obbligati a riconoscere a tutti gli individui sottoposti al loro potere, 
senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinione politica. 
Dopo aver esaminato, a partire dalla Carta delle Nazioni Unite, le 
Dichiarazioni e le Convenzioni internazionali che costituiscono 
documenti miranti a tutelare i diritti umani, si affronta, nel presente 
lavoro, il tema del diritto internazionale per la protezione delle vittime 
militari e civili e la riparazione dei danni di guerra. 
Considerando che la storia e lo sviluppo del diritto internazionale 
umanitario partono dal primo Trattato sulla protezione delle vittime 
militari della guerra, firmato a Ginevra nel 1864 per iniziativa di Henry 
Dunant, si analizzano le Convenzioni dell'Aja adottate nel 1899 e nel 
1907 e le Convenzioni di Ginevra del 1949 che vertono sulla 
protezione di determinate categorie di persone e rafforzano la tutela 
giuridica delle vittime della guerra, in particolare di civili. Completano 
l'esame delle Convenzioni di Ginevra i due Protocolli aggiuntivi, che 
riguardano la protezione delle popolazioni civili dagli attacchi militari 
ed estendono la portata delle Convenzioni alla protezione di tutti i civili 
senza discriminazione alcuna nei conflitti armati internazionali e non. 
Nella fase iniziale del lavoro viene dunque esaminato il principio della 
protezione delle vittime attraverso l'analisi delle Convenzioni e di 
 
3
alcuni casi giurisprudenziali che ne dimostrano l'applicabilità. Viene poi 
affrontato il concetto di riparazione e le sue differenti forme 
nell'esposizione delle teorie dei più importanti internazionalisti, 
nell'esame degli articoli delle Convenzioni che riguardano l'obbligo di 
riparazione e del Progetto di codificazione delle norme sulla 
responsabilità degli Stati. Particolare attenzione è riservata alle 
riparazioni di guerra ed alla responsabilità dei vincitori e dei vinti in 
relazione alla riparazione dei danni subiti, ad alcuni casi riguardanti 
vittime di guerra risalenti alla seconda guerra mondiale, ma anche ai più 
recenti eventi bellici in Jugoslavia. Si procede poi all'esame degli Statuti 
e dell'attività dei Tribunali, a partire da quelli di Norimberga e di 
Tokyo, per giungere ai Tribunali ad hoc, istituiti per giudicare i crimini 
commessi nel Ruanda e nell'ex Jugoslavia, ed all'istituzione della Corte 
Penale Internazionale. Lo Statuto ed il successivo Regolamento 
prevedono che vengano predisposti programmi per la protezione delle 
vittime in collaborazione con gli Stati membri e prevedono la 
riparazione sotto forma di risarcimento e la riabilitazione, nonché le 
garanzie di non ripetizione della violazione. L'istituzione della Corte 
penale internazionale è stata fortemente voluta dagli Stati per punire i 
crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra, ed è stata determinata 
 
4
dalla necessità di garantire giustizia a tutti, porre fine alle impunità, 
favorire la fine dei conflitti e dissuadere i futuri criminali di guerra. 
Viene dunque esaminata la posizione della vittima di fronte ai Tribunali 
penali internazionali. 
Il lavoro contiene dunque un percorso che parte dalla Carta delle 
Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo per 
giungere, attraverso l'esame delle varie Convenzioni e del loro 
funzionamento alla protezione delle vittime dei conflitti armati ed alla 
descrizione del ruolo dei Tribunali internazionali ad hoc, istituiti per i 
crimini di guerra, per poi soffermarsi sullo Statuto del Tribunale penale 
internazionale permanente. 
Completano il lavoro l'esame dei precedenti della United Nations 
Compensation Commission, della sua istituzione, voluta dal Consiglio 
di Sicurezza, delle Risoluzioni dello stesso Consiglio per la riparazione 
dei danni causati dall'Iraq a seguito dell'invasione del Kuwait ed infine 
della procedura di riparazione dei danni subiti. 
In conclusione, il lavoro presenta la situazione odierna, per rilevare il 
contributo notevole dato dal diritto internazionale a questa materia. 
 
