4
procedure speciali di risoluzione delle crisi bancarie, utilizzate già da 
diversi anni con risultati soddisfacenti sul mercato creditizio. Dopo una 
breve premessa si analizzano, principalmente, i provvedimenti cautelari, 
l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa. 
Nel quarto capitolo si illustra come il legislatore abbia disciplinato, in 
un solo testo, tutte le norme attinenti all’intermediazione mobiliare per poi 
passare all’analisi dei provvedimenti ingiuntivi ed alla sospensione degli 
organi amministrativi. Nella restante parte del capitolo si analizzano le 
differenze, rispetto al decreto Eurosim, nelle procedure 
dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta 
amministrativa. Un paragrafo è dedicato agli “intermediari finanziari di 
fatto” ed alle polemiche che dividono la dottrina circa la sottoposizione di 
questi ultimi alla procedura fallimentare o alla disciplina speciale. Il lavoro 
termina con delle brevi conclusioni sull’intera indagine svolta nell’ambito 
dell’evoluzione normativa della disciplina delle crisi delle S.I.M.. 
Fondamentalmente, lo scopo del lavoro è stato quello di analizzare 
l’ambito di tutela creato dal legislatore per il cliente-investitore che può 
trovarsi, suo malgrado, a dover affrontare situazioni poco piacevoli, 
nonché di analizzare quello attuato nei confronti del mercato che, in questo 
particolare settore, si trova estremamente esposto alle estensioni sistemiche 
di singole crisi di intermediari finanziari poco onesti, esclusivamente 
attratti dai favolosi guadagni realizzabili in tale settore. Infatti, se si 
guardano i proventi netti di questi intermediari, si nota come dal 1997 al 
1998 le attività quali la negoziazione in conto terzi, il collocamento, la 
gestione, le attività in proprio e gli altri servizi mobiliari abbiano avuto una 
crescita media del 75,922%
1
. 
                                                           
1
Fonte: Irs-Cesfi 
 5
 
CAPITOLO I 
LE SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILARE 
 
SOMMARIO: 1.1. Nascita e disciplina societaria. - 1.2. I servizi di investimento ed il 
loro svolgimento. - 1.3. La vigilanza e le sue forme. 
 
1.1. Nascita e disciplina societaria. 
Le società di intermediazione mobiliare (SIM) nascono il 2 gennaio 
1991 quando viene approvata la legge n°1 relativa alla “disciplina 
dell’attività di intermediazione mobiliare e alle disposizioni 
sull’organizzazione dei mercati mobiliari”. Questi nuovi gestori del 
risparmio vanno a sostituire la categoria, ormai in estinzione, degli agenti 
di cambio
2
. A quella legge, che ha istituito la figura dell’intermediario 
istituzionale e polifunzionale, sono seguiti altri provvedimenti significativi 
riguardanti le società in esame. Tra questi il più importante, poiché ha 
innovato in  varie parti la disciplina previgente, è senza dubbio alcuno il 
D.lgs. 415/96 (Eurosim). Con questo si sono recepite anche nel nostro 
ordinamento le direttive 93/22/CEE, riguardante i servizi di investimento e 
la direttiva 93/6/CEE, concernente i requisiti patrimoniali. Il decreto in 
questione (Eurosim) ha introdotto alcune modifiche ed innovazioni 
rispetto alla precedente legge 1/91. 
Vengono riviste le attività che le SIM possono svolgere, si declassa 
l’attività di consulenza facendola passare da servizio d’investimento 
sottoposto ad autorizzazione a servizio accessorio, si inserisce il principio 
dell’Home Country Control, si da la possibilità anche alle banche di 
operare in proprio su tutti i mercati finanziari senza l’assistenza 
obbligatoria di una SIM, nasce la figura del promotore finanziario, viene 
                                                           
