INTRODUZIONE 
 3
dell’Unione Europea hanno attuato politiche intese a ridurre le disuguaglianze, a 
lottare contro le prassi commerciali sleali, a promuovere la salute e la sicurezza e 
a migliorare il tenore di vita in generale. 
L’attuazione da parte degli Stati membri è avvenuta, però, seguendo diversi 
approcci e priorità: alcuni hanno adottato un approccio regolamentare affidando 
tale questione a vere e proprie strutture amministrative, altri uno più pragmatico 
che promuove un certo grado di autoregolazione dei mercati e dei settori.  
Di conseguenza, l’esistenza di normative e strutture tanto diverse hanno portato 
all’elaborazione di una politica comune a livello comunitario per cercare di 
tutelare in modo adeguato gli interessi dei consumatori, perennemente «a rischio» 
nei confronti di un'offerta sempre più aggressiva, e di reintrodurre, per tale via, 
regole generali volte a disciplinare l’attività degli operatori economici in modo 
tale da assicurare effettività alla concorrenza tra le imprese. A tutto questo ha fatto 
seguito l’emanazione di numerose direttive che hanno portato gli Stati, primo fra 
tutti quello italiano, a produrre interventi legislativi alluvionali e spesso poco 
coordinati tra loro. 
      Proprio da questa problematica nasce in Italia l’esigenza di riorganizzare in 
modo sistematico le numerose leggi a tutela del consumatore succedutesi negli 
ultimi vent’anni, allo scopo fondamentale di dare coerenza alla normativa in 
materia di consumo.  
Una risposta al comune disagio provocato da una produzione normativa spesso 
torrentizia e disorganizzata è stata data dal Governo italiano attraverso l’emana-
zione del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che rappresenta 
non solo un «testo unico», ma un impianto organico, realizzato per mezzo di 
interventi di profonda armonizzazione e, in qualche caso, anche di soluzioni 
innovative di un certo rilievo. 
Il presente lavoro è dedicato a questo Codice, inteso quale corpus di norme che, 
avendo importanti ricadute sul rispetto del principio della certezza del diritto, 
offre al consumatore, ma anche al professionista, un testo normativo chiaro e al 
quale poter improntare le rispettive condotte.   
      Lo studio del suo contenuto ha costituito un’ottima occasione per passare in 
rassegna tutti i principali diritti del consumatore e le norme a sua tutela, con 
  
INTRODUZIONE 
 4
riguardo sia a quelle già esistenti sia alle novità introdotte dallo stesso.  
L’analisi delle disposizioni in esso racchiuse è stata effettuata attraverso la 
rilettura delle varie discipline che, oltre a dar conto dello stato della dottrina e 
della giurisprudenza, prende in considerazione la rilevanza e la portata del 
riassetto sistematico della normativa vigente.   
Obiettivo primario, oltre al commento della disciplina, è stato quello di eviden-
ziare le innovazioni apportate dal Codice nonché la volontà dello stesso di 
risolvere alcuni dubbi interpretativi segnalati in questi anni dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza in riferimento alla normativa in esso trasposta. Non mancano, 
tuttavia, alcune critiche rivolte soprattutto alla «timidezza» del legislatore che in 
alcuni casi sembra non sfruttare completamente l’ampiezza della delega concessa 
e alla mancata inclusione di alcune normative, prime fra tutte quella concernente 
le vendite dirette a domicilio e piramidali (legge n. 173 del 17 agosto 2005).  
      In definitiva, l’intento di questo lavoro è quello di tracciare, attraverso 
l’analisi della disciplina del Codice, un quadro approfondito dei profili più 
interessanti che emergono dallo stesso il quale mira ad illustrarne la portata 
innovativa ed a metterne in luce le potenzialità. 
       