 
 
5
Il lavoro è pertanto così suddiviso: 
Capitolo primo La tutela dei diritti umani nel diritto internazionale 
Capitolo secondo La protezione delle vittime 
Capitolo terzo La riparazione dei danni di guerra 
Capitolo quarto I Tribunali relativi alla responsabilità penale internazionale
Capitolo quinto Le procedure di riparazione dei danni di guerra 
Conclusioni  
Bibliografia  
 
 
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
6
  
Capitolo primo 
 
La tutela dei diritti umani nel diritto internazionale 
 
1.1. I diritti dell'uomo 
I diritti umani trovano origine e fondamento nell'essenza stessa 
della persona, nella sua natura umana ed appartengono quindi alla sfera 
del diritto naturale, come dimostrano le prime situazioni protette che, 
nella fase della preistoria del diritto, appartengono ai più elementari 
diritti dell'uomo allo stato naturale, quale il diritto alla vita, tutelato 
mediante la pena per chi lo viola. 
1
In quegli atti, tuttavia, mancava quel concetto oggi presente in tutte le 
costituzioni, riguardante l'uguaglianza e la non discriminazione, mentre 
nella società medioevale cominciavano a farsi strada diritti di natura 
                                          
1
 «Dispone in tal senso già il codice Hammurabi in Mesopotamia nel 1750 a.C., 
analogamente le leggi ateniesi nel 700 a.C., poi a Roma la legge Numa, la legge Silla, 
ecc.. In tutti questi atti la protezione della vita è certamente presente anche se 
attraverso la punizione dell'omicidio. Altrettanto si può dire per la tutela 
dell'integrità fisica». Zanghi C., Protezione internazionale dei diritti dell'uomo, 
Digesto IV ed., volume XII, 1997, pag. 151 
 
7
contrattuale, come nascenti da un rapporto tra sudditi e sovrano e si 
cominciava a parlare anche di integrità fisica, di libertà di circolazione, 
di libertà personale, della proprietà, ecc., assicurandone anche una 
protezione giurisdizionale intesa ad evitare i potenziali abusi del 
sovrano. 
Nei testi fondamentali dei nuovi ordinamenti che gli Stati si danno 
all'inizio dell'età moderna, i diritti dell'uomo sono riconosciuti al punto 
tale da costituire le parti più qualificanti di tali ordinamenti. Nelle prime 
costituzioni, si affermano i diritti di libertà e di uguaglianza che ne 
costituiscono il preambolo, che precede il testo costituzionale vero e 
proprio, come nel caso del «Bill of Rights» americano del 1775 e della 
«Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino» voluta, nel 1789, 
dalla Rivoluzione francese e premessa alla Costituzione del 1791. Ma 
già dopo la prima guerra mondiale, e soprattutto dopo la seconda, il 
riconoscimento e la protezione dei diritti umani vengono affidati ad atti 
di diritto internazionale, ed in particolare a talune dichiarazioni rese e 
sottoscritte da numerosissimi Stati, come dimostra la Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, adottata il 10 dicembre 1948 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
 
8
La fase rivoluzionaria dei diritti dell'uomo è certamente quella che si 
realizza al tempo della seconda guerra mondiale e che ha inizio con le 
quattro fondamentali proposte del Presidente Wilson, si sviluppa nella 
Carta atlantica del 1941, trova conferma nella Dichiarazione delle 
Nazioni Unite del 1942 e si concretizza prima nella Carta di San 
Francisco del 1945 e poi, definitivamente, nella Dichiarazione 
Universale del 1948. 
 
1.2. Universalità dei diritti umani 
Nella Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sottoscritta il 
25 giugno del 1945 a San Francisco, il dogma dell'uguaglianza giuridica 
delle persone e delle nazioni è rivendicato in modo solenne in vista del 
ripristino di un principio violato e misconosciuto durante la guerra, ma 
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è 
ripetutamente richiamato in diverse disposizioni del testo. 
Nel Capitolo I, relativo a fini e principi dell'Organizzazione, l'articolo 1, 
al comma 3, sancisce che i fini delle Nazioni Unite sono, oltre al 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed allo 
 
9
sviluppo delle relazioni amichevoli tra le Nazioni, fondate sul principio 
di uguaglianza, anche il rispetto dei diritti umani. 
2
I principi riguardanti l'uguaglianza ed il rispetto dei diritti umani 
vengono ripresi in altri articoli, come nell'articolo 13 al comma 1 b, che 
indica i compiti dell'Assemblea Generale, aventi lo scopo di sviluppare 
la cooperazione internazionale in molteplici campi e promuovere il 
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti. 
Ancora, nell'articolo 55 c, relativo alla cooperazione internazionale, 
economica e sociale (Capitolo IX), le Nazioni Unite si propongono, al 
fine di creare le condizioni necessarie per lo sviluppo di rapporti 
amichevoli fra le Nazioni, di promuovere il rispetto e l'osservanza 
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti. 
Anche l'articolo 62, riguardante le funzioni ed i poteri del Consiglio 
Economico e Sociale, al comma 2 sancisce la possibilità di fare 
raccomandazioni per promuovere il rispetto dei diritti umani. 
3
                                          