2
Come recita l’articolo 19, legge 1/91, “Disposizioni relative agli agenti di cambio...”, dalla data 
di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di 
cambio. 
 6
riformata la disciplina delle crisi che possono investire questi intermediari. 
Il D.lgs. 415/96, ha mantenuto per le SIM quella “specialità” che gli era 
stata attribuita dalla legge 1/91, anche se questa può ora definirsi in un 
certo senso “affievolita”
3
a causa di una maggiore assimilazione di queste 
ultime  alle imprese bancarie. 
Tutto questo insieme di norme è da poco stato riordinato, ed in qualche 
parte innovato, nel D.L. 58/98, detto anche Testo Unico della Finanza 
(T.U.F.). 
Nella parte relativa agli intermediari viene confermata, infatti, la 
disciplina che il legislatore aveva già proposto con il decreto Eurosim, 
estendendo le predette norme anche ad altre società operanti nel mercato 
finanziario quali SICAV e OICR. E’  inoltre stata introdotta la figura di un 
nuovo gestore collettivo ed individuale, le società di gestione del 
risparmio. 
La nascita di una SIM
4
 deve, per obblighi di legge, sottostare ad alcune 
condizioni essenziali. Prima fra tutte l’autorizzazione della CONSOB
5
, 
sentita la Banca d’Italia, all’esercizio dei servizi di investimento che viene 
rilasciata solo quando la SIM rispetti particolari obblighi. La costituzione 
deve avvenire sotto forma di s.p.a. non lasciando più spazio alla 
possibilità, che prevedeva la legge 1/91, di costituire dette società anche 
sotto forma di s.a.p.a.. Nella denominazione sociale devono essere inserite 
le parole “società di intermediazione mobiliare”
6
. E’ inoltre previsto che, 
                                                           
3
CERA M., La disciplina speciale delle società di intermediazione mobiliare nel D.lgs. del 23 
luglio 1996 n°415: primi appunti, relazione al convegno su “ European Investment Markets 
Implementation of the ISD and National Law Reform” , Santa Margherita Ligure, 8-9 novembre 
1996; 
4
 Dall’art. 1 lett. e D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “Impresa, diversa dalle banche e dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, autorizzata a 
svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia.” 
5
Autorizzazione esclusivamente dettata per consentire l’esercizio dell’attività di intermediazione e 
non per la costituzione della società che può avvenire indipendentemente da quest’ultima. E’ così 
possibile avere società che esercitino l’attività di consulenza senza essere autorizzate non potendo, 
però,  esibire la qualifica di SIM ai sensi dell’art. 60 comma 2° del decreto Eurosim. Sul punto F. 
MAZZINI, strumenti e servizi allargano il raggio d’azione, in Guida Normativa, n°163, 1996, p.40. 
6
Per le SIM costituite in forma di S.A.p.A. fu previsto dal decreto Eurosim, all’articolo 60, la loro 
diretta iscrizione all’albo CONSOB senza l’obbligo di trasformarsi in S.p.A. 
 7
qualora la società non sia ancora stata autorizzata ma si sia già costituita, i 
terzi che vengono in contatto con questa siano informati della situazione. 
Questa informazione viene, infatti, fornita includendo nella denominazione 
sociale, fino a quando non si sia ottenuta l’autorizzazione, la dizione “in 
corso di autorizzazione da parte della CONSOB”  oppure una similare
7
.  
La sede legale e la direzione generale della società  devono trovarsi in 
territorio della Repubblica, in tal modo impedendo alle SIM di nuova 
costituzione la possibilità di scegliere, in virtù della validità europea 
dell’autorizzazione, un regime giuridico meno rigido cui sottostare ed 
operare poi in uno stato che adotta un regime più severo.  
Un’altra condizione è data dal possesso di un capitale versato di 
ammontare non inferiore a quello stabilito in via generale dalla Banca 
d’Italia. Compete, infatti, a questa istituzione l’insieme dei controlli 
relativi alla stabilità patrimoniale delle SIM. Il suo regolamento del 24 
dicembre 1996, attualmente in vigore,  prevede un capitale minimo che 
varia da 750 milioni a 2 miliardi di lire a seconda dell’attività che la SIM 
vuole svolgere e delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari dei 
clienti detenuti presso la stessa, nonché dei rischi relativi ai servizi di 
investimento
8
. Questa normativa ha lo scopo di produrre una selezione 
qualitativa delle aspiranti società di investimento
9
.  
E’ previsto che la SIM, insieme all’atto costitutivo e  allo statuto, 
presenti un programma sull’attività iniziale ed una relazione sulla struttura 
organizzativa. La CONSOB ha disposto, inoltre, uno schema tipo che le 
SIM sono obbligate a seguire
10
.  
                                                           
