x 
attori economici negli ultimi trent’anni. Si è tratto spunto poi da uno studio 
dell’OCSE per valutare l’impatto delle biotecnologie sull’occupazione e sugli 
scambi internazionali. Si è deciso di dedicare l’ultimo capitolo alla relazione tra 
biodiversità, sicurezza alimentare e biotecnologie. Si è cercato di evidenziare 
come diversità biologica e biotecnologie non siano sempre alternative, ma 
possano essere tra loro complementari. Quindi, ci si è soffermati sull’ultimo 
rapporto FAO riguardante il problema mondiale della sicurezza alimentare 
(SOFI 2000). È stata ribadita l’importanza della ricerca pubblica accanto al 
contributo prezioso della ricerca privata. La conclusione del capitolo ha 
enfatizzato il ruolo di una corretta informazione, volta a favorire lo sviluppo di 
una crescente “conoscenza e consapevolezza biotecnologica” nell’opinione 
pubblica internazionale. 
La chiusura del lavoro intende offrire alcuni spunti di riflessione che 
potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da sviluppare in 
successive analisi. Le note conclusive, infatti, piuttosto che ripetere quanto già 
contenuto nelle considerazioni finali dei capitoli precedenti, si sono comunque 
ispirate ad esse per spingersi un po’ più avanti e tentare di individuare alcuni 
“nodi critici” da monitorare, studiare e – possibilmente - sciogliere, così da 
procedere sempre più con maggiori certezze ed infondere crescente sicurezza 
lungo il sentiero, irto e difficile, delle biotecnologie agroalimentari.     
 
  
 xi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il “razionale” timore delle conseguenze 
inintenzionali di azioni umane intenzionali 
deve costituire non un freno, ma il giusto 
modo di procedere dell’agire umano, nelle 
biotecnologie come in qualsiasi altra 
scienza che dischiude all’uomo le sue 
potenzialità e i suoi rischi. 
Introduzione 
 