2
 «3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi 
internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel 
promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione» 
3
 «Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza 
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti» 
 
10
Nell'indicare la procedura che il Consiglio Economico e Sociale è 
tenuto a seguire, l'articolo 68 sancisce l'istituzione di commissioni per 
le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo. 
Nelle competenze dell'Assemblea generale rientrano tutte le questioni 
attinenti al mantenimento della pace e della sicurezza, questioni che 
costituiscono un punto di riferimento di tutta la vita sociale. La vastità 
dei compiti affidati all'Assemblea impone che questa si strutturi in una 
serie di commissioni e di comitati di carattere permanente o anche 
occasionale, come il Consiglio Economico e Sociale che ha istituito la 
Commissione dei diritti dell'uomo. In effetti la Commissione 
preparatoria, costituita a seguito dell'entrata in vigore della Carta di San 
Francisco, già nell'autunno del 1945, raccomandava che il Consiglio 
Economico e Sociale, esercitando i poteri conferitigli dall'articolo 68, 
istituisse immediatamente una Commissione dei diritti dell'uomo con il 
mandato di redigere una Dichiarazione internazionale dei diritti 
dell'uomo. L'Assemblea generale approvava questa raccomandazione il 
12 febbraio 1946 ed il Consiglio Economico e Sociale, con la 
Risoluzione n° 5 del 16 febbraio, provvedeva subito ad istituire la 
predetta Commissione, che iniziava i suoi lavori nel gennaio 1947 con 
 
11
il compito di redigere una Dichiarazione internazionale dei diritti 
dell'uomo. 
L'Assemblea generale, il 10 dicembre del 1948, con la Risoluzione n° 
217, adottava la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Nel 
Preambolo, l'Assemblea generale considera che il riconoscimento della 
dignità e dei diritti dell'uomo, uguali ed inalienabili, costituisce il 
fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; 
considera inoltre che il disprezzo dei diritti umani ha portato ad atti di 
barbarie che offendono l'umanità, e che è indispensabile che i diritti 
umani siano protetti da norme giuridiche. 
Considerata di massima importanza la concezione comune di questi 
diritti, l'Assemblea generale dell'ONU approva la Dichiarazione 
Universale dei diritti umani, comune radice dell'Alleanza Atlantica e 
delle Nazioni Unite. 
4
 
                                          
4
 «L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei diritti 
dell'uomo come l'ideale comune che tutti i popoli e tutte le nazioni dovrebbero 
realizzare affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, senza mai 
perdere di vista questa Dichiarazione, si sforzino, attraverso l'insegnamento e 
l'educazione, di sviluppare il rispetto di questi diritti e libertà e di garantirne, per 
mezzo di provvedimenti d'ordine nazionale ed internazionale, il riconoscimento e 
l'applicazione universale ed effettiva, sia fra le popolazioni degli stessi Stati membri 
che fra quelle dei territori sottoposti alla loro giurisdizione». Citato in Zanghi C., 
op. cit., pag. 155 
 
12
Mentre le Dichiarazioni dei diritti che fanno parte delle Carte 
costituzionali degli Stati sono delle vere e proprie leggi, anzi hanno 
talvolta una forza superiore a quella della stessa legge, la Dichiarazione 
universale, come molte altre Dichiarazioni delle organizzazioni 
internazionali, ha il valore di una semplice raccomandazione indirizzata 
dall'Assemblea Generale agli Stati e contiene una serie di dichiarazioni 
di principio, le quali, peraltro, hanno solo un valore politico e morale, 
in quanto l'atto è privo di ogni valore coercitivo. In altri termini, pur 
avendo un alto valore morale, la Dichiarazione non impone agli Stati 
l'obbligo di proteggere i diritti in essa contenuti, ma semplicemente 
raccomanda loro di farlo. 
La forza della Dichiarazione sta nella difesa della sua universalità, per la 
quale essa deve essere condivisa da tutti i popoli del pianeta, e della sua 
indivisibilità, per la quale deve essere accettata nella sua interezza, 
poiché non si possono sottoscrivere alcuni diritti e rifiutarne degli altri. 
Per quanto riguarda la tutela dei diritti, percorso particolarmente 
difficile ed ostacolato per la comunità internazionale, essa comprende 
l'idea di cooperazione per il mantenimento della pace e della giustizia, 
idea già sancita nel Trattato di Versailles del 1919, stipulato tra la 
 
