6
europei; lo stabilire in modo chiaro quanto competeva ancora agli Stati 
membri e quanto invece all’Unione; la semplificazione degli strumenti 
legislativi in mano a quest’ultima, che oltre alla mancanza di una esplicita 
gerarchia tra di loro, si vedevano in misura sempre maggiore svuotati del 
proprio valore, da innumerevoli atti atipici. 
Il quadro che si presentava nel 2000 non era molto incoraggiante: il 
fallimento di due tentativi di riforma, Stati sempre più preoccupati di 
recuperare il terreno perduto, l’allargamento imminente a dieci nuovi Stati 
membri, istituzioni inefficienti e un sistema complicatissimo, pressoché 
privo di democrazia e di sistemi di controllo popolare (il Parlamento 
europeo ha acquisito via via nuovi poteri, ma pur sempre insufficienti 
rispetto ad un vero sistema democratico), e alla mercé di rapporti di forza di 
tipo politico, erano aggravati, a partire dall’anno successivo, dalla crisi 
dettata dal terrorismo internazionale e dall’incapacità del “gigante 
economico” di scuotersi dalla situazione di “nano politico”.  
Si è così giunti alla convocazione della Convenzione di Bruxelles, nel 2001, 
la quale ha redatto il “Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per 
l’Europa”, ancora da approvare in sede di Conferenza intergovernativa.  
Scopo del presente lavoro è di cercare di analizzarne le innovazioni e le 
eventuali lacune. 
Si è parlato di “Costituzione europea”, o di “Trattato-Costituzione”: 
obiettivo dell’indagine, è quello di conciliare il punto di vista della dottrina 
internazionalistica con quello della dottrina costituzionalistica, al fine di 
determinare se, quando il Progetto verrà attuato, esso dia vita ad un Trattato 
o ad una Costituzione, ovvero, se ancora si sia in presenza di 
 7
un’organizzazione internazionale, retta dal diritto che regolamenta i rapporti 
fra gli Stati o, al contrario, se ci si trovi dinanzi ad uno Stato federale. Si 
cercherà di dimostrare che la via perseguita dall’Unione, cerca di 
compenetrare elementi di entrambe le dottrine, superandole al tempo stesso. 
La tesi è strutturata in due parti: una parte generale, la quale, dopo aver 
accennato ai lavori della Convenzione e al metodo utilizzato per la 
redazione del “Progetto”, prende in considerazione, nei primi tre paragrafi, 
il dibattito sulla Costituzione europea, ovvero se l’acquis communautaire 
possa essere considerato una vera e propria Costituzione, nel senso classico 
del termine, o quali possano essere le soluzioni per conferirgli tale 
legittimazione; nel quarto paragrafo, la procedura di revisione dei Trattati, e, 
in particolare, se essa deponga nel senso della natura internazionale 
dell’Unione; nel quinto paragrafo, la natura dell’atto fondativo dell’Unione, 
ovvero se sia corretta l’idea di un Trattato-Costituzione; nel sesto e ultimo 
paragrafo, la “via speciale”dell’Unione, si ipotizzerà la soluzione accolta: la 
terza via.             
Una seconda parte, invece, analizza alcuni profili del Progetto: si darà 
conto, successivamente, dei motivi della scelta di tali profili.  
Si fa riferimento, per l’indagine, alla versione originale del Progetto, 
presentata a Salonicco nel giugno 2003, al termine dei lavori della 
Convenzione, la quale dovrebbe essere approvata alla Conferenza 
intergovernativa del 15-16 giugno 2004, sotto presidenza irlandese. 
In particolare viene studiata l’integrazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, proclamata nel 2000 al termine del 
vertice di Nizza, la sua utilità nel processo di costituzionalizzazione 
 8
dell’Unione, cosa cambia con il suo inserimento all’interno del Progetto, e i 
suoi rapporti con lo strumento internazionale della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento 
all’ipotesi della prevista adesione dell’Unione europea. 
In secondo luogo viene considerata la questione della ripartizione delle 
competenze tra l’Unione e gli Stati membri, le categorie di competenze che 
vengono introdotte, o meglio, razionalizzate, e il meccanismo per il loro 
controllo e sviluppo, ovvero la nuova “sussidiarietà” e la flessibilità, che 
innovano, rispettivamente, i meccanismi di cui all’articolo 2 del Trattato 
sull’Unione europea e del 308 TCE. 
Viene, inoltre, dedicato un paragrafo all’analisi dello stato attuale del 
rapporto tra l’ordinamento dell’Unione e gli ordinamenti degli Stati membri, 
alla luce della “costituzionalizzazione”, nel Progetto di Trattato, del 
principio, di origine giurisprudenziale, del primato del diritto dell’Unione su 
quello nazionale. 
Si analizzano, altresì le fonti di diritto derivato, le innovazioni, relative 
all’introduzione di una gerarchia tra atti “legislativi” e non “legislativi”, e la 
semplificazione delle procedure decisionali, con l’adozione della “procedura 
legislativa ordinaria”, ovvero la generalizzazione dell’attuale “codecisione”. 
Infine, viene considerato cosa cambia, ma soprattutto cosa non cambia, in 
tema di ratifica, entrata in vigore, e revisione del nuovo Trattato-
Costituzionale, e l’introduzione della possibilità di recedere dall’Unione. 
 9
 