 
Le biotecnologie, applicate alla conservazione e trasformazione dei 
prodotti agricoli, risalgono alle origini della civiltà e hanno rappresentato uno 
dei fattori chiave per lo sviluppo di tutti i popoli che si sono succeduti nel corso 
dei secoli. I progressi, particolarmente rilevanti, fatti registrare nel campo delle 
biotecnologie e dell’ingegneria genetica hanno contribuito, almeno in parte, a 
stimolare un’ampia discussione sulle implicazioni economiche, etico-sociali ed 
ambientali delle modificazioni, compiute dall’uomo, sul materiale genetico di 
microrganismi, piante ed animali (esseri umani compresi).  
Il termine “biotecnologie” è stato coniato da Karl Ereky, un ingegnere 
ungherese, nel 1919 per indicare la scienza ed i metodi che permettono di 
ricavare svariati prodotti da materie prime con l’ausilio di organismi viventi. Le 
biotecnologie sono state frequentemente associate dall’opinione pubblica al 
concetto di nuove tecnologie e alle innovazioni scientifiche e tecnologiche che 
si sono avute in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Talvolta si fa 
coincidere la loro nascita con l’ingegneria genetica e le tecnologie riproduttive. 
Tuttavia, le biotecnologie costituiscono un tema molto antico che affonda le 
sue radici nella storia. La lievitazione del pane, la fabbricazione della birra, la 
fermentazione dello yogurt e la produzione del vino rappresentano forme di 
biotecnologie definibili come “l’applicazione di principi scientifici e 
ingegneristici alla trasformazione di materiali attraverso agenti biologici, al fine 
di produrre beni e servizi” (ROBERTS). Un’altra definizione comunemente 
accettata è quella che identifica le biotecnologie in “tecniche che utilizzano 
organismi viventi (o parte di essi) per creare o modificare prodotti, migliorare 
piante o animali, sviluppare microrganismi destinati ad usi specifici” (O.T.A.). 
Definite in questo modo, le biotecnologie appaiono come metodi impiegati da 
migliaia di anni. Per millenni, l’umanità ha utilizzato inconsapevolmente 
microrganismi per produrre alimenti. L’abilità dell’uomo nello scoprire i 
processi biologici si è accresciuta grazie alla genetica mendeliana. La 
scoperta e l’applicazione di regole e principi relativi alla trasmissione di tratti 
genetici hanno permesso ai ricercatori di produrre nuovi ibridi, coltivazioni e, in 
alcuni casi, specie nuove. Sono stati poi sviluppati metodi per accelerare 
 2
intenzionalmente il tasso di mutazione: la radiazione e l’uso di prodotti chimici 
rappresentano solo alcuni esempi. 
Il XIX secolo è stato contrassegnato da sensibili progressi 
biotecnologici, in particolare in campo medico. Vaccini contro una vasta 
gamma di malattie sono stati sviluppati partendo da virus cresciuti in 
laboratorio. Allo stesso tempo, si ricorreva alle biotecnologie per trattare ed 
eliminare gli scarichi ed i rifiuti domestici di origine organica. L’impatto 
economico di queste scoperte è stato considerevole ed ha portato al rapido 
sviluppo, accesso sul mercato e vendita di nuovi prodotti “biotecnologici”. Il XX 
secolo ha visto il ricorso crescente ai batteri, impiegati sia per produrre 
antibiotici e pesticidi, sia nei processi di trasformazione industriale. Centinaia 
di varietà di microrganismi sono state modificate intenzionalmente per fini 
commerciali. Nel 1953, Watson e Crick scoprirono la struttura a doppia elica 
del DNA. Dal 1970 la biologia molecolare, la genetica molecolare ed altre 
scienze ad esse collegate hanno compiuto progressi esponenziali. Risale al 
1973 la scoperta del “DNA ricombinante” (rDNA). Cohen e Boyer, in un 
laboratorio della Stanford University, riuscirono ad inserire un gene estraneo in 
un profilo di DNA, producendo così un rDNA. Tale tecnica ha rappresentato la 
base della moderna ricerca biotecnologica. Due anni più tardi, nel 1975, 
Kohler e Millstein produssero anticorpi monoclonali utilizzando la tecnologia 
degli ibridi (“Hybridoma Technology”)
1
. 
Come si diceva, le biotecnologie si sono sviluppate soprattutto dopo la 
Seconda Guerra Mondiale. In campo medico, l’uso di ormoni umani 
opportunamente modificati ha portato alla produzione dell’insulina e 
dell’ormone umano della crescita; la tecnologia degli anticorpi monoclonali è 
stata sfruttata per la creazione di nuovi prodotti diagnostici, quali test di 
gravidanza e marcatori per il cancro e alcune malattie infettive. La terapia 
genica, che ha sollevato molte polemiche, rappresenta un altro esempio di 
                                                           
1
 Le differenze tra le più antiche tecniche di fermentazione e quelle più moderne vengono descritte 
come l’evoluzione di tre fasi distinte di cambiamento tecnologico. La letteratura distingue, solitamente, 
una prima, una seconda ed una terza generazione biotecnologica. Le biotecnologie di prima generazione 
sono basate sull’uso dei batteri nella fermentazione e consistono in processi naturali che sono stati 
scoperti empiricamente senza il ricorso ad un’attenta analisi scientifica. La “sistematicità” dei processi 
scientifici delle scoperte biotecnologiche (da Pasteur in avanti) e delle loro applicazioni ha dato vita alle 
biotecnologie di seconda generazione. Ad esempio, l’uso sistematico della tecnologia della 
fermentazione per produrre penicillina e antibiotici rientra nella seconda generazione. Quest’ultima 
giunge sino all’uso della biologia molecolare che ha rivoluzionato la R&S e la produzione. In questo 
 3
applicazione medica delle biotecnologie. Un discorso analogo è fattibile per 
l’agricoltura. Altrettanto rapidi sono stati i progressi compiuti. La tecnica del 
DNA “ricombinante” è stata impiegata per la creazione di organismi 
geneticamente modificati (OGM) al fine di generare varietà più produttive. Tali 
innovazioni in agricoltura, come nel caso di alcune applicazioni 
biotecnologiche in campo medico, hanno sollevato numerose domande di 
carattere etico, sociale ed ambientale e hanno finito col suscitare legittime 
preoccupazioni nell’opinione pubblica internazionale. 
I settori, agro-alimentare, medico e farmaceutico, rappresentano i 
campi di naturale applicazione delle biotecnologie. Ad oggi, occorre 
considerare che di fronte ad una manifesta accettazione degli OGM, quando 
vengono utilizzati per controllare patologie umane, allorché si tratta di 
impiegare quelle stesse tecniche in campo agricolo e alimentare si passa da 
un buon livello di accettazione, riscontrato nel continente americano ed in 
quello asiatico, ad una marcata diffidenza europea. 
Sulla base di tali premesse, il proposito che questo lavoro si prefigge è 
un’analisi comparata della legislazione vigente tra i principali paesi OCSE 
(cap. 1). Si cercherà di offrire un quadro, il più aggiornato possibile, delle 
molteplici regolamentazioni a livello nazionale ed internazionale in materia di 
biotecnologie agro-alimentari. Quindi, ci si soffermerà sugli aspetti giuridico-
economici connessi al tema particolarmente controverso della brevettabilità 
biotecnologica (cap. 2), per poi concentrarsi sulle possibili ripercussioni socio-
economiche dell’impiego delle biotecnologie agro-alimentari nei rapporti 
commerciali tra il Nord ed il Sud del mondo (cap. 3). Infine, il cap. 4 prenderà 
in esame la relazione molto delicata tra biodiversità, sicurezza alimentare e 
biotecnologie.
                                                                                                                                                                                                 
