7
 Ultimamente i Paesi dotati di sistemi di gestione di rifiuti più avanzati si sono resi consapevoli 
della necessità di prevenire e ridurre al minimo e riciclare i rifiuti , evitando di usare materie 
prime. 
In generale , la gestione dei rifiuti deve avere come obiettivo principale l’uso razionale e 
sostenibile delle risorse ed essere impostata seguendo un rigoroso ordine gerarchico: 
™ Riduzione della produzione e soprattutto della pericolosità dei rifiuti. 
™ Sostituzione delle sostanze pericolose per l’ambiente contenute nei prodotti con altre meno 
pericolose. 
™ Riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia , anche attraverso l’incremento 
della raccolta differenziata , che consente di ottenere frazioni merceologiche omogenee con un 
miglior grado di purezza e quindi più facilmente collocabili sul mercato. 
™ Valorizzazione energetica del rifiuto residuo dotato di buon potere calorifico. 
™ Smaltimento in condizioni di sicurezza dei soli rifiuti che non hanno possibilità di recupero o     
trattamento. 
 
Negli ultimi 15-20 anni si è potuto constatare che in Italia , come quasi in tutta Europa, la 
produzione dei rifiuti , è andata via via aumentando fino a raddoppiarsi rispetto al passato. 
A questa situazione si è cercato di porre  rimedio producendo una serie di provvedimenti 
legislativi, che negli intenti avrebbero posto fine al problema. 
Quindi lo studio sulla tematica dei rifiuti deve per prima analisi considerare la disciplina 
normativa , nazionale e comunitaria ,  che ha regolato questo settore fino al 2 marzo 1997 . 
La prima Legge che cerca di regolare il settore dei “rifiuti” è la legge 20 marzo 1941 , n.366 . 
 
Questa legge qualifica i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
“d’interesse pubblico” ma solo limitatamente ai fini della tutela dell’igiene , dell’economia e del 
 8
decoro  , ma rende obbligatoria ai  comuni l’assunzione diretta  dei servizi di raccolta , trasporto e 
smaltimento dei rifiuti delle aree pubbliche o ad uso pubblico , che vengono classificati rifiuti 
esterni, quelli invece dei fabbricati vengono definiti rifiuti interni.  
Questa legge è rimasta in vigore fino al 1982. 
Il d.p.r. n.915/1982  segna un importante cambiamento della gestione dei rifiuti da parte del 
legislatore italiano.  
Questo decreto dà attuazione a tre direttive della Comunità economica europea: 
- la 75/442 sui rifiuti 
- la 76/403 smaltimento dei policloridifenili , ploclorotrifenili  e le loro miscele (PCB) 
- la 78/319 sullo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi 
 
Gli obbiettivi principali a cui tende il decreto sono: 
1. la tutela dell’ambiente naturale 
2. la tutela della salute dell’uomo 
3. l’economicità e l’efficienza nello smaltimento dei rifiuti 
4. il principio che chi “inquina paga” 
 
L’articolo 2  definisce “rifiuto”  qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da 
cicli naturali abbandonato ( criterio oggettivo) o destinato all’abbandono ( criterio soggettivo) . 
Il decreto introduce alcuni principi fondamentali : 
- programmazione pubblica per la disciplina dell’attività di smaltimento dei rifiuti. 
- autorizzazione agli enti ed imprese , che effettuano lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali 
prodotti da terzi 
- riduzione dei rifiuti 
- riduzione dei costi 
 9
 
I rifiuti vengono classificati in tre categorie: 
1. rifiuti urbani 
2. rifiuti speciali 
3. rifiuti tossici e nocivi 
 
Negli anni’70 la Comunità europea emana delle direttive che poi verranno modificate negli 
anni’90 dalle seguenti: 
- 91/156/CEE del 18 marzo 1991 , sui rifiuti in generale 
- 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 , sui rifiuti pericolosi 
- 94/62/CE  del 20 dicembre 1994 , sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi. 
 