7
Questo orientamento dottrinale è stato espressamente dato dalla CONSOB nella sua 
comunicazione n. SGE/RM/91006771 del 29 novembre 1991. 
8
In precedenza questo era fissato ad almeno tre volte il capitale minimo delle s.p.a. ovvero il 
maggiore importo determinato dalla Banca d’Italia d’intesa con la CONSOB. 
9
Cfr.: BENATTI L., Il capitale minimo nella disciplina degli intermediari finanziari, GIUFFRE’ 
1998, , p. 5. 
10
Mi riferisco all’allegato A del regolamento n. 10418/1996. 
 8
Anche nel T.U.F., come nel decreto Eurosim,  gli esponenti aziendali 
che in una SIM svolgono attività amministrative, direttive e di controllo 
devono essere in possesso di particolari requisiti di onorabilità e 
professionalità stabiliti dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, tramite suo regolamento, sentite la Banca 
d’Italia e la CONSOB. Attualmente questo provvedimento non è stato 
ancora emanato e viene quindi applicata la disciplina relativa all’articolo 3, 
comma 2, della legge n.1/91
11
. I partecipanti al capitale delle SIM, che 
superano una particolare quota di azioni della società (partecipazione 
qualificata), stabilita dal Ministro del Tesoro, devono anch’essi possedere  
particolari requisiti di onorabilità, stabiliti allo stesso modo che per gli 
esponenti aziendali. Qualora questi ultimi dovessero venire meno nell’arco 
della vita dell’intermediario renderanno impugnabili, ai sensi dell’articolo 
2377 c.c., le delibere prese con il voto determinante di coloro che, in 
assenza dei requisiti richiesti, non avrebbero avuto il diritto di esprimere il 
proprio parere. E’ infatti inibito loro il diritto di voto fino a che non 
saranno ripristinate le condizioni favorevoli al rilascio della 
autorizzazione
12
. In realtà, le disposizioni che prevedono i requisiti di 
onorabilità, costituiscono una tappa di un progressivo processo con il 
quale la necessità di tali requisiti è stata introdotta nella disciplina di varie 
istituzioni finanziarie allo scopo di contrastare l’infiltrazione di soggetti 
poco affidabili nella compagine sociale, che può “costituire la premessa 
per lo sviluppo di attività di riciclaggio e di fenomeni di usura” 
13
. 
Viene ribadita la norma già prevista nel decreto Eurosim relativa al 
gruppo SIM, la cui struttura deve evitare qualsiasi intralcio o pregiudizio 
                                                           
11
Per una dettagliata rassegna dei requisiti richiesti si veda PISANI L., art. 7 Requisiti di 
professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali, in Commento al D.lgs. 23 luglio 1996, n. 
415, p. 60. 
12
Nella legge n. 1/91 non erano disciplinate misure sanzionatorie mentre oggi è espressamente 
vietato l’esercizio del diritto di voto per le azioni eccedenti la percentuale rilevante. 
13
Cfr.: BENATTI L., Il capitale minimo nella disciplina degli intermediari finanziari, GIUFFRE’ 
1998, p.168. 
 9
all’effettivo svolgimento della vigilanza sulla società stessa. Per 
l’individuazione del gruppo si tiene conto della normativa comunitaria, 
riprodotta in sede di T.U.F., con la quale si individua il contorno dello 
stesso in base al rapporto di controllo o al collegamento partecipativo 
superiore al venti per cento del capitale con diritto di voto. La nozione di 
controllo applicabile è quella dell’articolo 23 del T.U.B.. 
Una volta ottenuta l’autorizzazione, la CONSOB iscrive la SIM in un 
apposito albo, solo allora c’è la possibilità per la società di operare sul 
mercato.  E’ previsto, inoltre, dalla normativa in vigore che, qualora non 
siano garantibili la sana e prudente gestione, la CONSOB non rilasci 
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. 
Da quanto detto finora si può notare come venga tuttora mantenuta una 
diversa discrezionalità dell’organo preposto al rilascio dell’autorizzazione. 
Diversa in quanto mentre alcuni elementi possono essere valutati con una 
“discrezionalità tecnica”, altri rimangono soggetti ad una “discrezionalità 
amministrativa”; da ciò l’auspicio di muoversi verso condizioni di accesso 
all’attività basate su criteri più obiettivi. Sono state mantenute le ipotesi di 
decadenza, già previste nel decreto Eurosim, quando il servizio autorizzato 
non venga prestato per un periodo di 12 mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione. La comunicazione di eventuali interruzioni deve 
essere obbligatoriamente inviata alla CONSOB e alla Banca d’Italia.   
L’iscrizione all’albo chiude la procedura realizzando una funzione di 
pubblicità e informazione per il pubblico e tutelando “l’interesse pubblico 
che determinati compiti, di specifica rilevanza nella vita sociale...siano 
compiuti da soggetti forniti di incontestabile preparazione e capacità 
professionali”
14
. 
Per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle SIM la disciplina 
che è attualmente in vigore si discosta in piccola parte da quella prevista 
                                                           