campo, una serie di scoperte (dalla struttura del DNA alla creazione del DNA ricombinante, solo per 
nominarne alcune) ha aperto la strada alle biotecnologie di terza generazione.   
 4
Capitolo 1 
Il quadro giuridico di riferimento 
 
L’obiettivo che si intende raggiungere con questo capitolo è quello di 
delineare la cornice normativa all’interno della quale sono individuabili le 
scelte politiche, nazionali e sovranazionali, in materia di biotecnologie. Si 
indicheranno quali sono le linee politiche che, ad oggi, hanno ispirato le 
diverse legislazioni. Nella prima parte del capitolo, sono prese in 
considerazione le esperienze maturate dai paesi OCSE più importanti. Si è 
cercato di presentare uno scenario il più onnicomprensivo possibile, 
soffermandosi sul quadro giuridico-normativo dei paesi favorevoli e contrari 
all’impiego delle biotecnologie in campo agro-alimentare. L’analisi della 
normativa UE costituirà l’indispensabile premessa per descrivere legislazioni e 
politiche degli Stati membri. La seconda parte, invece, esaminerà le proposte 
avanzate da alcuni organismi internazionali (OCSE, FAO, e WTO), volte a 
favorire una crescente armonizzazione tra le diverse legislazioni nazionali. La 
terza parte, infine, si soffermerà su un’analisi comparata delle competenze e 
delle attribuzioni in materia di biotecnologie all’interno dei singoli paesi 
considerati.  
 
 
1.1 Analisi dei diversi profili normativi nazionali 
Questa prima parte del capitolo considera le linee politiche, gli organi 
statali e il quadro giuridico di riferimento, relativi ai principali paesi OCSE 
leader nel settore della ricerca biotecnologica. Occorre sottolineare che la 
difficoltà nel reperimento del materiale e la necessità di rintracciare documenti, 
il più aggiornati possibile, hanno reso indispensabile il ricorso a documenti in 
più di un’occasione scaricati per via telematica
1
. 
 