Parte generale 
Capitolo I 
 
 
1. Evoluzione dell’Unione: dalla Dichiarazione di 
Laeken alla Convenzione di Bruxelles, ed oltre… 
 
 
Nel dicembre del 2001, al Consiglio europeo di Laeken, i Quindici decisero 
di convocare, come già previsto a Nizza, una Convenzione sull’avvenire 
dell’Europa, la quale avrebbe avuto il compito di redigere un documento 
finale, costituente il punto di partenza per la successiva conferenza 
intergovernativa.  
Se “Amsterdam e Nizza sono più che altro i trattati dei rinvii e delle 
occasioni perdute…capiamo meglio allora l’importanza della Dichiarazione 
di Laeken, che segna l’inizio di un nuovo periodo”
1
.   
La dichiarazione di Laeken
2
 “pone termine al metodo esclusivamente 
intergovernativo di revisione dei Trattati e, per la quarta revisione in poco 
più di dieci anni, convoca una Convenzione”
3
: essa è articolata in tre parti.  
                                                 
 
1
 PRODI, Europa e Costituzione: la parola ai cittadini, in ROSSI L. S. (a cura di), Il 
progetto di Trattato-Costituzione, verso una nuova architettura dell’Unione europea, 
Milano, 2004, p. 4. 
2
 Dichiarazione sul futuro dell’Unione europea, approvata il 15 dicembre 2001, allegata alle 
conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE, 2001, 
 10
La prima, “l’Europa ad un crocevia”, “pone l’accento sul ruolo dell’Unione 
in un mondo globalizzato, quello di una potenza che si scaglia risolutamente 
contro qualsiasi forma di violenza, terrorismo, fanatismo e che vuole 
iscrivere la globalizzazione in un quadro etico, calandola in un contesto di 
solidarietà e di sviluppo sostenibile”
4
. La seconda, “le sfide e le riforme in 
un’Unione rinnovata”, pone alla Convenzione le domande principali per 
rendere l’Unione più democratica, più trasparente e più efficiente, secondo 
un quadro che va ben al di là  di quanto previsto nella precedente 
dichiarazione di Nizza. L’ultima parte è quella relativa alla “convocazione 
di una Convenzione sull’avvenire dell’Europa”.    
Sembra istituzionalizzato il metodo della Convenzione, già usato per 
l’elaborazione della Carta dei diritti fondamentali: metodo sicuramente più 
democratico, ma da molti ritenuto non ancora sufficiente e lontano dai 
cittadini: “elitario, verticistico, fatto di consumati professionisti dell’agone 
politico, un “old boys club”, capace di rappresentare soltanto le idee 
dell’oligarchia al potere piuttosto che di indagare l’identità europea al fine 
di farne momento costituente.”
5
 .  
I punti esaminati dalla Convenzione
6
, che ha terminato i suoi lavori nel 
giugno 2003, possono essere sintetizzati come segue
7
 : 
                                                                                                                                                                  
C 80/85, per il testo si veda NASCIMBENE, Comunità e Unione europea, Torino, 2003, 
pp. 14 ss.. 
 