14
Da GESSA-TACCHI, voce “ Albi di esercenti professioni ed attività economiche “ in Enc. Giur. 
Treccani. 
 10
nella legge istitutiva delle predette società. Questa prevedeva all’articolo 
n.4 che tutti coloro che partecipavano nella società in misura superiore al 2 
per cento dovessero darne comunicazione in virtù della legge n. 216/1974. 
A tale obbligo veniva accomunata la sottoscrizione, entro le quarantotto 
ore, di un protocollo di autonomia gestionale ed il dovere di astenersi da 
qualsiasi comportamento  che potesse essere di ostacolo ad una gestione 
indipendente, sana e prudente della società
15
. Stessa comunicazione 
andava data per le variazioni, in aumento o in diminuzione, della 
partecipazione acquisita o ceduta, superiori all’1 per cento
16
. Con la legge 
1/91 non si attribuiva alcun potere di controllo alle autorità di vigilanza in 
merito all’idoneità dei soci a garantire la sana e prudente gestione della 
società e non era possibile sanzionare i possessori di partecipazioni 
qualificate e chi violava i protocolli di autonomia gestionale o le regole di 
comportamento. Solo in caso di mancata comunicazione delle notizie 
dovute o di mancato invio dei protocolli di autonomia gestionale alle 
autorità di vigilanza il diritto di voto veniva sospeso. Con il passaggio 
dalla legge n. 1/91 al decreto Eurosim vengono apportate varie modifiche, 
successivamente  ritoccate nel D.lgs. 58/98 (T.U.F.). Viene mantenuto 
l’obbligo di comunicazione relativo ad acquisti o cessioni riguardanti le 
partecipazioni eccedenti le soglie prospettate
17
; ma l’aspetto più rilevante è 
dato dal possibile divieto di acquisto delle azioni qualora non sia garantita, 
da parte del potenziale partecipante, la sana e prudente gestione nonché 
l’effettivo esercizio della vigilanza
18
. 
                                                           
15
Cfr.: SERRA A., Società di intermediazione mobiliare: profili societari, in Banca, borsa, tit. 
cred., 1993, I p.336. 
16
Vedi MASI A., Le condotte illecite degli intermediari finanziari, p. 86. 
17
Il regolamento del Governatore della Banca d’Italia del 24 dicembre 1996, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 6, I co., lett d) del decreto Eurosim, fissa al 5% la soglia rilevante per 
l’obbligo della preventiva comunicazione. 
18
Cfr.: BROZZETTI A., commento art. 13-17 T.U., in IL TESTO UNICO DELLA FINANZA, 
Intermediari e mercati, emittenti, gestione accentrata, sanzioni. Commento breve al D.lgs. 58/98. 
Tutti gli articoli a raffronto con le precedenti disposizioni, Ed. Il Sole 24 ORE. 
 11
1.2. I servizi d’investimento ed il loro svolgimento. 
Dalla entrata in vigore della legge n. 1/91 sono passati ormai diversi 
anni e l’elenco dei servizi di investimento, che questa normativa attribuiva, 
in via esclusiva, alle SIM, si è rinnovato. La prima novità si osserva già 
nella sostituzione della locuzione “attività di intermediazione mobiliare” 
con “servizi di investimento”, nonostante entrambe le definizioni non 
possano essere realmente viste come contenenti un concetto unitario. La 
legge istitutiva delle SIM riservava loro l’esercizio esclusivo, particolari 
deroghe erano poste in favore di banche e fiduciarie, delle attività elencate 
nell’articolo 1. Queste erano divise in sei gruppi, che si sono poi 
ulteriormente suddivisi con il recepimento della direttiva comunitaria 
93/22/CEE, in materia di servizi di investimento, avvenuta con il decreto 
Eurosim. Oggi il D.lgs. 58/98 ha riordinato le normative in ambito 
finanziario; l’articolo n.1 comma 5 da la definizione di ciò che deve 
intendersi per “servizi di investimento”, qualora queste attività abbiano per 
oggetto strumenti finanziari
19
. Il legislatore individua cinque categorie con 
una elencazione che potrebbe essere ritenuta tassativa ma, come si vedrà in 
seguito, tassativa non é grazie alla possibilità che ha il Ministro del Tesoro 
di individuare nuove categorie di servizi d’investimento esercitabili dalle 
SIM. La prima delle attività che viene nominata è la negoziazione per 
conto proprio di strumenti finanziari. Altro non è che l’opera di acquisto e 
vendita svolta professionalmente nei confronti del pubblico
20
. La 
“professionalità”, specificata nell’articolo 18, è da ritenersi necessaria per 
poter distinguere i normali investitori dalle imprese di investimento
21
. Una 
                                                           