 5
 
 
 
 
 
 
CAPITOLO I 
 
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 
TUTELA DEL CONSUMATORE 
 
 
 
 
 
 
1.1  La nascita dell’esigenza di tutela del consumatore: il «consumerismo»  
 
      Il forte processo di industrializzazione del mondo occidentale ha favorito, 
oltre al benessere, anche il nascere di problemi inerenti al fenomeno del consumo. 
Fino a quando quest’ultimo era legato alla sopravvivenza e la scarsa disponibilità 
di reddito rendeva impossibili scelte discrezionali, l’analisi delle attività ad esso 
connesse ha avuto una rilevanza molto bassa. E’ soltanto con lo sviluppo della 
produzione di massa e con l’espansione dei consumi che inizia ad avvertirsi 
l’esigenza di tutelare il consumatore
1
. 
      I primi ad occuparsi di questa tematica sono stati gli economisti, ai quali si 
deve la costruzione della categoria concettuale di «consumo», e quindi della 
figura del consumatore
2
. Prima dell’avvento delle nuove teorie economiche, si 
                                                 
1
 M. GAMBARO, Consumo e difesa dei consumatori: un’analisi economica, Roma-Bari, 1995, 
pp. 7 ss. 
2
 G. ALPA, Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, Bologna, 1977, p. 13. 
  
I - L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA DEL CONSUMATORE 
 6
riteneva, nella sostanza, che fosse la produzione stessa a determinare la distribu-
zione dei redditi e il consumo. Il comportamento dei consumatori era di fatto 
considerato una mera conseguenza economica e psicologica delle variazioni della 
produzione
3
. Verso la fine del 1700, Adam Smith sosteneva che: «il consumo è il 
solo fine e scopo di ogni produzione; e non si dovrebbe mai prender cura 
dell’interesse del produttore, se non in quanto ciò possa tornare necessario per 
promuovere quello del consumatore»
4
.  
Sulla stessa linea di pensiero, gli economisti della scuola neoclassica, tra la fine 
del XIX e l’inizio del XX secolo elaborano il principio della «sovranità del 
consumatore», in virtù del quale quest’ultimo viene considerato come un soggetto 
semplice e razionale, guidato dal criterio della ricerca del massimo grado d’utilità 
e non influenzabile da variabili esterne. E’ un soggetto forte, con la conoscenza 
perfetta dei beni e dei prezzi; ed è quindi in grado di influenzare la produzione a 
suo vantaggio
5
.  
Solo negli anni Trenta, grazie all’opera di J. M. Keynes, fu attribuita una 
importanza centrale al consumo nel processo produttivo: non era più l’offerta a 
creare la domanda, ma le decisioni di spesa a determinare la domanda aggregata, 
cui si doveva adeguare la produzione
6
. Keynes intuì, inoltre, che il consumatore 
agiva in funzione del suo reddito e di fattori soggettivi che non era ancora in 
grado di analizzare. Un ulteriore passo in avanti per avere la consapevolezza che 
le scelte dei consumatori rispondono ad esigenze sia materiali sia psicologiche, fu 
compiuto, un decennio più tardi, da Duesenberry il quale evidenziò l’importanza 
fondamentale degli aspetti socio-culturali del comportamento di tali soggetti
7
. 
I recenti mutamenti, intervenuti nel sistema economico in conseguenza dell’av-
vento delle società a capitalismo avanzato, impongono di apportare sensibili 
correttivi alle teorie economiche, soprattutto a quella neoclassica che risulta 
                                                 
3
 Cfr. J. MOKYR, Demand vs. supply in the Industrial Revolution, in Journal of economic history, 
XXXVII, 1977, pp. 981 ss. 
4
 A. SMITH, La ricchezza delle nazioni, Torino, 1948, p. 601. 
5
 F. SILVA e A. CAVALIERE, I diritti del consumatore e l’efficienza economica, in La tutela del 
consumatore tra mercato e regolamentazione, a cura di F. Silva, Roma 1996, p. 26. 
6
 J.M. KEYNES, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, Torino 1978, 
pp. 4 ss. 
7
 Per un’analisi più approfondita v. J.S. DUESENBERRY, Reddito, risparmio e teoria del com-
portamento del consumatore, Milano, 1969. 
  