 
3
 CANGELOSI, BUCCINO GRIMALDI, Verso la “Costituzione europea”: da Amsterdam 
a Laeken, Roma, 2002, p. 28. 
4
 CANGELOSI, BUCCINO GRIMALDI, Verso la “Costituzione europea”: da Amsterdam 
a Laeken, Roma, 2002, p. 29. 
5
 MATTEI, Università di Torino/ University of California, Hastings, in 
http://www.tornareavincere.it/aprilerivista/articolo.asp?ID=490&n=106, 24/02/2004. 
6
 Su concezione, struttura, compiti e attività della Convenzione si veda, in particolare, 
FLORIDIA, SCIANNELLA, “Siamo una Convenzione. Vale a dire cosa?”. Anatomia (e 
 11
- una migliore ripartizione e definizione delle competenze dell’Unione 
Europea; 
- la semplificazione degli strumenti legislativi dell’Unione; 
- più democrazia, trasparenza ed efficienza dell’Unione europea, con una 
riflessione sul quadro istituzionale e sul ruolo dei Parlamenti nazionali; 
- semplificazione dei trattati con  la prospettiva dell’adozione di una 
Costituzione Europea e dell’inserimento in essa della Carta dei diritti 
fondamentali. 
Il “Progetto di Trattato che Istituisce una Costituzione per l’Europa”, 
elaborato dalla Convenzione
8
, è stato il frutto di notevoli compromessi che 
in parte ne hanno limitato il raggiungimento degli obbiettivi preposti: la 
presidenza italiana dell’Unione, al termine del 2003, non è riuscita a 
comporre i contrasti emersi in sede di conferenza intergovernativa. 
In particolare, la ponderazione dei voti e le procedure per avere la 
maggioranza qualificata stabilite a Nizza sono state oggetto di discussioni: 
le opposizioni di Spagna e Polonia, che nella nuova Costituzione Europea 
avrebbero un trattamento meno favorevole
9
, hanno segnato una battuta 
                                                                                                                                                                  
autonomia) della Convenzione europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2002, 
pp. 997 ss., CARTABIA, Riflessioni sulla Convenzione di Laeken: come se si trattasse di un 
processo costituente, in Quad. cost., 2002, pp. 439 ss., AMATO, La Convenzione europea.  
 
Primi approdi e dilemmi aperti, ivi, pp. 439 ss., MANZELLA, La Convenzione e le garanzie 
dell’allargamento, ivi, pp. 463 ss., LENAERTS, DESOMER, New models of constitution-
making in Europe: The quest for legitimacy, in Common Market Law Review, 2002, pp. 
1217 ss.. 
7
 TUFARELLI, seminario del Movimento Studentesco per l’Organizzazione Internazionale, 
12/05/2003. 
8
 Progetto adottato dalla Convenzione europea il 13 giugno 2003 e trasmesso al Presidente 
del Consiglio europeo il 18 luglio 2003 (CONV 850/03). 
9
 Ove viene confermata fino al 2009 la ponderazione del voto degli Stati membri in 
Consiglio, come definita a Nizza, dopo tale data il Progetto introduce il meccanismo della 
doppia maggioranza: una decisione è validamente assunta quando essa è sostenuta dalla 
maggioranza degli Stati membri (ciascuno con un voto), che rappresenti almeno il 60 % 
della popolazione dell’Unione. 
 12
d’arresto al processo costituente. In questi giorni, specie in seguito 
all’emergenza dettata dal terrorismo internazionale nell’attentato di Madrid 
dell’11 marzo e della crisi irachena, si susseguono segnali in favore di una 
ripresa dei negoziati, che dovrebbero concludersi nel mese di giugno di 
quest’anno, sotto presidenza irlandese, per l’approvazione di una 
Costituzione europea che non sia un compromesso al ribasso ma 
fondamenta del futuro del “cantiere Europa”. 
La Convenzione sul futuro dell’Europa, la quale ha condotto i propri lavori  
dal 28 febbraio 2002 per un anno, elaborando il “Progetto di Trattato che  
Istituisce una Costituzione per l’Europa”, si richiama all’esperienza fatta 
con la Convenzione indetta dal Consiglio di Tampere dell’ottobre 1999, per 
redigere la Carta europea dei diritti fondamentali. 
Caratteristica accomunante le due Convenzioni è quella della loro 
composizione e della nomina dei loro membri. 
Sotto tale aspetto va ridimensionata
10
 la loro considerazione quali 
“assemblee costituenti”, in quanto esse sono frutto di scelte politiche del 
Parlamento europeo, dei governi  e Parlamenti nazionali, potendole 
configurare, al più, quali assemblee di tipo parlamentare.  
I membri della Convenzione non sono stati eletti direttamente dal “popolo 
comunitario”, né hanno ricevuto da questo un mandato imperativo, facendo 
sorgere in molti dubbi sul reale grado di rappresentatività di tale organo. 
                                                 