19
Il comma 2 dell’articolo in questione da una elencazione di cosa debba intendersi per strumenti 
finanziari aggiornando quello che era considerato prima l’oggetto dell’attività di intermediazione 
finanziaria: i valori mobiliari. Dal 1936 la nozione di valore mobiliare si è evoluta sino alla legge n. 
1/91. Solo con il recepimento della dir. 93/22/CEE si è abbandonata questa impostazione lasciando 
spazio al concetto più ampio di strumenti finanziari. 
20
CARBONETTI F., Milano, 1992, p. 71. 
21
Sarebbe infatti assurdo qualificare tutti coloro che acquistano e vendono strumenti finanziari sul 
mercato come intermediari mobiliari. Cfr.: FERRARINI G., Towards a European Law of Investment 
Services and Institutions, in Common Market Law Rev., 1994, p.1283. 
 12
distinzione questa che viene auspicata da alcuni esponenti della dottrina
22
, 
distinguendo il dealing dal trading (cioè la semplice movimentazione del 
proprio portafoglio). Possiamo distinguere quattro categorie di negoziatori 
per conto proprio: 
I) chi è ammesso ad operare nei mercati regolamentati ed è quindi, a 
causa degli elevati rischi connessi a questa attività, soggetto a  una 
particolare disciplina prudenziale ed ad una vigilanza pubblica più 
marcata. 
II) chi, pur non essendo ammesso ad operare in un  mercato 
regolamentato, abbia la possibilità di influenzare la formazione dei prezzi 
di titoli quotati tramite i propri ordini di acquisto o di vendita, a causa della 
notevole consistenza del proprio portafoglio. 
III) chi, pur non essendo ammesso ad operare in un mercato 
regolamentato, crei un mercato parallelo di titoli quotati influendo sulla 
formazione dei prezzi, tramite i propri ordini di acquisto o di vendita, in 
considerazione della notevole consistenza del proprio portafoglio. 
IV) chi si trovi nella situazione di cui al precedente punto III con 
oggetto titoli non quotati. 
Il comma 5, lettera b dell’articolo 1 del T.U.F. individua fra i servizi di 
investimento la negoziazione per conto terzi che riguarda l’esecuzione di 
ordini relativi ad operazioni in strumenti finanziari in un mercato 
regolamentato o al di fuori di esso. 
Viene, poi, individuata l’attività di collocamento, con o senza 
preventiva sottoscrizione a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei 
confronti dell’emittente. Si nota come il riferimento alla distribuzione, 
presente nella legge n. 1/91, è scomparso e che coordinando l’articolo 1, 
comma 5, con l’articolo 30 del T.U.F., si evince come l’attività di 
sollecitazione del pubblico risparmio sia stata assorbita in quella di 
                                                           