1.1.1 USA 
Nel corso degli anni ’70 lo sviluppo di nuove tecniche, relative alla 
manipolazione genetica, contribuì a sollevare negli Stati Uniti numerose 
domande sui potenziali rischi legati all’uso delle biotecnologie. Per la prima 
 5
volta, nel febbraio 1975 durante la Conferenza sulle Biotecnologie, la 
comunità scientifica americana manifestò l’esigenza di dar vita ad un codice di 
autoregolamentazione, riconosciuto al livello internazionale, in grado di 
disciplinare la ricerca sul DNA “ricombinante” e garantire la sicurezza 
ambientale ed alimentare. Il National Institute of Health (NIH) cominciò a 
svolgere parte attiva nel 1976 quando pubblicò le “Linee guida sulla ricerca in 
materia di rDNA”. Fino al 1984, il NIH Recombinant DNA Advisory Committee 
fu il principale organo federale incaricato di controllare e monitorare la ricerca. 
Quell’anno, il White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) 
presentò un rapporto, completato poi nel 1986, dal titolo “Coordinated 
Framework for Regulation of Biotechnology”, nel quale si proponeva che i 
prodotti geneticamente modificati avrebbero dovuto continuare ad essere 
regolati in base alle loro caratteristiche e non secondo il loro metodo di 
produzione. Si sosteneva quindi che la normativa vigente sarebbe stata 
applicata anche ai nuovi prodotti biotecnologici. Il Rapporto, infine, indicava 
espressamente le agenzie competenti che avrebbero coordinato tutte le 
attività in materia. Sulla base di queste premesse, la Food and Drug 
Administration ha ricevuto l’incarico di elaborare la disciplina relativa alla 
commercializzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati.  Il US 
Department of Agriculture (USDA), attraverso l’Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS), regola le importazioni, gli scambi interni tra i vari 
Stati dell’Unione e l’immissione nell’ambiente di OGM. Il USDA autorizza, con 
la concessione di apposite licenze, la sperimentazione in campo aperto di 
colture destinate ad essere commercializzate.  L’Environmental Protection 
Agency (EPA) è l’organo preposto alla registrazione di alcuni pesticidi, prodotti 
in piante transgeniche prima della loro distribuzione e vendita sul mercato; 
inoltre, stabilisce i limiti di tolleranza dei residui contenuti negli alimenti. 
Talvolta, le competenze e responsabilità delle agenzie citate si 
sovrappongono. Ad esempio, APHIS ed EPA hanno fissato procedure 
congiunte di approvazione e controllo da adottare per le sperimentazioni sul 
campo di microrganismi e piante geneticamente modificati. La FDA ha, tra le 
sue attribuzioni, il potere di intervenire anche dopo la commercializzazione per 
rimuovere un dato prodotto dal mercato. La tabella seguente sintetizza le 
                                                                                                                                                                                                 
1
 La documentazione scaricata da internet è rintracciabile al sito http://www.oecd.org/ehs/country.htm. 
 6
competenze degli organi federali americani in materia di biotecnologie agro-
alimentari. 
 
Tabella 1.1.1  
Le Agenzie federali responsabili 
Agenzie Prodotti Controlli 
FDA 
alimenti, mangimi, 
additivi alimentari, 
farmaci umani e 
veterinari, ritrovati medici  
sicurezza nell’impiego e nella 
somministrazione, sicurezza 
alimentare   
USDA 
infestanti, piante, biologia 
veterinaria  
sicurezza nella crescita 
EPA 
pesticidi microbici e 
vegetali, nuovi usi di 
pesticidi esistenti, nuovi 
microrganismi  
sicurezza ambientale e 
sicurezza nell’uso congiunto 
di erbicidi  
 