Queste direttive sono state recepite in Italia con l’emanazione dalle seguenti norme: 
- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 , n.22, c.d. decreto Ronchi  
- il Decreto Legislativo 8 novembre 1997 , n.389 , c.d. Ronchi bis 
- la legge 9 dicembre 1998 , n.426  
 10
 
 
SCHEMA 1 
 
Attuazione direttive 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ importante sottolineare che nel decreto legislativo 22/97 lo smaltimento assume un ruolo 
residuale; importanti a sono al riguardo le disposizioni degli articoli 4 e 5 : 
“ Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello 
smaltimento finale dei rifiuti attraverso : 
a) il reimpiego ed il riciclaggio 
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti 
 
DIRETTIVA 
91/156/CEE 
che modifica la dir. 
75/552 sui rifiuti 
DIRETTIVA 
91/689/CEE 
relativa ai rifiuti 
pericolosi 
DIRETTIVA 
94/62/CE 
sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio 
LEGGE DELEGA
n.146/94 
(legge comunitaria)
LEGGE DELEGA
n.52/96 
(legge comunitaria)
DECRETO 
LEGISLATIVO
n.22/97 
DECRETO 
LEGISLATIVO
n.389/97 
 11
 
 
 
 
 
SCHEMA n.2 
 
DECRETO LEGISLATIVO 
n. 22/97 
Allegato A 
Allegato B 
Gestione dei 
rifiuti 
Gestione  
degli 
imballaggi 
Allegato H 
Allegato G 
Allegato F 
Allegato C 
Allegato D 
Allegato E 
Allegato I 
TITOLO 
I
TITOLO 
II
TITOLO 
III
TITOLO 
IV
TITOLO 
V
Gestione di  
particolari 
categorie di 
rifiuti
Tariffa per la 
gestione dei 
rifiuti
Sistema 
sanzionatorio 
transitorie e 
finali
Categorie di rifiuti 
Catalogo europeo dei rifiuti 
Operazioni  di smaltimento
Operazioni di recupero 
Elenco dei rifiuti pericolosi 
Obbiettivi di recupero e riciclaggio
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la 
ricuperabilità ( in particolare la riciclabilità) degli imballaggi 
Categorie o tipi generici di rifiuti 
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell’allegato G
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
 12
 
Le novità introdotte sono molto importanti per il settore, infatti il problema dei rifiuti è affrontato 
con una nuova logica cioè sostituendo al concetto di smaltimento quello di gestione , che 
comprende, oltre allo smaltimento finale,  le fasi di raccolta , trasporto e recupero . 
Nel decreto Ronchi viene modificato il concetto di “rifiuto” ( art.6) , che viene ripreso quello 
contenuto nelle direttive comunitarie: 
  
- la descrizione ex.art.6 che definisce come rifiuto “ qualsiasi sostanza od oggetto che rientri 
nella categoria riportata nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo 
di disfarsi” 
Ma tale definizione ha causato delle difficoltà interpretative  ed  è attualmente in fase di revisione  
( progetto di legge S 4064 del 29/07/99) 
 
- la distinzione riportata all’art.7 , effettuata secondo un criterio di pertinenza della fonte  
( o della attività economica) che origina il rifiuto medesimo. In questo modo si individuano due 
macro categorie : Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali. 
 
- la classificazione riportata nell’allegato A , ove sono indicate le diverse categorie di rifiuti  
in funzione delle caratteristiche dell’oggetto ( es. fuori norma , scaduto , inutilizzabile ecc.) , con 
riferimento al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) 
 
- L’identificazione dei rifiuti pericolosi , all’interno del CER , ai sensi della direttiva   
91/689/CEE  All. III , come categoria a disposizioni restrittive.  
 