I - L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA DEL CONSUMATORE 
 7
assolutamente non sostenibile
8
. Questo perché comincia ad avvertirsi l’esistenza, 
all’interno del mercato, di un difetto di informazione a danno del consumatore, il 
quale è sottoposto ad una pressione sempre più aggressiva da parte delle imprese, 
che con ogni mezzo tentano di influenzare le sue scelte allontanandolo dalla 
razionalità. A tutto questo si aggiunge, in un contesto caratterizzato dalla velocità 
della circolazione dei beni e servizi e delle relative negoziazioni, la difficoltà di 
elaborare le informazioni e di effettuare esami comparativi che implica il 
compimento di scelte affrettate e non sufficientemente ponderate. Il consumatore 
si trasforma, quindi, in «strumento di produzione», fino a diventare «suddito del 
consumo»
9
. 
Le teorie economiche non sono state, per questo, pienamente in grado di indivi-
duare la figura in esame nella sua interezza, ma è stato necessario l’intervento 
della sociologia
10
 e dell’antropologia che ha consentito agli economisti e alle 
imprese di identificare con precisione le caratteristiche e le dinamiche compor-
tamentali di questo soggetto
11
. Questo non viene più considerato una sorta di 
robot
12
 che compie scelte fondate sulla razionalità, come nella prospettiva neo-
classica, ma si viene a delineare una figura del consumatore molto complessa, le 
cui preferenze, se pur razionalmente fondate, non sono stabili e autonome rispetto 
al contesto sociale: al calcolo razionale si aggiungono fattori emotivi e irrazionali, 
considerazioni di carattere etico-morale, abitudini consolidate, comportamenti 
emulativi e di apprendimento sociale. 
Si sviluppa così lo studio del comportamento del consumatore che diventa uno 
strumento di marketing, ma soprattutto si intensifica un ricorso accentuato alla 
pubblicità e alla vendita che porta al cosiddetto «marketing selvaggio», il cui 
                                                 
8
 Sul punto si veda J.K. GALBRAITH, La società opulenta, Milano, 1959, pp. 161 ss., il quale 
afferma che la sovranità del consumatore non esiste, perché i bisogni del consumatore sono 
prodotti da coloro che detengono i mezzi di produzione (le imprese). 
9
 F. FORTE, Introduzione alla politica economica, Torino, 1970, p. 175. 
10
 Nel 1899 fu introdotto per la prima volta il concetto di conspicuous consumption che riconosce 
al consumo una valenza simbolica, quale segno distintivo. L'azione umana, e dunque il 
comportamento economico, sono socialmente condizionati e variano in relazione al contesto di 
riferimento; sul punto si veda T. VEBLEN, La teoria della classe agiata, Torino, 1971.   
11
 P. PARMIGGIANI, Consumo e identità nella società contemporanea, Milano, 1997, pp. 87 ss., 
a cui si rimanda per una completa analisi dell'evoluzione del concetto di consumo nel pensiero 
economico.  
12
 G. FABRIS, Il comportamento del consumatore, Milano, 1970, p. 53. 
  
I - L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA DEL CONSUMATORE 
 8
obbiettivo è piegare la domanda alle esigenze dell’offerta e non viceversa
13
. 
L’esigenza di tutelare questo soggetto economico nasce proprio come conse-
guenza degli eccessi di marketing selvaggio
14
, i quali hanno causato la nascita e lo 
sviluppo del «consumerismo»
15
, ossia «la tendenza dei consumatori a organiz-
zarsi in associazioni, allo scopo di essere tutelati negli acquisti e di sensibilizzare 
le autorità sui problemi dei consumi»
16
. 
      La scoperta del consumatore, quale soggetto debole di fronte alle tecniche di 
marketing, alla complessità di prodotti e servizi, all’accesso alla giustizia, è 
piuttosto recente e avviene in tutti i paesi occidentali che raggiungono i vari stadi 
del capitalismo avanzato. A tutto questo non segue, tuttavia, l’adozione di 
interventi legislativi a sua difesa. La considerazione del problema di consumer 
protection si ha, infatti, con molta lentezza da parte dei legislatori, sui quali si fa 
sempre più incalzante la pressione esercitata dalle organizzazioni spontanee di 
consumatori, il cui obbiettivo è denunciare le imprese che attuano strategie di 
profitto fraudolente
17
.  
In questo contesto si fa evidente l’assoluta necessità di informazioni sui prodotti 
da parte di questi soggetti strutturalmente deboli rispetto alle imprese, che non 
sono in grado di operare le scelte giuste, essendo in una posizione di carenza 
informativa, e il bisogno di poter esercitare una pressione sul potere politico al 
fine di salvaguardare i propri diritti
18
. Solo un’analisi di questa situazione da un 
punto di vista giuridico ha potuto fornire al consumatore degli strumenti di 
protezione e sostegno nei confronti di sistemi di produzione e commercia-
lizzazione troppo aggressivi e scorretti. Questi strumenti si sono tradotti in 
meccanismi di controllo sociale dell’impresa; infatti, solo attraverso un controllo 
                                                 