 
10
 GATTINI, Questioni di metodo nella revisione dei Trattati, in Verso la Costituzione 
europea, Milano, 2003, pp. 105 ss.. 
 13
Come osservato in dottrina
11
, infatti, “none of the members of the 
Convention had a popular mandate to produce a new Constitution for the 
Union. The only way that legitimacy can be given to the outcome of the 
Convention’s deliberations is through the IGC process, leading to the 
endorsement by democratically accountable governments of a text which 
thy are willing to recommend to their parliaments and/or peoples for 
ratification in accordance with their respective constitutional requirements”. 
Rispetto alla precedente Convenzione, quella incaricata dalla dichiarazione 
di Laeken del 2001, rafforza il ruolo dei Parlamenti nazionali e si apre, ma 
solo in parte, ai rappresentanti della società civile. 
La Convenzione di Bruxelles si compone di 105 membri così suddivisi: un 
presidente, l’ex presidente francese Giscard d’Estaing, due vicepresidenti, 
gli ex capi di governo italiano e belga Amato e Dehaene, 15  rappresentanti 
dei governi nazionali, 2 rappresentanti della Commissione, 16 
rappresentanti del Parlamento europeo, 30 rappresentanti dei Parlamenti 
nazionali, 13 rappresentanti dei governi degli Stati candidati all’adesione, 26 
rappresentanti dei Parlamenti di questi ultimi Stati, a cui si aggiungono a 
titolo di osservatori 3 rappresentanti del Comitato economico e sociale, 3 
rappresentanti del Comitato delle regioni, 3 rappresentanti delle parti sociali. 
La Convenzione, per la redazione delle singole parti del Progetto, e per la 
specificità delle materie singolarmente trattate, si è suddivisa in gruppi di 
lavoro su argomenti, i quali hanno via via redatto progetti da sottoporre alla 
                                                 
11
 Editorial comments, The failure to reach agreement on the EU Constitution – Hard 
questions, in Common market law review, 41, 1-4, 2004 
 14
Convenzione in sessione plenaria, da approvare per consensus o normale 
votazione. 
Il lavori della Convenzione sono stati caratterizzati dall’assoluta pubblicità e 
trasparenza, rendendo disponibili tutti i resoconti e i dibattiti svoltisi.  
Di particolare rilevanza è stata la fase, precedente i lavori veri e propri, dell’ 
“ascolto”, intesa a stimolare un dibattito coinvolgente tutte le componenti 
della società civile, in merito al futuro dell’Unione europea ed al suo 
avvenire, i cui contributi sono stati sottoposti all’attenzione della 
Convenzione, e talora recepiti, secondo modalità decise dal Presidium.  
E’ evidente come la Convenzione rappresenti una grande novità nella storia 
dell’integrazione europea, nonché nel panorama del diritto delle 
organizzazioni internazionali, relativo alle modifiche dei trattati istitutivi. 
“La forte impronta interparlamentare della Convenzione; la negoziazione, 
anch’essa di tipo parlamentare più che diplomatico, che in essa si è svolta; 
l’intenso dialogo pubblico che essa ha sviluppato in itinere con la società 
civile europea…conduce ad assegnare ai lavori della Convenzione una 
qualificazione materialmente “costituente”. E dunque un valore democratico 
sicuramente superiore a quello della successiva Conferenza 
Intergovernativa”
12
. 
Tuttavia, tale ottica va ridimensionata. I risultati della Convenzione, che 
sono stati presentati al vertice di Salonicco, a chiusura della presidenza 
greca dell’Unione, e il cui Progetto è stato consegnato nelle mani della 
successiva presidenza italiana, non vincolano, purtroppo, i lavori della 
                                                 