Le competenze della Food and Drug Administration meritano una 
particolare attenzione. Il Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA) dà 
alla FDA ampio potere di regolare la materia alimentare e proibisce l’ingresso 
ed il commercio interstatale di cibi contraffatti o privi di etichetta. Tale Agenzia 
ha la responsabilità giuridica per la sicurezza dei prodotti alimentari immessi 
sul mercato. Essa garantisce che gli alimenti non siano contraffatti, insicuri o 
prodotti in condizioni sanitarie carenti. La FDA è l’autorità competente ad 
ispezionare gli impianti di trasformazione e controllare gli alimenti, nazionali e 
importati, affinché questi vengano prodotti in condizioni sanitarie accettabili e 
siano adeguatamente etichettati. La FDA può confiscare prodotti o richiedere 
che essi siano rimossi dal mercato nel caso non rispettino i requisiti federali. Il 
FFDCA prevede inoltre che gli additivi alimentari non possono essere messi in 
commercio senza la necessaria approvazione della FDA. Tuttavia, sostanze 
aggiunte agli alimenti, generalmente riconosciute come sicure, non richiedono 
la preventiva approvazione dell’Agenzia. Nel 1992 la FDA, rifacendosi a 
quanto contenuto nel rapporto finale dell’OSTP del 1986, ha dichiarato che i 
cibi geneticamente modificati sollevano problematiche di natura scientifica e 
giuridica che non differiscono sostanzialmente da quelle derivanti dai cibi 
tradizionali. La FDA ha così sancito il principio di “sostanziale equivalenza” tra 
gli alimenti transgenici e quelli tradizionali. Sulla base di tale principio, spetta a 
 7
tale Agenzia il controllo sui cibi geneticamente modificati. Nel maggio 1992, 
una dichiarazione, di carattere operativo, della FDA ha reso note le modalità di 
applicazione e le procedure di controllo sulle nuove varietà vegetali e sui 
prodotti alimentari, compresi quelli ottenuti attraverso operazioni di ingegneria 
genetica. L’Agenzia ha stabilito che le aziende che producono cibi 
geneticamente modificati devono sottostare al controllo della FDA solo se : 
• la modificazione genetica produce effetti inattesi; 
• il livello di sostanze tossiche nel cibo transgenico è significativamente più 
elevato di quello presente in altre varietà commestibili della stessa specie; 
• le sostanze nutritive nei cibi geneticamente modificati differiscono da 
quelle contenute nelle varietà tradizionali; 
• il materiale genetico deriva da piante destinate ad uso alimentare che 
possono dar luogo a fenomeni allergici; 
• il cibo ricavato da nuove varietà differisce significativamente nella 
composizione dal cibo ottenuto da varietà tradizionali comparabili; 
• gli alimenti contengono geni marcatori che in teoria possono ridurre gli 
effetti terapeutici degli antibiotici; 
• le piante vengono prodotte per ricavare sostanze, quali componenti 
farmacologici o polimeri, che verranno utilizzati anche per fini alimentari; 
• i prodotti impiegati conferiscono ai mangimi differenti caratteristiche 
nutrizionali e un diverso contenuto di sostanze tossiche. 
Finora, per la maggior parte dei cibi geneticamente modificati non è stata 
richiesta l’approvazione della FDA prima della loro commercializzazione. 
Occorre poi ricordare che l’Agenzia ha provveduto ad istituire un processo 
consultivo, su base volontaria, volto a risolvere eventuali controversie in 
materia di sicurezza e regolamentazione, prima che prodotti OGM arrivino sul 
mercato. 
  In materia di etichettatura dei prodotti alimentari, il FFDCA richiede ai 
produttori di descrivere l’alimento, indicare il nome e rivelare caratteristiche e/o 
fatti importanti, associati al prodotto. Se il prodotto finale è considerato 
generalmente “sicuro”, l’Agenzia ha dichiarato che uno strumento giuridico di 
disciplina e controllo, quale il FFDCA, non le conferisce comunque il potere di 
costringere i produttori e trasformatori alla etichettatura, esclusivamente sulla 
base del diritto dei consumatori ad essere informati. Pertanto, la FDA non 
 8
impone l’etichettatura dei prodotti geneticamente modificati. Tuttavia, il FFDCA 
richiede che tutte le informazioni riportate sulle etichette siano veritiere e non 
ingannevoli. Una particolare etichettatura può essere richiesta qualora il cibo 
prodotto differisca in modo così significativo dal suo corrispondente 
tradizionale da non permettere l’applicazione dello stesso nome al nuovo cibo 
OGM. Come pure, è previsto il ricorso ad una particolare etichettatura per 
ragioni di sicurezza. Ad esempio, se in un alimento è stata introdotta una 
nuova proteina che potrebbe dar luogo a fenomeni allergici, la FDA richiede 
che l’etichetta riporti tale informazione. L’Agenzia attribuisce ai produttori 
l’onere di dimostrare che le proteine introdotte non abbiano affinità strutturali 
con gli allergeni conosciuti e non siano resistenti agli acidi ed enzimi digestivi. 
Bisogna aggiungere che spesso vengono utilizzati geni marcatori, resistenti 
agli antibiotici, per selezionare cellule vegetali modificate e creare così nuovi 
alimenti. Alcuni scienziati si interrogano sulla possibilità che tali geni marcatori 
migrino dalle piante e siano incorporati da microrganismi patogeni, 
determinando così una resistenza agli antibiotici in quei microrganismi e un 
incremento generalizzato della resistenza ad antibiotici clinicamente 
importanti.  
  A seguito della decisione annunciata, nel maggio 2000, dalle catene 
della ristorazione, McDonald’s e Frito-Lay, di eliminare ingredienti 
geneticamente modificati dalle loro patatine, l’amministrazione Clinton è 
intervenuta con nuove misure in tema di OGM. Le compagnie biotecnologiche 
che intendono immettere sul mercato prodotti OGM devono notificarlo alla 
FDA con 4 mesi d’anticipo. Prima di questo provvedimento la notifica era solo 
facoltativa. È stato ribadito che chi produce cibi geneticamente modificati non 
ha l’obbligo di segnalarlo sull’etichetta, riaffermando così il principio di 
sostanziale equivalenza. Viceversa, i cibi tradizionali, privi di OGM, possono 
essere commercializzati con un’etichetta che specifichi che il prodotto non 
contiene ingredienti geneticamente modificati. Tuttavia, la FDA obbliga i 
produttori a pubblicare sulla stessa etichetta un controannuncio dove l’Agenzia 
dichiara che tra le due tipologie di alimenti non esiste alcuna differenza. Viene 
infine attribuita allo USDA la facoltà di approvare o bocciare i test volti ad 
individuare sostanze transgeniche.  
 9
  Il U.S. Department of Agriculture rappresenta un altro importante 
organo federale preposto ad esercitare il suo controllo in materia di 
biotecnologie. Attraverso l’APHIS (Animal and Plant Health Inspection 
Service), il USDA rilascia i permessi di importazione e spedizione tra i vari 
Stati dell’Unione di animali, piante e microbi che potrebbero causare problemi 
di infestanti per l’agricoltura nazionale. Storicamente, tale Agenzia si è sempre 
occupata degli infestanti che aggrediscono le piante. Essa si interessa anche 
di quei virus che possono far morire o ammalare piante o danneggiare un 
qualsiasi prodotto vegetale trasformato. Riguardo a nuove piante che 
potrebbero divenire infestanti, l’APHIS rilascia specifici permessi per la 
realizzazione di sperimentazione in campo aperto e per la loro diffusione 
nell’ambiente. L’Agenzia esamina le richieste di autorizzazione e attiva un 
processo di valutazione con cui cerca di prevedere il probabile impatto 
ambientale di tale diffusione. La procedura prevede che un’azienda, 
interessata a produrre una nuova varietà vegetale, riveli le informazioni di cui 
dispone sulla crescita della pianta e predisponga adeguate strutture ed 
opportune misure di controllo durante il trasporto e la realizzazione dei test 
all’aperto. Nel 1993, l’APHIS ha introdotto una procedura abbreviata per la 
concessione di permessi limitati, volti alla sperimentazione di colture in campo 
aperto. Per le piante geneticamente modificate che rispettano alcuni requisiti e 
standard, l’azienda interessata deve inoltrare all’Agenzia solo una “lettera di 
notifica”, con la quale indicherà il gene introdotto, dove i test avranno luogo e 
le caratteristiche della pianta. L’Agenzia ha 30 giorni di tempo per esaminare 
la domanda prima che la società richiedente dia inizio alla sperimentazione in 
campo. Nel 1998, il 99% di tutte le domande presentate hanno seguito una 
procedura in forma abbreviata. Una volta concessa l’autorizzazione e 
completati i test limitati in campo aperto, l’APHIS ha 120 giorni per decidere se 
il prodotto realizzato è un infestante o se può essere venduto sul mercato. In 
questa fase, l’Agenzia completerà la sua valutazione d’impatto ambientale 
adottando la decisione più opportuna
2
. 
L’Environmental Protection Agency (EPA) disciplina l’uso di pesticidi, 
ovvero quell’insieme di sostanze volte a prevenire, distruggere o respingere lo 
                                                           