22
Così COSTI R., Il mercato mobiliare, Torino, 1997, p. 169. 
 13
collocamento
23
. Questa attività consiste “nell’offerta in vendita per proprio 
conto di titoli, che l’intermediario ha sottoscritto a acquistato a fermo, 
ovvero nell’offerta in sottoscrizione o in vendita di titoli per conto 
dell’emittente o del proprietario, con eventuale prestazione, in questo 
secondo caso di garanzia di buon fine dell’operazione”
24
. In base  a quanto 
disposto dalla CONSOB, con la sua comunicazione n.93005170 del 21 
giugno 1993, l’attività di mera assunzione a fermo e la mera assunzione di 
garanzia del buon fine del collocamento non costituiscono attività di 
collocamento. 
Al comma 5, lettera b), il legislatore inserisce la gestione su base 
individuale di portafogli di investimento per conto terzi. Nel vigore della 
legge n.1/91, la CONSOB e la dottrina  diedero una interpretazione sul 
significato di cui alla lettera b), considerando questa come il servizio con il 
quale il cliente delega l’intermediario a compiere sia le scelte di 
investimento relative a un dato portafoglio sia le attività necessarie 
affinché tali  scelte siano tradotte in termini operativi
25
. Per essere 
considerata tale questa attività deve, però, lasciare all’intermediario un 
ampio margine di “autonomia  decisionale”
26
, che renda possibile 
l’individuazione delle operazioni da eseguire per conto dei propri clienti
27
. 
Vengono, altresì, escluse dalla predetta categoria di operazioni quelle che 
comportano un preventivo assenso del cliente alle singole operazioni che 
l’intermediario intende eseguire
28
. Il tipo di gestione che viene presa in 
considerazione dall’articolo 1, comma 5 del D.lgs. 58/98, già considerata 
nel D.lgs. 415/96, è quella svolta “su base individuale”. Dalla parte 
                                                           
23
Cfr.: ZITIELLO L., Decreto EUROSIM: la disciplina degli intermediari e delle attività, in Le 
Società, 1996, p. 1009. 
24
CARBONETTI G., Milano, 1992, p. 71. 
25
Da ENRIQUES L., comm. art. 1 co. 5, servizi di investimento, in Il testo unico della 
intermediazione finanziaria, comm. al D.lgs. n. 58/1998, a cura di C. Rabitti Bedogni. 
26
MEO, Tendenze e problemi dell’attività fiduciaria, in Giur. comm., 1989, I, p. 98. 
27
Su questo punto numerose sono state le comunicazioni della CONSOB. Un esempio è 
rappresentato dalla comunicazione n. 92002763 del 16 aprile 1992: “l’attività di gestione si 
caratterizza proprio per la discrezionalità delle decisioni di investimento”. 
28
In tal senso si era espressa anche la Banca d’Italia con la circolare n.15523 del 14 agosto 1995, 
successivamente abrogata dalla legge n.1/91. 
 14
opposta troviamo le cosiddette gestioni  “in monte” che però sono, ancora 
oggi, prive di una definizione legislativa. La distinzione tra questi due tipi 
viene quindi effettuata tramite la “personalizzazione” del servizio che si 
riscontra solo nelle prime. Naturalmente, non si tratta di una 
personalizzazione vera e propria ma di un assorbimento del cliente in una 
determinata categoria standardizzata che raccoglie una “linea”  di gestione 
ben definita quasi sempre indipendente dalle informazioni date 
all’intermediario, ma scelta all’inizio del rapporto contrattuale. Ciò, però, 
non toglie la possibilità di variare la categoria di appartenenza qualora 
intervengano fattori rilevanti nella sfera personale del cliente. 
L’ultima categoria di servizi di investimento che viene disciplinata dal 
nostro legislatore è la “ricezione e trasmissione di ordini nonché 
mediazione”. E’ possibile notare tre punti di distacco dall’articolo 1, 
comma 1, lett. d) della legge n. 1/91. L’espressione “raccolta” è stata 
sostituita con i termini propri della direttiva CEE; è stata espressamente 
inserita l’attività di mediazione; non si è specificato se gli ordini di cui si 
tratta siano di acquisto o di vendita, lasciando in questo modo la possibilità 
di ricomprendere fra questi gli ordini di sottoscrizione
29
. Un criterio per la 
distinzione tra l’attività di raccolta ordini, da quella di distribuzione, 
consiste nel limite che incontra l’intermediario autorizzato, nell’ambito 
della prima, “che si limita a ricevere e trasmettere gli ordini della clientela, 
senza svolgere alcuna attività di promozione o di offerta dei relativi valori 
mobiliari e senza essere incaricato dall’emittente del collocamento degli 
stessi”
30
. Viene, però, escluso dalla stessa CONSOB che rientri 
nell’attività di raccolta ordini quella relativa alla ricezione, sulla base di 
incarico conferito dall’offerente, delle adesioni ad una offerta pubblica 
d’acquisto
31
. E’, inoltre, possibile dividere il servizio ricompreso nella 
                                                           