 
12
 MANZELLA, La Costituzione europea: una vera Costituzione?, in ROSSI L. S. (a cura 
di), Il progetto di Trattato-Costituzione, verso una nuova architettura dell’Unione europea, 
Milano, 2004, pp. 88-89. 
 15
Conferenza intergovernativa, che dovrà approvarne il progetto, servendo, 
tuttalpiù, quali spunti di riflessione o costituendo “una buona base di 
partenza”, secondo il giudizio dello stesso Consiglio europeo di Salonicco. 
Tuttavia, è difficile immaginare che i rappresentanti degli Stati membri 
potranno completamente sottrarsi a raccomandazioni od opzioni 
significative, violando in tal modo la legittimità “sostanziale” del lavoro 
interparlamentare. 
Anche se, in futuro, il procedimento messo in moto dalle due Convenzioni, 
acquisterà vita propria, assumendo “significato costituzionale 
indipendente”
13
, resta il fatto che, almeno attualmente, dal punto di vista 
formale, gli Stati rimangono i veri “padroni dei Trattati”. 
Una particolare soluzione, rischiosa ma dagli innegabili vantaggi
14
, per 
democratizzare maggiormente il procedimento di emendamento dei Trattati, 
particolarmente indicato per una revisione di maggiore portata, sarebbe 
quella di subordinare l’entrata in vigore degli emendamenti all’esito 
favorevole di un referendum su scala europea, con particolari correttivi per 
favorire un maggiore peso alle popolazioni degli Stati membri più piccoli. 
Particolare questione, infine, che appare risolvibile con la soluzione da 
ultimo accennata, riguarda la blanda partecipazione dei dieci nuovi Stati 
membri, che dal 1° maggio fanno parte dell’Unione europea, alla redazione 
del Trattato costituzionale. I rappresentanti di questi ultimi, hanno fatto 
parte della Convenzione, senza lo status di membri effettivi dell’Unione, da 
                                                 
 
13
 DE BURCA, The Drafting of the European Union Charter of Fundamental Rrights, in 
European Law Review, n° 26, 2001,  p. 138. 
14
 AMATO, A che punto è la Convenzione europea?, in Italianieuropei, 05/2002. 
 16
“spettatori”, e più di una volta “hanno perso l’occasione di tacere”
15
. 
Tuttavia, quando la prevista CIG dei prossimi giorni, probabilmente, 
approverà il Progetto, essi saranno chiamati alla ratifica, di un Trattato che 
negozieranno solo in tale sede, e che, probabilmente, non sarà rivisto nel suo 
insieme: essi, pertanto, non si troveranno in una posizione di parità, il che, 
non solo non è conforme alle normali procedure del diritto internazionale, 
ma sul piano della democraticità li pone come “soci di serie B”, di un 
Europa che, allo stato attuale, probabilmente qualche problema su tale piano 
già lo evidenzia. 
                                                 
15
 Secondo le parole di Jacques Chirac, in occasione delle forti divisioni in Europa sulla 
crisi irachena. 
 17
 
Capitolo II 
 
 
1. Cenni introduttivi sulle esigenze di               
costituzionalizzazione dell’Unione Europea. 
 
 
Le ragioni che portano alla necessità del processo costituente in Europa 
sono molteplici, ma quella che appare più rilevante è la necessità di 
rafforzare il quadro giuridico dell’Unione. 
Secondo Cassese
16
, “un’idea sta al centro del sistema comunitario, il 
principio di unità: tutte le parti appartengono ad un sistema. Il diritto 
comunitario è un unum jus, rispetto agli jura propria degli ordinamenti 
particolari. Esso riesce a graduare la validità delle norme concorrenti, che si 
misurano sul metro comunitario. I diritti particolari o domestici possono 
svilupparsi in piena autonomia soltanto per quei rapporti per cui il diritto 
comunitario non provveda. Insomma, è lo jus comune che fissa l’ordine 
delle fonti, al quale dovranno attenersi gli ordinamenti particolari”.  
Secondo il medesimo autore, alla sommità, l’edificio ha una “costituzione”, 
rappresentata dai Trattati, “e questo punto di vista si è diffuso persino nella 
                                                 
 
16
  CASSESE S., La Costituzione europea: elogio della precarietà, in Verso la Costituzione 
europea, Milano, 2003, p. 11. 
 18
cultura giuridica inglese, la più scettica in materia, la quale è ora pronta ad 
affermare che l’Unione è regolata da un “constitutional legal order” 
piuttosto che da un “international legal order””
17
.  
Al di sotto troviamo gli ordinamenti nazionali, con le loro costituzioni ed 
ordinamenti particolari. 
Se il sistema ha funzionato sinora in maniera soddisfacente, i nuovi compiti 
cui l’Unione è chiamata ad adempiere sullo scenario mondiale e il suo 
stesso funzionamento, visti i nuovi ingressi, esigono una “nuova” 
Costituzione. 
Il più volte lamentato deficit democratico, evidente nell’assenza di passaggi 
popolari in tutte le più importanti decisioni che hanno segnato la storia 
dell’Unione, induce a ritenere fondamentale la redazione, in forma esplicita, 
di una Carta costituzionale, che avvicini il cittadino all’Unione. 
Come è stato osservato: “A lungo…il ruolo delle assemblee nazionali nella 
fase di elaborazione degli atti comunitari è stato considerato materia di 
rilievo meramente interno, circoscritta alle modalità della formazione della 
volontà che sarebbe stata poi espressa dai Ministri in seno al Consiglio”
 18
.  
Fino a tempi piuttosto recenti “l’accento è stato posto soprattutto sulla 
necessità di una legittimazione “interna” del processo normativo 
comunitario, da conseguirsi con riforme dell’equilibrio istituzionale a favore 
del Parlamento europeo”
19
, lasciando agli Stati membri il compito di 
bilanciare la sempre maggiore perdita di competenze legislative dei 
                                                 