2
 Altro organo dello USDA è il Food Safety and Inspection Service (FSIS). I centri di ricerca e le 
aziende che intendono creare animali transgenici devono sottoporre i dati disponibili al FSIS per 
 10
sviluppo di infestanti. Attualmente l’EPA si sta dedicando con crescente 
attenzione alle “piante con pesticida” (plant-pesticides), ovvero piante in grado 
di produrre pesticidi al loro interno. Gli scienziati sono inoltre riusciti a 
modificare geneticamente alcune piante, rendendole resistenti anche a 
particolari erbicidi. Sebbene tali piante non siano “plant pesticides”, esse sono 
soggette comunque al controllo dell’EPA perché comportano l’uso di erbicidi. 
L’EPA regolamenta la produzione e la coltivazione di “piante con pesticida” 
sulla base del Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) e 
del Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA). Secondo il FIFRA, spetta  
a quest’Agenzia determinare il livello di rischio sopportabile da esseri umani, 
animali ed ambiente, nonché concedere la sua approvazione alla registrazione 
di quelle sostanze che non provocano effetti collaterali sfavorevoli. Tale 
approvazione è frutto di un bilanciamento tra i rischi derivanti dal pesticida e i 
benefici associati al suo utilizzo. Un pesticida (lo stesso dicasi per una pianta 
con pesticida) non può essere venduto o distribuito in USA senza la 
preventiva registrazione da parte dell’EPA. Se la pianta che produce il 
pesticida è una coltura destinata ad uso alimentare, l’EPA deve stabilire il 
livello di sicurezza di residui consentito (c.d. “livello di tolleranza”). Secondo 
quanto previsto nella sezione 408 del FFDCA, per “tolleranza” di residui 
consentita si intende “quel livello per il quale esiste una ragionevole certezza 
che nessun danno risulterà dalla esposizione ai residui chimici del pesticida”. I 
dati disponibili, risalenti al 1998, indicano che l’EPA ha concesso la 
registrazione di tre colture geneticamente modificate con pesticida. Queste 
sono: la patata, il cotone ed  il mais. 
                                                                                                                                                                                                 
