 
al lavoro. Caratteristica comune a questa legislazione è la sua impronta 
pensionistica: l‟intervento assistenziale viene considerato quasi esclusivamente 
mediante l‟erogazione periodica di somme di denaro.  Non ci sono  
predisposizioni e offerte di servizi a favore dell‟autonomia e dell‟integrazione. 
Alla logica della separazione risponde anche la prima normativa che si occupa del 
settore scolastico (v. schema n. 2)
17 
Schema n. 2 
La legislazione prima della Costituzione (dal 1900 al 1948) 
Prima del „900                            La persona handicappata non è 
considerata                                                             
titolare dei propri diritti 
soggettivi 
 
1917                                   Norme a favore dei mutilati e 
invalidi di  
Guerra 
 
In seguito                                     Primi interventi legislativi 
(assistenza economica, sanitaria 
e avviamento al lavoro) 
Principio del “risarcimento”  Principio della  
“sicurezza sociale”                                                                                
Causa della disabilità:  Tipologia della disabilità: 
 
- Invalidi per lavoro 
- Invalidi per esercizio 
 - Ciechi  
- Sordomuti                                               
 
 Criteri:  
 
1923                                                   Prime norme 
sull‟istruzione scolastica                                                                     
(Riforma Gentile) 
 
1928                                                  Istituzione classi differenziali e 
scuole speciali 
 
Anni „30/ „40                                              Forme di assistenza a numerose 
e specifiche categorie 
 
  Caratteristiche:  
Categorizzazione 
Settorialità e specificità 
Monetizzazione dell‟handicap 
Avvio processo di 
istituzionalizzazione 
Normativa disorganica e 
frammentaria
18 
 
Con la Riforma Gentile del 1923, infatti, si estende l‟istruzione obbligatoria ai 
ciechi e ai sordomuti e si impartiscono norme per l‟organizzazione delle classi 
differenziali. Caratteristiche fondamentali della legislazione in questo primo 
periodo sono: 
 
- la legittimazione della separazione dei portatori di handicap dal contesto sociale;     
- la monetizzazione dell‟handicap, come risposta ai bisogni e alle esigenze delle 
famiglie con disabili;  
-  la divisione dei cittadini con handicap in categorie. 
 
La divisione in categorie, individuate in base al tipo di handicap o alla causa, e il 
procedere con interventi settoriali e specifici, rappresentano le caratteristiche 
principali della legislazione sociale nel settore anche dopo la promulgazione della 
costituzione. 
La Costituzione sancisce i fondamentali diritti civili della nostra società: la 
nozione di uguaglianza effettiva dei cittadini viene finalmente configurata con 
pienezza giuridica e vigore civile (Schema n. 3) e sono significativi gli articoli 
seguenti: 
 
3) “…È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che ,limitando di fatto la libertà e l‟uguaglianza dei 
cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”; 
 
34) “…La scuola è aperta a tutti. L‟istruzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita…”; 
 
38) “…Gli inabili ed i minorati hanno diritto all‟educazione e 
all‟avviamento professionale. Ai compito previsti da questo articolo 
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”.
19 
Schema n. 3 
La Legislazione dopo la Costituzione (dal 1948 al 1970) 
1948 Promulgazione della Costituzione: 
- diritti civili uguali per tutti 
- disposizioni a favore dei disabili 
 
 
I principî costituzionali non trovano completo riscontro  
nella legislazione ordinaria. 
 
Anni „50/70                                         Esame dei provvedimenti settoriali e specifici 
 
Provvidenze economiche: 
per i ciechi (L.66/62) e                                                         
per i sordomuti (L.388/68)                                                               
 
Leggi scolastiche:  
istituzione scuola materna (L.444/68) e                                                     
media (L.1859/62) 
                                                                
Leggi per  
- l‟inserimento lavorativo (L. 1539/62) 
- il collocamento obbligatorio (L. 482/68)      
 
Caratteristiche: 
categorizzazione 
settorialità e specificità 
monetizzazione dell‟handicap 
intensificazione processo di istituzionalizzazione   
iniziale applicazione della “sicurezza sociale”.                                                                                                                                                               
 
                                           
Per quanto riguarda l‟assistenza economica, vengono emanate altre leggi a favore 
dei ciechi e dei sordomuti e di altri gruppi di portatori di handicap. Si consolida 
così quella pratica della monetizzazione dell‟handicap di cui si parlava in 
precedenza. Queste disposizioni comportano l‟erogazione di sussidî a pioggia, 
senza alcuna logica spiegazione e adeguata risposta ai bisogni: essi sono di 
modesta entità economica e vengono usati e percepiti spesso nelle zone povere del 
paese come “ammortizzatore sociale” a condizioni di generalizzato disagio, 
anziché come mezzo per combattere l‟isolamento dei portatori di handicap.  
Nulla di immutato nel settore scolastico. Nella scuola vengono emanate 
altre disposizioni amministrative che consentono la presenza e la crescita
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vertiginosa di classi differenziali e scuole speciali. Non sfuggono a questa logica 
della separazione la legge istitutiva della scuola media unica, emanata nel 1962 
(legge 31.12.1962, n. 1859) e quella istitutiva della scuola materna statale del 
1968 (legge 18.3.1968, n. 444). In ambedue le istituzioni scolastiche, come per la 
scuola elementare, vengono previste strutture differenziali o speciali. La 
conseguenza più evidente di questa normativa, frammentaria e a carattere 
specialistico, è il permanere di disparità nei trattamenti economici e nelle 
prestazioni socio-assistenziali. Tutta la legislazione di questo periodo conserva 
quindi il criterio della categorizzazione. 
 
1. 4 La legislazione  dal 1970 al 1992: percorsi per i diritti di  
cittadinanza 
 
Occorre arrivare agli inizi degli anni „70 per notare l‟avvio di un processo di 
innovazioni che porterà ad una crescente attenzione del legislatore e ad una 
graduale affermazione dei diritti civili dei portatori di handicap. 
L‟emanazione della legge 30 marzo 1971 n. 118, pur con i suoi limiti, può 
essere considerata la prima tappa di questo difficoltoso cammino (v. schema n. 4).