5 
(a)Accumulazione dei sinistri nel tempo e nello spazio. Il verificarsi della 
catastrofe deve provocare più sinistri in tempi ed in luoghi differenti in 
modo che la somma dell’entità dei singoli danni risulti molto elevata. 
(b)Eccezionalità della causa. Tutti i sinistri devono essere riconducibili alla 
stessa causa che deve essere di natura straordinaria. Le catastrofi sono 
degli avvenimenti rari che non obbediscono ad alcuna legge statistica; 
questo comporta delle difficoltà nella previsione di questi eventi. 
Tali precisazioni permettono di escludere dalla definizione di rischi 
catastrofali sia gli eventi che provocano un solo danno, anche se di 
notevoli dimensioni (per la mancanza del primo requisito), sia le catastrofi 
causate da eventi che generano una pluralità di danni ma sono 
normalmente oggetto di copertura assicurativa (per la mancanza del 
secondo requisito). 
In linea teorica, per ogni rischio si può calcolare la sua pericolosità 
considerando tre elementi: (i) la probabilità che si verifichi l’evento, (ii) 
l’entità dei danni che può generare, (iii) il grado di variabilità della 
sinistrosità nel tempo. Oppure si può usare un indice sintetico che è la 
varianza. Con essa si possono effettuare anche dei confronti tra la 
rischiosità dei vari rischi di un portafoglio. Naturalmente, tra due rischi con 
le stesse caratteristiche ma con varianze diverse, si considererà più 
pericoloso quello con la varianza maggiore.  
 Un rischio catastrofale, anche se ha una bassa probabilità di verificarsi, 
può compromettere seriamente la stabilità della compagnia di 
assicurazione proprio a causa dell’entità dei danni che può provocare.    In 
realtà, la presenza di questo tipo di rischio all’interno del portafoglio 
assicurativo modifica la probabilità di rovina delle compagnia in quanto 
altera la varianza dell’intero portafoglio. E’ necessaria, quindi, una 
notevole attenzione nel trattare questi tipi di rischi per evitare possibili 
squilibri nella gestione dell’impresa. 
 6 
1.3 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI 
 
Le catastrofi in senso assicurativo comprendono un gruppo molto ampio di 
eventi. Esse possono suddivise, a seconda della causa che le ha generate, in 
due categorie. Se sono causati da forze della natura si parla di catastrofi 
naturali. L’entità dei danni provocati da tali calamità dipende dalle misure 
di prevenzione adottate, dalle tecniche di costruzione degli edifici, dalla 
violenza degli elementi naturali che li generano, da vari fattori casuali 
come l’ora in cui avviene l’evento e soprattutto dalla forma e dalla struttura 
delle zone che colpiscono. 
Esempi di catasti naturali sono: terremoti, tempeste, maremoti, eruzioni 
vulcaniche, inondazioni, valanghe. Molto spesso eventi di tale tipo non 
possono essere controllati dall’uomo e si può solamente cercare di limitare 
i danni potenziali usando delle adeguate misure di prevenzione. 
Se le catastrofi sono provocate dallo svolgimento di particolari attività 
umane, esse vengono definite tecniche o generate dall’uomo. Rientrano in 
questa categoria sia i grandi incendi industriali, sia l’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua, del suolo, sia tutti i vari tipi di disastri aerei, ferroviari 
e marittimi. A differenza di quelle naturali, le catastrofi tecniche 
riguardano, in genere, un singolo oggetto assicurato di grande entità e 
coinvolgono zone più ristrette. 
 
 
  
 
 
 
 
 7 
CAPITOLO 2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA 
RIASSICURAZIONE 
 
2.1 NOZIONE DI RIASSICURAZIONE 
 
La riassicurazione, come ben noto agli addetti ai lavori, è il contratto con il 
quale l’assicuratore (riassicurato) trasferisce una parte del rischio o dei 
rischi assunti ad un altro assicuratore (riassicuratore). 
La riassicurazione, come la coassicurazione è uno degli strumenti tipici 
previsti del codice civile per la ripartizione del rischio tra più assicuratori. 
Mentre nella coassicurazione il rischio viene assunto pro quota dai 
coassicuratori al momento della stipulazione del contratto di assicurazione, 
nella riassicurazione il rischio è assunto dall’assicuratore, che provvede 
alla sua ripartizione mediante la stipulazione di un successivo contratto con 
un altro assicuratore. Ne consegue che, a differenza della coassicurazione, 
la riassicurazione è un contratto al quale l’assicurato resta estraneo e che, 
pertanto, non crea rapporti tra quest’ultimo e il riassicuratore (art. 1929 
c.c.). 
Giuridicamente ciò che rileva, ai fini della distinzione tra le due fattispecie, 
è la posizione dell’assicurato. Riassicurazione è anche la retrocessione, 
termine il quale designa il contratto con cui il riassicuratore riassicura, a 
sua volta, i rischi assunti presso un secondo (o un terzo o un quarto o cosi 
via) riassicuratore. 
 