29
Già la CONSOB nella sua comunicazione n. 92000996 del 20 febbraio 1992 aveva ricompreso 
l’attività di raccolta di ordini di sottoscrizione nell’ambito dell’attività in questione.  
30
Comunicazione della CONSOB n. 94009777 del 26 ottobre 1994. 
31
Vedi CONSOB, Relazione per l’anno 1995, Roma, 1996, p. 106. 
 15
lettera e) in due attività distinte. La prima, detta di “remise”, consiste nel 
porre in contatto l’investitore con un soggetto che svolga 
professionalmente l’attività di compravendita di valori mobiliari
32
. La 
seconda attività è quella di mediazione, consistente nel porre in contatto 
due o più parti per la conclusione di un’operazione in strumenti 
finanziari
33
.  
Nel comma 6 dell’articolo 1 del T.U.F. vengono disciplinati una serie di 
servizi che il legislatore definisce come “accessori”. Per questi ultimi non 
è richiesta nessuna autorizzazione per il loro esercizio, fatte salve alcune 
eccezioni per le imprese d’investimento extracomunitarie
34
 e per le 
banche
35
. E’, quindi, il rilascio della autorizzazione all’esercizio dei servizi 
d’investimento che abilita le SIM allo svolgimento di quelli accessori. Ma 
un problema che si incontra nella discussione su questi ultimi è dato 
proprio dal fatto che il loro nome non è in realtà appropriato al loro 
oggetto. Possiamo notare infatti come per alcuni dei sette punti elencati dal 
legislatore manchi quel reale principio di accessorietà ad un servizio 
principale, che dovrebbe essere uno di quelli previsti al comma precedente 
dell’articolo 1
36
. Da ciò potremmo rilevare come l’accessorietà non sia da 
qualificare come necessaria, dando la possibilità di esercitare i servizi 
accessori indipendentemente da quelli d’investimento. Una conferma di 
quanto appena detto la troviamo nella lettera g) del comma 6, dove viene 
espressamente sancita l’accessorietà del servizio di intermediazione in 
cambi a quello di investimento. Da ciò, si ritiene che, qualora questo nesso 
                                                           
32
Cfr.: LENER R., Forma contrattuale e tutela del contraente “non qualificato” nel mercato 
finanziario, Milano, 1996, p. 153. 
33
Come la CONSOB ha inteso, nella sua comunicazione n. 96005724 del 13 giugno 1996, rientra 
nell’ambito della mediazione anche l’attività consistente nella mera ricezione di ordini di opposto 
segno e nel relativo matching, anche se l’intermediario non si attivi per la ricerca di una controparte.   
34
Mi riferisco al comma 1, lett. b) dell’art. 28, del T.U.F.. 
35
Mi riferisco all’art. 29 che richiede espressa autorizzazione per le banche italiane che vogliono 
prestare i propri servizi d’investimento ed accessori all’estero ed a quelle estere che vogliono fare la 
stessa cosa in Italia. 
36
Un esempio lampante ci è dato dalla locazione di cassette di sicurezza, definito come servizio 
accessorio, che non si riesce facilmente ad abbinare ad uno dei servizi d’investimento dell’art. 1, co. 5 
del T.U.F..     
 16
di accessorietà venga a mancare, l’attività di intermediazione in cambi non 
possa considerarsi come servizio accessorio ai sensi del D.lgs. n. 58/98
37
. 
La stessa cosa non si può, però, dire per gli altri servizi che conservano la 
loro qualifica di “accessori”, indipendentemente dal collegamento con i 
servizi d’investimento.  
Dalla analisi dell’articolo 60, comma 2 del D.lgs. 415/96, si nota come 
per le SIM autorizzate allo svolgimento di un singolo servizio 
d’investimento, che la legge n. 1/91 definiva principale e che oggi è 
considerato accessorio
38
, si sia posto il problema di perdita della qualifica 
di SIM qualora non si fosse ottenuta l’autorizzazione per l’esercizio di uno 
o più servizi d’investimento di cui al D.lgs. 415/96. Ci si chiedeva se 
questi intermediari potessero autolimitare la propria operatività ai soli 
servizi  “accessori”, pur essendo in possesso dell’autorizzazione per quelli 
c.d. “principali”. Oggi il  T.U.F. ha risolto il problema stabilendo che per 
l’esercizio programmatico dei servizi accessori da parte di una SIM questa 
deve avere ottenuto l’autorizzazione alla prestazione dei servizi 
d’investimento, che abbia effettivamente iniziato lo svolgimento dei 
servizi autorizzati e che tale esercizio sia non generico ed esplicitamente 
rivolto a questi ultimi
39
. 
Per quanto riguarda l’elencazione delle singole fattispecie di servizi 
offerti, il legislatore ha lasciato al Ministro del Tesoro la possibilità di 
individuare, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB,  al fine di tenere conto 
dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento 
stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, 
                                                           