provare che il bestiame e il pollame, oggetto di esperimenti biotecnologici, non siano adulterati e 
possano essere macellati e venduti come le carni tradizionali. 
 11
1.1.2 CANADA 
 Occorre evidenziare che, come negli Stati Uniti, anche in Canada i 
prodotti geneticamente modificati (“novel food”) sono disciplinati allo stesso 
modo di quelli ottenuti con metodi tradizionali. Il sistema agro-alimentare 
canadese impiega le biotecnologie in vari modi per produrre input agricoli e 
prodotti alimentari
3
. Tali prodotti vengono disciplinati dalle competenti autorità 
canadesi con il duplice obiettivo di proteggere la salute di uomini ed animali, 
l’ambiente e, al tempo stesso, salvaguardare i consumatori da frodi alimentari. 
La regolamentazione mira anche al mantenimento di standard di sicurezza e 
qualità internazionali che agevolino il libero commercio. Prima che tali prodotti 
vengano registrati, che sia concessa una licenza per la loro produzione o che 
siano commercializzati, le autorità federali valutano le conseguenze sulla 
salute umana ed animale, l’impatto ambientale, nonché le ragioni e l’efficacia 
del nuovo prodotto. Nel 1993, il Governo federale ha annunciato la 
formulazione di linee-guida per la disciplina, a livello nazionale,  dei prodotti 
biotecnologici. Uno dei principi cardine che sorregge tuttora l’intera 
regolamentazione canadese ha previsto che la legislazione esistente sarebbe 
stata applicata anche a questi nuovi prodotti e che le autorità competenti ne 
avrebbero disciplinato l’uso sulla base della loro esperienza e delle leggi 
esistenti, piuttosto che redigere nuove leggi e creare appositamente nuovi 
ministeri e agenzie. 
I ministeri e le agenzie più importanti, competenti in materia di prodotti 
biotecnologici destinati ad un uso agro-alimentare, sono: Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA), Health Canada (HC), Environment Canada (EC) e 
Fisheries and Oceans Canada (FOC).  
La nuova Canadian Food Inspection Agency (CFIA) è nata nell’aprile 
del 1997. Le sue competenze sono state ridisegnate per cercare di risolvere 
un possibile conflitto d’interessi all’interno del Ministero dell’Agricoltura 
canadese (Agriculture and Agri-Food Canada - AAFC). Sino al 1997, l’AAFC 
ha avuto il compito di garantire la qualità, la sicurezza e la commerciabiltà dei 
prodotti agro-alimentari in Canada attraverso la gestione sia della ricerca e 
                                                           