Altri punti importanti del decreto n.22/97 riguardano le seguenti definizioni  : 
 
 13
1. Raccolta differenziata : raccolta idonea a raggruppare i Rifiuti Urbani in frazioni 
merceologiche omogenee , compresa la frazione organica umida , destinate  al riutilizzo , al 
riciclaggio ed al recupero della materia prima” 
2. Riciclaggio:  “ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti ( di imballaggio) per la loro 
funzione originaria o per altri fini , compreso il riciclaggio organico e ad eslusione del recupero 
di energia” 
3. Recupero : è definito attraverso una lista di operazioni previste nell’allegato C , quindi un 
insieme di attività per il riutilizzo e il recupero delle materie prime e  l’uso dei rifiuti come altro 
mezzo per produrre energia. 
4. Riciclo : non ha una definizione precisa ma viene citato nell’art. 38 e poi nella lista 
dell’allegato C relativamente agli obblighi dei produttori e utilizzatori di imballaggi. 
 
Nelle definizioni date è importante fare una distinzione molto importante tra i termini riciclaggio  
e riciclo:  
- Il riciclaggio è inerente ai processi di produzione che utilizzano i rifiuti come materia prima 
secondaria , quindi tutte le attività di “trasformazione” per la realizzazione di un nuovo prodotto 
finito (processi di riciclaggio) 
- Il riciclo riguarda un concetto più generale. Pertanto si considera riciclo l’insieme delle attività  
ed operazioni  che , a partire dalla selezione e dal trattamento dei rifiuti raccolti , conducono 
all’impiego della materia prima secondaria attraverso i processi di riciclaggio. 
 
All’interno del decreto legislativo 22/97 vengono classificati i rifiuti , quanto a provenienza , in 
urbani e speciali , e viene introdotta una nuova categoria dei rifiuti pericolosi , che riguarda i 
rifiuti tossici e nocivi.  
 
 14
 Questa distinzione tra rifiuti urbani e speciali sostituisce quella contenuta nel d.p.r. n.915/1782 
tra i rifiuti urbani , speciali e tossico nocivi.  
 
SCHEMA 3 
 
Classificazione dei rifiuti 
 
CLASSIFICAZIONE 
RIFIUTI 
URBANI 
RIFIUTI 
PERICOLOSI 
RIFIUTI 
SPECIALI 
- Domestici di 
qualsiasi dimen. 
- Non pericolosi 
- Rifiuti delle strade 
  e aree pubbliche o 
  private a uso   
  pubbl.,ecc. 
- Rifiuti vegetali da  
   da aree verdi 
-  Rifiuti cimiteriali 
- Agricoli e agro - industriali
- Rifiuti da  lavorazioni 
  industriali e artigianali 
- Rifiuti da attività  
   commerciali e di servizio 
- Rifiuti da attività di 
  demolizione e costruzione 
- Rifiuti pericolosi da  
  attività di scarico 
- Rifiuti derivanti da 
  attività di recupero  
  e smaltimento di rifiuti 
- da recupero e smaltimento 
  di rifiuti , da potabilizzaz. 
  e altri trattamenti. 
- da attività sanitarie 
- macchinari e  
  apparecchiature 
- veicoli a motore e simili   
Non domestici 
dell’allegato D 
 15
 