37
Cfr.: GAGGERO P., Commento al D.lgs. n. 415/96, in I Contratti, 1996, p. 502 e 506. 
38
Possiamo considerare ad esempio il servizio di consulenza. 
39
E’ inoltre necessario ricordare che qualora la SIM non inizi ad esercitare i servizi d’investimento 
per i quali è autorizzata o ne sospenda l’esercizio per un periodo di tempo superiore ai sei mesi ( art. 
12, reg. CONSOB n. 10418/96 ), si potrà produrre la decadenza dalla predetta autorizzazione. Nessun 
problema si incontra qualora la SIM si limiti all’esercizio dei servizi “accessori” pur continuando ad 
offrire quelli per cui è autorizzata. 
 17
nuovi servizi d’investimento e nuovi servizi accessori
40
. La concessione di 
finanziamenti agli investitori, limitata nella legge n. 1/91 ai soli contratti di 
borsa, è stata estesa nel decreto Eurosim e successivamente risistemata nel 
T.U.F., rendendola più precisa e meno ampia
41
. L’attività di consulenza, 
inserita a pieno titolo nella legge n. 1/91 e scivolata fra i servizi 
accessori
42
, mantiene questa collocazione anche nel T.U.F. e si trova, 
rispetto alla legge istitutiva delle SIM, divisa in due settori. Uno, 
riguardante gli strumenti finanziari e l’altro, in materia di consulenza alle 
imprese relativa a struttura finanziaria, strategia industriale, concentrazioni 
ed acquisto di imprese. Gli altri servizi sono gli stessi del decreto Eurosim, 
anche se la vecchia nozione di intermediazione mobiliare risulta ormai 
frantumata in una pluralità di nuclei concettuali, cui accedono,  come nel 
sistema della legge 1/91, le attività connesse e strumentali
43
. Alcuni 
servizi, che nella legge istitutiva delle SIM rientravano fra le attività  
“connesse e strumentali”,  rientrano ora nel recente testo unico fra i  
“servizi accessori”
44
. 
Dopo avere esaminato i servizi d’investimento e quelli accessori, che 
possono essere esercitati dalle SIM, è interessante vedere come 
l’intermediario sia stato assoggettato dal legislatore al rispetto di alcune 
norme, inserite nel capo II, articolo 21, D.lgs. 58/98, relative allo 
svolgimento dei servizi. 
                                                           
40
Cfr.: ATELLI M., Comm. art. 1, co. 6, D.lgs. 58/98, in Il testo unico della intermediazione 
finanziaria, comm. al D.lgs. n. 58/1998, a cura di C. Rabitti Bedogni. 
41
La locuzione, presente nel decreto Eurosim, “per operazioni relative a strumenti finanziari, nelle 
quali interviene il finanziatore” è stata sostituita con “per consentire loro di effettuare un’operazione 
relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento”. 
42
Vedi ZITIELLO L., Decreto EUROSIM : la disciplina degli intermediari e delle attività, in Le 
Società, 1996, p. 1014. 
43
Cfr.: SODA A., Comm. agli articoli 1 e 2, in La disciplina degli intermediari e dei mercati 
finanziari, Padova, 1997, p.6. 
44
Mi riferisco alle attività di negoziazione per conto terzi, ai finanziamenti per i contratti di borsa, 
alla custodia ed amministrazione di valori mobiliari.