3
 Per input (prodotti) agricoli e agro-alimentari si intendono: biologia e farmacologia veterinaria 
(farmaci impiegati nel trattamento o diagnosi di malattie infettive che colpiscono gli animali); piante 
con nuovi tratti genetici; biopesticidi (per il controllo di infestanti, malattie ed insetti); biofertilizzanti 
(per migliorare la crescita delle piante); mangimi zootecnici e loro additivi; nuovi prodotti agro-
alimentari (“novel food”).   
 12
sviluppo in campo biotecnologico sia della relativa regolamentazione. Alcuni 
hanno sollevato l’ipotesi di eventuali conflitti d’interessi per la coesistenza di 
questi due poteri in uno stesso organo federale. Ciò ha portato alla nascita 
della nuova CFIA nel 1997. Essa ha incorporato un dipartimento dell’AAFC, il 
Food Production and Inspection Branch of Agriculture and Agri-Food Canada, 
assieme ad alcune parti di Health Canada e Fisheries and Oceans Canada, 
che si occupano di qualità e controlli dei prodotti alimentari. Oggi, CFIA 
detiene la competenza esclusiva in materia di regolamentazione dei prodotti 
agricoli, compresi quelli biotecnologici. Tale disciplina si ispira, tra gli altri, 
all’Health Animals Act, al Plant Protection Act, al Seeds Act, al Fertilizers Act e 
al Feeds Act. L’Agenzia ha la responsabilità di regolare sia l’efficacia che la 
sicurezza ambientale dei prodotti in questione. Essa disciplina prodotti 
biotecnologici quali piante, mangimi animali e loro ingredienti, fertilizzanti ed il 
settore della biologia veterinaria. Per le colture geneticamente modificate, la 
CFIA valuta il rischio potenziale di effetti ambientali avversi; controlla e 
autorizza il rilascio di permessi di importazione, gli esperimenti limitati ed in 
campo aperto e la registrazione di nuove varietà.  Nel 1996 sono state 
approvate nuove leggi che descrivono chiaramente come la CFIA conduce la 
valutazione d’impatto ambientale dei prodotti agricoli biotecnologici. Una volta 
proceduto alla registrazione di un prodotto, la CFIA continua a monitorarlo 
perché esso rispetti gli standard qualitativi e di sicurezza anche dopo la 
registrazione. Tali ispezioni e monitoraggi includono i prodotti biotecnologici 
importati.  
L’Health Canada, secondo il Food and Drugs Act, disciplina le 
problematiche legate alla salute umana. Esso stabilisce gli standard di 
sicurezza dell’offerta alimentare canadese che comprende anche i prodotti 
alimentari biotecnologici. Le “Linee-guida per la Valutazione sulla Sicurezza 
dei Nuovi Alimenti” fissano i criteri da seguire per l’accertamento degli effetti 
sull’uomo di piante e microrganismi geneticamente modificati. Tale Ministero è 
responsabile della valutazione della sicurezza per l’uomo di prodotti 
biotecnologici quali alimenti, farmaci, cosmetici, apparecchi medici e prodotti 
impiegati per il controllo degli infestanti
4
. Nel caso di nuovi alimenti, ogni 
valutazione in tema di sicurezza considera il processo seguito per produrre tali 
 13
alimenti, le loro caratteristiche, messe a confronto con quelle dei 
corrispondenti cibi tradizionali, le loro qualità nutritive, la possibile presenza di 
sostanze tossiche o anti-nutrienti e la potenziale componente allergica di una 
proteina introdotta in tali cibi.  
Environment Canada si è unita alle altre agenzie federali nello stabilire 
standard di valutazione ambientale, al fine di assicurare che tutte le analisi di 
impatto ambientale siano egualmente attente e onnicomprensive. Dal 
momento che i prodotti agricoli biotecnologici sono già disciplinati da apposite 
“leggi agricole”, non sono previsti controlli addizionali dal Canadian 
Environmental Protection Act. 
La tabella sottostante riassume le competenze degli organi principali e 
la relativa legislazione in materia di prodotti agro-alimentari biotecnologici. 
 
Tabella 1.1.2 
Ministeri e Agenzie principali in Canada 
Ministeri/Agenzie Prodotti e Competenze Leggi 
CFIA 
piante, mangimi animali e loro 
ingredienti, fertilizzanti, biologia 
veterinaria, biologia vegetale e 
suo impatto su ambiente e 
biodiversità 
Feeds Act, 
Health of 
Animals Act, 
Fertilizers Act, 
Plant Protection 
Act, Seeds Act  
Health Canada 
alimenti, farmaci umani e 
veterinari, cosmetici, strumenti 
medici, prodotti per il controllo 
di infestanti, valutazione sulla 
sicurezza per l’uomo, 
tossicologia, componenti 
allergiche  
Pest Control 
Products Act, 
Food and Drug 
Act , Novel 
Foods 
Regulations 
and Guidelines 
Environment 
Canada 
prodotti non coperti da altra 
legislazione 
Canadian 
Environmental 
Protection Act 
 
                                                                                                                                                                                                 
4
 Occorre aggiungere che i prodotti per il controllo di infestanti sono disciplinati, secondo il Pest 
Control Products Act, anche dalla Pest Management Regulatory Agency (agenzia dell’Health Canada).