Anche l’individuazione di specifici obiettivi per il riciclaggio ed il recupero rappresenta uno 
strumento valido di azione che va , comunque, supportato da informazioni affidabili ed 
aggiornate al fine di garantire da un lato obiettivi adeguati , dall’altro il monitoraggio degli stessi 
allo scopo di introdurre , se necessario , eventuali misure correttive.  
Risulta necessario l’adozione a livello comunitario di un sistema affidabile per la raccolta dei dati 
concernenti la produzione e la gestione dei rifiuti. 
Nella Community  Waste Management  Strategy che rappresenta il documento di riferimento 
della nuova politica di gestione dei rifiuti , del V Programma di azione  Comunitario, viene 
ribadita la convinzione che la prevenzione della produzione debba essere considerata una priorità 
per qualsiasi politica di gestione dei rifiuti in modo da ridurre il volume dei rifiuti prodotti e i 
pericoli connessi alla loro gestione. 
Il VI Programma d’azione per l’ambiente ( COM2001-31 definitivo) , recentemente approvato 
dalla Commissione Europea , riprende , nel capitolo dedicato alla gestione dei rifiuti , i principi 
indicati nella Strategia.  
Ma pone soprattutto l’attenzione sulla necessità di intervenire in maniera più incisiva sulla 
prevenzione della qualità e della pericolosità dei rifiuti.  
Con l’aumentare della ricchezza e della produzione , cresce anche la domanda di prodotti che , tra 
altro , hanno cicli di vita sempre più brevi , tale situazione determina un aumento della quantità di 
rifiuti derivanti dai prodotti ormai fuori uso e dai relativi cicli di estrazione e di fabbricazione. 
Parallelamente , molti prodotti diventano sempre più complessi , essendo costituiti da più 
materiali e sostanze con maggiori rischi per la salute e per l’ambiente legati alla gestione degli 
stessi una volta divenuti rifiuti. 
L’obiettivo principale consiste nello scindere l’aspetto della produzione dei rifiuti da quello della 
crescita economica per ottenere una sensibile riduzione complessiva della quantità di rifiuti 
 16
prodotti puntando a migliorare le iniziative di prevenzione , e aumentando l’efficienza delle 
risorse e a passare a modelli di consumo più sostenibili . 
I Target specifici da raggiungere sono: 
 
1. Ridurre la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale del 20% circa entro il 2010 
rispetto ai valori del 2000 e del 50% circa entro il 2050 
2. Ridurre il volume di rifiuti pericolosi prodotti del 20% circa entro il 2010 rispetto ai valori del 
2000 e del 50% entro il 2020. 
 
 17
 
1.2. Un’analisi settoriale : l’Industria del Riciclo  
 
 
Si pone ora la necessità di definire bene che cosa è e quali sono i protagonisti dell’Industria del 
riciclo. 
Per definire l’Industria del riciclo si possono adottare due definizioni : 
 
1. L’industria del riciclo in senso stretto si riferisce ai processi di riciclaggio , ovvero a tutte le 
attività che impiegano materia prima secondaria in processi produttivi dedicati. 
2. L’industria del riciclo in senso ampio si riferisce a tutte le attività successive alla raccolta , 
dalla selezione al trasporto al trattamento , finalizzate alle operazioni di riciclaggio . 
Nella attività dell’industria del riciclo sono coinvolti   tre “ prodotti” con cicli di vita autonomi : 
- il primo è il bene che diviene rifiuto 
- il secondo è il rifiuto che diviene materia prima secondaria 
- il terzo è il bene prodotto dall’industria che ricicla 
Questi tre diversi cicli di vita sono tra loro connessi da una serie di attività complesse , che a loro 
volta coinvolgono una molteplicità di attori . 
 18
 
SCHEMA n.1 
 
I tre cicli di vita del prodotto nell’Industria del riciclo 
 
 
 
 
Il quadro relativo alla produzione totale dei rifiuti urbani e alle frazioni merceologiche oggetto di 
raccolta differenziata , è stato definito utilizzando , come base informativa , i dati trasmessi ad 
ANPA , tramite compilazione di appositi questionari , da Soggetti pubblici e privati che , a vario 
titolo , raccolgono informazioni in materia di gestione dei rifiuti.  
I° CICLO DI VITA 
I° Prodotto 
(bene/materiale) 
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II° CICLO DI VITA 
Rifiuto 
(bene privo di utilità economica)
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III° CICLO DI VITA 
Materia prima 
secondaria
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Bene Materiale ottenuto con prodotti di 
riciclo
 19
TAB.n.1 
Andamento della produzione di RU 1998-2000  aree metropolitane (t/000) 
 
 
Fonte : Rapporto Rifiuti 2001 – ANPA / ONR 
 
TAB.n.2 
Variazione della produzione pro capite di RU 1998-2000 - aree metropolitane 
(t/000) 
 
Fonte : Rapporto Rifiuti 2001 – ANPA/ONR 
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
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