13
 J. LAMBIN, Marketing strategico, Milano, 1996, p. 18. 
14
 È utile fare alcuni esempi pratici di marketing selvaggio (o manipolatorio) tra i più frequenti 
nella pratica del commercio: l’offerta di prodotti difettosi o pericolosi, l’esagerazione del 
contenuto apparente del prodotto, il ricorso a pratiche fraudolente in materia di prezzi e di 
politiche di sconto, il ricorso a metodi promozionali che sfruttano l’impulsività dei consumatori, 
l’esagerazione della qualità di un prodotto o di una marca attraverso la pubblicità, lo sfruttamento 
delle ansie e delle sofferenze dei consumatori, l’incoraggiamento ad un super consumo attraverso 
la vendita forzata o la vendita sotto pressione. 
15
 J. LAMBIN, op. cit., p. 41. 
16
 Voce consumerismo, in vocabolario Zingarelli, 1998, p. 443. 
17
 G. ALPA, Tutela del consumatore e controlli sull’impresa, cit., pp. 25 ss. 
18
 F. SILVA e A. CAVALIERE, I diritti del consumatore e l’efficienza economica, in La tutela del 
consumatore tra mercato e regolamentazione, cit., p. 15. 
  
I - L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA DEL CONSUMATORE 
 9
della produzione e della distribuzione si può realizzare un effettiva tutela del 
consumatore. 
      Il fenomeno sociale del consumerismo nasce negli Stati Uniti d’America agli 
inizi del XX secolo, ed è il frutto di una vasta protesta degli strati più poveri della 
popolazione, contro i continui abusi dei grandi monopolisti ed oligopolisti che 
imponevano alti prezzi e qualità scadente sui generi di prima necessità
19
. 
È proprio negli USA che nel 1890 viene varato lo Sherman Act, il cui obiettivo era 
quello di frenare lo strapotere economico e l’espansione dei grandi monopoli, 
introducendo il principio della libera concorrenza
20
. In verità, la disciplina in 
questione era finalizzata a tutelare il diritto delle piccole imprese e solo indiret-
tamente il diritto dei consumatori. La concorrenza tra i produttori, infatti, stimola 
ciascuno di essi a migliorare continuamente la qualità dei suoi prodotti e a ridurre 
i costi; ciò rende possibile il perseguimento di benefici per i destinatari finali della 
produzione che si traducono nella disponibilità di prodotti di buona qualità ai 
prezzi più bassi possibili
21
. 
L’effettiva difesa del consumatore negli USA trova origine, all’inizio del XX 
secolo, nella nascita del primo movimento ispirato al consumerismo, determinata 
dalle proteste di massa contro l’aumento dei prezzi e gli scandali del settore 
farmaceutico. L’attenzione del legislatore a tali proteste portò all’approvazione 
nel 1906 di alcune leggi federali che imposero alle industrie un livello minimo di 
qualità negli alimenti e nei farmaci (il Meat Inspection Act ed il Pure Food and 
Drug Act), e alla creazione della Federal Trade Commission (1914), un’agenzia 
amministrativa, destinata ad operare controlli sulla concorrenza e sulle attività 
produttive. Si trattò di un successo parziale, e il malcontento, per gli stessi motivi, 
tornò ad imporsi negli anni della Grande Depressione. Questa seconda ondata di 
protesta, verso gli anni Trenta, contro gli aumenti indiscriminati dei prezzi e la 
commercializzazione di farmaci nocivi, fu attuata da una popolazione più 
consapevole che riuscì ad ottenere un rafforzamento delle precedenti leggi e 
l’ampliamento dei poteri normativi della Federal Trade Commission per 
                                                 