 
17
 CRAIG, Constitutions, constitutionalism and the European Union, in European law 
journal, n°2, 2001, p.136. 
18
 MORVIDUCCI, Convenzione europea e Parlamenti nazionali: quale ruolo?, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2003, nn. 3-4, p. 552. 
19
 MORVIDUCCI, Convenzione europea e Parlamenti nazionali: quale ruolo?, cit., p. 553. 
 19
Parlamenti nazionali, attraverso riforme istituzionali di diritto interno. 
Questi ultimi erano presi in considerazione solo come strumenti per 
democratizzare ulteriormente l’Unione, ma il cosiddetto deficit 
democratico
20
, per quanto rilevante, non comportava l’apertura a soggetti 
esterni al sistema comunitario. Certo, con il Trattato di Maastricht
21
 è stato 
introdotto il principio di sussidiarietà
22
, ma i risultati non sono stati certo 
soddisfacenti
23
, vista anche l’interpretazione datane dalla Corte di 
Giustizia
24
. 
                                                 
 
20
 La dottrina relativa al “deficit democratico” è amplissima. Si vedano DEHOUSSE, 
European Institutional Architecture after Amsterdam: Parliamentary System or Regulatory 
Structure?, in Common Market Law Review, 1998, pp. 595 ss., VILLANI, Il deficit  
democratico nella formazione delle norme comunitarie, in Diritto comunitario e degli 
Scambi internazionali, 1992. 
21
 Firmato il 7 febbraio 1992. 
22
 L’articolo 5 TCE prevede che “La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le 
sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori che 
non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene secondo il principio di 
sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono 
sufficientemente essere realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle 
dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello 
comunitario. L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi del presente trattato”.  
Sul principio di sussidiarietà si veda STROZZI, Il ruolo del principio di sussidiarietà nel 
sistema dell’Unione europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, pp. 59 ss., PUSTORINO, 
Note sul principio di sussidiarietà, in Dir. com. e degli scambi internaz., 1995, pp. 47 ss., 
MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario e dell’Unione europea, Padova, 2002, pp. 80 
ss.  
23
 In particolare si è osservato che, non essendovi una chiara ripartizione delle competenze, 
esse potrebbero espandersi in maniera incontrollata, giustificate dal raggiungimento dei fini 
dell’Unione: la sussidiarietà sarebbe allora inutile complicazione del sistema, data anche 
l’assenza di giustiziabilità del principio (si veda la nota successiva), e la sua genericità, che 
rimetterebbe a rapporti di forza di tipo politico la protezione delle sfere di competenza 
nazionali. Su tale argomento si veda il seminario tenuto alla Luiss Guido Carli, Il principio 
di sussidiarietà come limite all’esercizio di competenze dell’Unione europea, introdotto da 
LOPEZ PIŇA, resoconto disponibile su www.aldobattista.it/sussidia/pina.htm (19/05/04), e 
altresì gli esempi citati da DE BURCA e DE WITTE nella conferenza tenuta il 3 maggio 
2001 a Firenze, The post-Nice delimitation of powers, some preliminary remarks, e da 
LEONARD e WHITE, Can Brussels earn the right to act?, sul sito www.network-
europe.net.  
24
 Corte di Giustizia, sentenza 13 maggio 1997, Germania contro Parlamento e Consiglio, 
causa C-233/94, e sentenza 9 ottobre 2001, Paesi Bassi contro Parlamento e Consiglio, 
causa C-377/98, rispettivamente in Raccolta 1997, pp. I- 2405 ss., e Raccolta 2001, pp. I-
7079 ss. Poiché la Corte può operare un giudizio di legittimità e non di merito, limita il 
proprio controllo al rispetto formale della sussidiarietà, accontentandosi (sentenza 9 ottobre 
2001, par. 33) dell’inserzione, nei considerando dell’atto stesso, delle giustificazioni