2.2 NATURA GIURIDICA E DISCIPLINA 
 
La disciplina codicistica della riassicurazione si riassume in pochissime 
norme (artt. 1928-1931). 
L’art. 1928 regola il regime della prova del contratto. Il trattato di 
 8 
riassicurazione deve essere provato per iscritto, mentre la prova scritta non 
è richiesta per la riassicurazione singola o per il singolo rapporto posto in 
essere in esecuzione del trattato. 
L’art. 1929, come si è già accennato, esclude qualsiasi rapporto tra 
assicurato e riassicuratore. 
Gli artt. 1930 e 1931 regolano i reciproci rapporti delle parti in caso di 
liquidazione coatta amministrativa. 
La riassicurazione, data la scarna normativa del codice che non risolve il 
problema della disciplina applicabile al rapporto e quindi nemmeno sulla 
natura giuridica, è regolata essenzialmente dagli usi e, segnatamente da usi 
internazionali. Si tratta di regole costantemente applicate, dalle quali 
emerge un contratto originale, che non può essere assimilato tout court al 
contratto di assicurazione e, a maggior ragione, non può essere inquadrato 
in uno dei sottotipi o dei rami disciplinati dal codice (assicurazione danni, 
assicurazione di responsabilità civile, assicurazione danni o assicurazione 
vita a seconda del rischio assicurato). 
Questa constatazione non esclude ovviamente il ricorso in via analogica ad 
alcune delle norme del contratto di assicurazione, per quanto non previsto 
dalle clausole negoziali e dagli usi che ne costituiscono parte integrante 
(art. 1340 c.c.). 
Rilevante in questa materia risulta dunque la disciplina convenzionale. Le 
decisioni dell’assicuratore nell’assunzione e nella gestione dei rischi 
assicurativi influiscono direttamente sul contenuto delle obbligazioni del 
riassicuratore, il quale si trova vincolato dalle decisioni del primo. Allo 
stesso tempo, per l’assicuratore, il puntuale adempimento del riassicuratore 
agli impegni assunti è condizione essenziale per il regolare esercizio della 
sua attività. La riassicurazione è infatti un presupposto fondamentale per 
l’assicurabilità di determinati rischi. 
 9 
Queste caratteristiche spiegano il livello della fiducia, della uberrima fides 
nello svolgimento del rapporto, la cui regolare esecuzione viene affidata 
più alla correttezza professionale  delle parti che agli usuali strumenti 
legali di prevenzione e soluzione dei conflitti contrattuali. In questa 
prospettiva vanno valutate le clausole che comportano l’accettazione 
incondizionata da parte del riassicuratore dei criteri assuntivi e gestionali 
adottati dall’assicuratore, clausole che ribadiscono gli impegni del 
riassicuratore, vietandogli di diritto di rifiutare o ritardare il pagamento dei 
sinistri. 
Si comprende inoltre perché sia costante nei trattati la presenza di clausole 
compromissorie, che affidano la soluzione delle eventuali controversie ad 
arbitri amichevoli compositori (arbitrato libero o irrituale). 
Un altro elemento caratteristico della riassicurazione infine è la presenza di 
una forte componente di partecipazione finanziaria, alla quale si aggiunge, 
una collaborazione nella gestione del rischio assicurato, che trascende i 
confini usuali del contratto di scambio. 
E’ frequente la partecipazione del riassicurato agli utili tecnici del 
riassicuratore
1
Resta inoltre il diritto del riassicuratore di ispezionare la documentazione 
relativa alle operazioni oggetto del trattato. A questo potere di controllo, si 
aggiunge, in alcuni trattati la facoltà di prestare la sua assistenza e 
collaborazione al riassicurato e di associarsi nella difesa e nel controllo di 
ogni sinistro
 e il contributo del riassicuratore alle spese sostenute 
dall’assicuratore in occasione del sinistro. 
2
                                                 
1
 differenza tra i premi pagati al riassicuratore e le somme da questo versate 
all’assicuratore. 
2
 c.d. General cooperation clause 
. 
 