19
 G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Roma-Bari, 2002, pp. 4 ss. 
20
 A. VANZETTI e V. DI CATALDO, Diritto antitrust, in Manuale di diritto industriale, Milano, 
2003, pp. 485 ss. 
21
 A. AQUINO, Aspetti economici della tutela dei consumatori, in Il diritto dei consumi, I, a cura 
di P. Perlingieri e E. Caterini, Rende, 2004, pp. 45 e 60. 
  
I - L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TUTELA DEL CONSUMATORE 
 10
combattere le pratiche illecite e fraudolente delle imprese
22
. Proprio in quegli 
anni, ebbe origine la prima esperienza organizzata riguardante il consumerismo 
che portò alla fondazione della rivista Consumer Research Bulletin, il cui scopo 
era quello di testare i prodotti di largo consumo. A questa iniziativa fece seguito la 
nascita nel 1936 della prima associazione dei consumatori, ancora oggi operante 
in USA e Canada: la Consumers Union
 23
.
 
 
      In seguito, negli anni Sessanta, si ebbe negli USA il momento di maggiore 
sviluppo del sistema protezionistico che prende avvio da una diversa 
interpretazione del concetto di responsabilità per colpa del produttore
24
: si 
sviluppa il criterio di responsabilità oggettiva, secondo il quale, il produttore ha 
l’onere di dimostrare che i danni provocati dall’uso del suo prodotto non 
dipendono dal suo operato. Tutto questo offre finalmente un buon margine di 
sicurezza al consumatore.   
Questa terza fase del movimento giunge al suo apice con la dichiarazione del 
presidente J. F. Kennedy del 1962, con la quale sancì in maniera sistematica i 
diritti fondamentali dei consumatori nell’ordinamento americano; il c.d. Bill of 
rights che comprendeva: il diritto alla sicurezza, il diritto all’informazione, il 
diritto di scelta e il diritto a essere rappresentato
25
. 
Delle origini di questo movimento americano non si può non citare lo scandalo 
legato al nome di Ralph Nader
26
 che ha dato vita ad un movimento di costume: il 
«naderismo», usato per indicare la presa di posizione di interessi da tutelare e 
difendere dalla politica commerciale e aggressiva delle grandi lobby industriali. 
 
 
 
                                                 
22
 P. KOTLER, Il movimento dei consumatori in USA, in Americana, n. 3, 1973, pp. 3 ss.  
23
 N.C. SMITH e J.A. QUELCH, Ethics in marketing, Boston 1992, pp. 25 e 217. 
24
 F. SILVA e A. CAVALIERE, I diritti dei consumatori e l’efficienza economica, in La tutela del 
consumatore tra mercato e regolamentazione, cit., p. 16. 
25
 J.F. KENNEDY, Messaggio al Congresso, 15 marzo 1962, in Consumatori, contratti, 
conflittualità: diritti individuali, interessi diffusi, mezzi di tutela, a cura di C. Vaccà, Milano 2000, 
pp. 243 ss. 
26
 Ralph Nader a metà degli anni Sessanta promosse una campagna contro l'industria 
automobilistica con la pubblicazione dell'opera Unsafe at Any Speed («Insicuri a qualsiasi 
velocità»), con la quale, denunciando la pericolosità di un modello di auto prodotto dalla General 
Motors, provocò un subitaneo crollo delle vendite della società automobilistica. Voce Nader 
Ralph, in Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005.