13
Germania e le potenze Alleate, che pose fine alla prima guerra 
mondiale. 
5
I primi ventisei articoli del Trattato costituirono lo Statuto della Società 
delle Nazioni, organizzazione creata su proposta del Presidente 
americano Woodrow Wilson, il quale, nei quattordici punti da lui 
elaborati in previsione di un giusto assetto politico del mondo del 
dopoguerra, aveva proposto tale organizzazione internazionale capace 
di garantire l'indipendenza politica e territoriale delle Nazioni.  
Fondato essenzialmente sulla libera determinazione e cooperazione 
degli Stati, lo Statuto, denominato Patto, venne approvato 
definitivamente il 28 aprile 1919 dalla Conferenza di Pace di Parigi ed 
inserito nel Trattato di Versailles nel giugno del 1919, nonché in tutti i 
singoli Trattati di pace stipulati. Scopi della Società erano: il 
mantenimento della pace mediante una serie di misure intese a 
prevenire ed a risolvere le controversie, la garanzia reciproca dei 
                                          
5
 «The High Contracting Parties, in order to promote international co-operation 
and to achieve international peace and security by the acceptance of obligations not 
to resort to war by the prescription of open, just and honourable relations between 
nations by the firm establishment of the understandings of international law as the 
actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and 
a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples 
with one another Agree to this Covenant of the League of Nations». Versailles 
Treaty, http://history.acusd.edu/gen/text/versaillestreaty/all440.html 
 
14
membri contro attacchi ingiustificati, la tutela e l'incremento di interessi 
collettivi di vario genere, cioè economici, politici, culturali, ecc.. 
 
1.3. La Convenzione europea dei diritti umani 
La salvaguardia della pace e dei diritti umani era un'esigenza 
fortemente sentita nel dopoguerra e riguardava non soltanto le Nazioni 
Unite ma tutta l'Europa, che prese iniziative in tal senso, stipulando la 
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore 
sul piano internazionale il 3 settembre 1953. 
La Convenzione enuncia una lista di diritti e libertà fondamentali che 
vanno dal diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, al divieto di ogni 
discriminazione. Essa, per assicurare il rispetto degli impegni delle 
parti, ha istituito, come recita l'articolo 19, la Corte europea dei diritti 
dell'uomo, con sede a Strasburgo. 
6
 La Corte delibera su richieste 
formulate  individualmente  oppure  dagli  Stati  membri  e può dare un  
                                          
6
 «Article 19 – Institution de la Cour 
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties 
contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour 
européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle fonctionne 
de façon permanente». Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, Rome, 4 novembre 1950 
 
15
parere consultivo riguardante l'interpretazione della Convenzione su 
richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Ai ricorsi 
interstatali è dedicato l'articolo 33, ed il successivo a quelli individuali. 
7
A dimostrare l'applicabilità della Convenzione europea anche a casi di 
occupazione militare straniera è la sentenza relativa al caso Loizidou 
contro la Turchia. Questo Stato aveva infatti occupato la parte nord-
orientale dell'isola di Cipro ed aveva ivi istituito, nel 1975, uno Stato 
autonomo, che nel 1983 ha poi assunto la denominazione di 
Repubblica Turca di Cipro del Nord. La signora Titina Loizidou si era 
rivolta alla Corte chiedendo giustizia nei riguardi della Turchia che, con 
l'invasione nel nord di Cipro del 20 luglio 1974, le aveva impedito di 
ritornare a Kyrenia dove, prima dell'invasione turca, aveva fatto 
costruire un appartamento che doveva servire da domicilio alla famiglia 
dell'interessata. 
                                          
7
 «Article 33 – Affaires interétatiques 
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux 
dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé 
à une autre Haute Partie contractante. 
Article 34 – Requêtes individuelles 
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute 
organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend 
victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus 
dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit». Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rome, 4 
novembre 1950 
 
16