 
 10 
2.3 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/68/CE 
 
Oltre alle norme codicistiche, attraverso il d.lgs. n.56 del 2008 è stata 
recepita in Italia la direttiva 2005/68/CE in materia di riassicurazione. La 
nuova normativa è entrata in vigore il 23 aprile 2008, ma molte delle 
disposizioni ivi previste diverranno pienamente applicabili solo con 
l’emanazione dei previsti regolamenti attuativi. Attraverso il recepimento 
della direttiva viene istituito un sistema di vigilanza prudenziale per la 
riassicurazione, coerente con il quadro giuridico delineato dalle vigenti 
direttive sull’assicurazione diretta, di cui vengono ripresi i principi 
dell’autorizzazione unica e del controllo del paese d’origine.  
La disciplina riguarda i riassicuratori professionali e le imprese c.d. 
captives, ma alcune disposizioni trovano applicazione anche nei confronti 
delle attività riassicurative delle imprese che esercitano l'assicurazione 
diretta, in particolare in tema di “riserve tecniche del lavoro italiano”, 
“attivi a copertura delle riserve tecniche” e “margine di solvibilità”.  
Il Codice delle assicurazioni viene integrato con la previsione di nuove 
disposizioni che richiedono – all’impresa di assicurazione che eserciti 
congiuntamente l’attività di riassicurazione – di:  
(a) costituire per il lavoro indiretto (art. 37-bis) riserve tecniche alla fine di 
ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni 
assunti, indicando i criteri di calcolo delle riserve stesse;  
(b) applicare agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro 
indiretto (art. 42-bis) la stessa disciplina prevista per il lavoro diretto;  
(c) attuare, quando le operazioni/accettazioni in riassicurazione 
rappresentino una parte significativa del volume globale della loro attività, 
ciò che la direttiva dispone in tema di:  
•  investimenti a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto 
(art.42-ter);  
 11 
•  costituzione e calcolo del margine di solvibilità per le accettazioni in 
riassicurazione (art. 44-bis per le imprese di assicurazione vita);  
•  quota di garanzia del margine di solvibilità (art. 46, comma 3-bis, per le 
imprese danni).  
La direttiva definisce le condizioni minime necessarie per ottenere 
l'autorizzazione all’esercizio dell’attività di riassicurazione (forma 
giuridica, programma di attività e fondo minimo di garanzia), lasciando 
agli stati membri l’esercizio di numerose opzioni su aspetti specifici. Al 
riguardo si segnalano alcune delle decisioni del legislatore italiano nelle 
materie sulle quali era possibile esercitare un’opzione:  
(i) viene consentito – in linea con le scelte operate nei principali mercati 
europei – lo stabilimento nel proprio territorio di società c.d. veicolo, ossia 
imprese, aventi o meno personalità giuridica, diverse da un'impresa di 
assicurazione o di riassicurazione esistente che assumano i rischi ceduti da 
imprese di assicurazione o di riassicurazione e che finanzino le proprie 
esposizioni tramite l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari. Per tali 
società è prevista l’emanazione, con un successivo decreto ministeriale, 
della normativa secondaria che ne dovrà disciplinare le condizioni di 
accesso e di esercizio;  
(ii) è previsto l’obbligo di costituzione delle riserve di perequazione per i 
rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare, 
considerata la natura dei rischi assunti dal riassicuratore, spesso di natura 
catastrofale; sarà un regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico 
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze a determinare poi le 
modalità di costituzione delle predette riserve;  
(iii) resta esclusa la previsione di norme più dettagliate per la 
determinazione delle riserve tecniche per la riassicurazione vita, ritenendo 
il legislatore italiano che sia sufficiente l’applicazione delle disposizioni 
della direttiva 91/674/CEE;  
 12 
(iv) viene deciso, in tema di attivi a copertura delle riserve tecniche, di non 
applicare i limiti quantitativi previsti dalla direttiva in aggiunta a quelli 
generali di tipo qualitativo (liquidità, sicurezza, redditività e 
diversificazione).  
La disciplina specifica per l’accesso e per l’esercizio dell’attività di 
riassicurazione è conforme alla direttiva in termini di:  
(1) limiti minimi di capitale sociale di cui l’impresa di riassicurazione deve 
disporre ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
riassicurativa;  
(2) mantenimento del regime autorizzativo dell’ISVAP per l’accesso 
all’attività riassicurativa in regime di stabilimento per le sole imprese di 
riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;  
(3) divieto all’impresa che intenda svolgere l’attività riassicurativa in 
regime di libertà di prestazione di servizi di avvalersi di sedi secondarie, di 
agenzie o altra presenza permanente nel territorio.  
In materia di vigilanza sono previste nuove norme per ottemperare ai 
principi ispiratori della direttiva e per disciplinare la collaborazione tra le 
Autorità di controllo in tema di consultazioni, scambio di informazioni e 
poteri di indagine. 
 
2.4 IL REGOLAMENTO N°16/2008 DELL’ISVAP 
 
Il Regolamento in oggetto mira a consolidare e razionalizzare in un unico 
testo le numerose disposizioni di legge e regolamenti che fino ad oggi 
hanno regolato la materia,  delinea gli adempimenti in capo alle imprese di 
assicurazione e quelli dell’ attuario incaricato, introducendo inoltre 
specifiche volte a precisare i criteri di calcolo di alcune poste tecniche. Tra 
gli argomenti trattati nel regolamento, due sono di particolare interesse al 
tema delle coperture assicurative contro il rischio terremoto, il primo dei 
 13 
quali è la scomposizione della riserva premi la cui definizione resta la 
stessa, ma vengono date specificazioni riguardo aspetti fondamentali della 
riserva integrativa della riserva per frazioni di premi. Questa posta tecnica 
viene definita dal regolamento come un accantonamento che interviene a 
fronte di rischi (calamità naturali) la cui frequenza di sinistro non si 
distribuisce uniformemente nel corso del contratto. Perciò esso rappresenta 
la posta che integra la riserva per frazioni di premio, il cui calcolo (pro-rata 
temporis) presuppone implicitamente un’ipotesi di andamento lineare dei 
rischi nel tempo.                                                                                           
All’ art.18 c.1 del regolamento viene dettata la necessità di costituire tale 
riserva integrativa per le imprese di assicurazioni che garantiscono 
coperture contro il rischio di calamità naturali quali terremoto, maremoto, 
eruzione vulcanica e fenomeni connessi. Inoltre ai commi successivi del 
medesimo articolo viene imposto il vincolo per cui la riserva integrativa 
sopra citata non può in nessun caso essere superiore a 100 volte l’importo 
dei premi lordi contabilizzati nell’esercizio. 
All’art. 19 viene specificata la metodologia di calcolo della riserva 
integrativa, confermando quella già specificata nel D.M. 15/06/1984, 
ovvero con importo pari alla somma del 35% dei premi lordi contabilizzati 
dell’esercizio e del 70% dei premi lordi contabilizzati degli esercizi 
precedenti. Viene inoltre specificato che il calcolo deve essere effettuato 
con riferimento ai soli  premi e sinistri riconducibili all’assicurazione 
rientranti nella casistica, e al rapporto sinistri a premi riscontrato 
nell’esercizio. 
Infine viene anche specificato il criterio di utilizzo di tale riserva, e cioè 
qualora, per gli eventi assicurati, l’importo del costo dei sinistri 
dell’esercizio risulti superiore all’ammontare dei premi lordi contabilizzati 
dell’esercizio stesso. 
L’altro aspetto fondamentale in un ramo con altissima variabilità dei 
 14 
risultati di esercizio, è la riserva di perequazione per i rischi di calamità 
naturale e per i danni derivanti dall’energia nucleare. Tale posta viene 
definita come un accantonamento destinato a perequare le fluttuazione del 
tasso dei sinistri negli anni futuri o a coprire rischi particolarmente onerosi 
e pertanto interviene a fronteggiare il costo dei sinistri di carattere 
eccezionale. Viene confermata per questa entità la metodologia di calcolo 
già definita nel D.M. n.705 del 19/11/1996. L’articolo 44 c.1 rimanda però 
al regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 
dell’Economia e della Finanza in attesa di emanazione, per le specifiche 
sulle modalità e condizioni di utilizzo di tale riserva, da parte delle imprese 
di assicurazione, diretta a compensare nel tempo l’andamento della 
sinistralità. 
Tali poste tecniche dunque, costituiscono uno strumento fondamentale a 
disposizione della direzione dell’impresa per gestire questi particolari tipi 
di rischi che si caratterizzano per la loro bassa probabilità di accadimento, 
con intervalli più o meno lunghi, che possono intercorrere tra il verificarsi 
di eventi successivi e per le rilevanti dimensioni dei danni che possono 
produrre. Per questi rischi infatti il risultato tecnico del singolo esercizio 
non può assumere un gran significato ma bisogna fare riferimento a periodi 
poliennali, più o meno estesi, per ottenere un risultato medio indicativo su 
cui calibrare politiche di assunzione dei rischi.