Introduzione 
2 
Anche volendo prendere in considerazione la questione 
solamente dal punto di vista del diritto mi viene da pensare… 
E’ obbligata la donna a conoscere che allora soltanto sarà 
reputata veritiera ed esente da ogni responsabilità, quando avrà 
serenamente affermato la menzogna più evidente e spudorata, 
ossia quella della legittimità del figlio? 
“Le è, in altri termini, interdetto di ignorare non la legge 
penale, ma quella civile in cui, all’articolo 159, sarebbe sancita 
una presunzione obliteratrice di ogni contraria, per quanto 
incontrovertibile e fulgida realtà?”
1
 
Il figlio adulterino, denunziato come legittimo e tenuto in 
casa, costituisce la personificazione e la documentazione 
dell’adulterio che è, esso stesso, un reato: può essere la donna 
obbligata a fornirne, contro se stessa, la prova? 
E inoltre, come potrà la giustizia essere chiamata ancora 
tale se condanna una donna non perché fece dire il falso o tacere 
                                          
1
 Minervini, “La soppressione di stato e i figli adulterini”, Supplemento alla Rivista 
penale, 1912, pag. 91. 
Introduzione 
3 
il vero, ma perché non disse il falso facendo dichiarare il figlio 
come nato dalla sua unione legittima con il marito? 
Ciò posto, quali alternative potevano rimanere ad una 
madre per sottrarre se stessa e la sua creatura innocente alle 
ritorsioni del marito? L’infanticidio? L’esposizione dell’infante? 
Alla luce di queste considerazioni, sono riuscita, non solo a 
comprendere, ma anche a giustificare il comportamento di quelle 
donne. 
Alla base di questo mio ripensamento, però, c’è 
sicuramente anche un motivo psicologico inconscio in quanto 
anch’io discendo da “donna che non vuol essere nominata”. 
La mia bisnonna paterna, infatti, nel 1906 depose una figlia, mia 
nonna, all’ospizio dei trovatelli dell’Annunziata di Napoli, 
presentandolo come nata da ignoti. 
Chissà qual è stata la sua storia, quante difficoltà, quanti 
pregiudizi ha dovuto affrontare…forse il suo è stato un estremo e 
disperato gesto d’amore con cui ha salvato la vita di mia nonna e 
ha permesso che oggi io fossi qui… 
Introduzione 
4 
Non saprò mai come si sono svolti veramente i fatti, ma è 
possibile che le cose siano andate proprio così. 
 
Alla mia bisnonna e a tutte le donne che, agli inizi del secolo scorso, 
nonostante la minaccia di una sanzione penale, hanno scelto l’unica via 
possibile per assicurare un futuro ai loro figli, dedico questo lavoro. 
 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
5 
 
 
 
 
1. CAPITOLO I 
 
DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
6 
 
1.1. Stato di famiglia: sua definizione e importanza 
 
I vincoli della società domestica, quelli cioè che legano 
gli uomini ai loro genitori, ai loro fratelli, ai loro parenti ed affini, 
costituiscono lo “stato di famiglia”, altrimenti detto “stato 
civile”. 
Sin dall’antichità, lo stato di famiglia, ha costituito uno degli 
elementi essenziali della persona giuridica ed ha sempre avuto 
un’importanza molto rilevante. 
Presso gli antichi romani, la cittadinanza e la famiglia 
costituivano il fondamento della capacità giuridica, civile e 
politica delle persone. 
Nei tempi moderni, è stato istituito un apposito ufficio, detto 
appunto “Ufficio dello stato civile”
1
 che è destinato ad assicurare 
con prova scritta, autentica e pubblica, quegli atti che si 
                                          
1
 Per il Pessina è una delle più importanti istituzioni del diritto moderno, E. 
Pessina, “Elementi di diritto Penale”, Napoli, 1893. 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
7 
collegano allo stato di famiglia delle persone
2
: le nascite, i 
matrimoni e le morti; quei tre fatti della vita umana che 
esercitano la loro efficacia nella trasformazione delle singole 
famiglie e determinano, appunto, lo stato delle persone. 
                                          
2
 Il Carrara, nel suo “Programma” insegna che il fatto della procreazione è l’origine 
del rapporto obbligatorio che lega i genitori verso i figli e costituisce lo stato di 
famiglia. Il cons. A. Fiocca felicemente si esprime dicendo che oggetto dello stato 
civile di un infante è il complesso di quei diritti che spettano all’uomo per il solo 
fatto della nascita e che si assommano nel diritto di filiazione e di cittadinanza cui 
fan riscontro la famiglia e la Patria, (Cass. Unica, vol. XIII, col. 939). 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
8 
1.2. Delitti contro lo stato civile nel codice penale 
del 1889 (Codice Zanardelli) 
 
Alla tutela dello stato civile e dei diritti ad esso inerenti 
mira la legge civile, quando provvede al modo di accertare le 
nascite.Alla stessa tutela mira la legge penale, quando eleva a 
reati punibili i fatti che sopprimono od alterano lo stato civile. 
Le forme estrinseche in cui questa classe di reati si 
esplica sono elencate negli art 361 e 362
3
 del codice penale 
Zanardelli e consistono: nell’occultare un infante
4
, nel cambiarlo, 
nel supporlo, nel deporlo o presentarlo in un ospizio di trovatelli 
o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato di figlio 
legittimo o naturale riconosciuto.
5
 
                                          
3
 Art. 361: “Chiunque, occultando o cambiando un infante, ne sopprime o ne altera 
lo stato civile, ovvero fa figurare nei registri dello stato civile un infante che non 
esiste, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”. 
Art. 362: “Chiunque, fuori dai casi previsti nell’articolo precedente, depone un 
infante legittimo o naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o in altro luogo 
di beneficenza, ovvero ve lo presenta occultandone lo stato, è punito con la 
reclusione da tre a cinque anni, e sino ad otto anni, se il colpevole è un 
ascendente”. 
4
 L’Impallomeni ne “Il codice penale illustrato, vol. III, pag. 121 afferma che con 
la parola infante si deve intendere un bambino non oltre i sette anni. 
5
 Scrive Zanardelli nella sua “Relazione sui libri secondo e terzo del Progetto del 
codice penale”: “Lo stato civile delle persone è il fondamento delle famiglie e 
quindi, quei fatti per i quali esso venga dolosamente alterato si considerano delitti 
contro l’ordine delle famiglie”. 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
9 
1.3. Modi con cui si commette il reato 
 
I Modi con cui si può attentare allo stato di famiglia di un 
infante, secondo i criteri della dottrina, previsti nell’art. 361 del 
codice civile, si compendiano in queste tre ipotesi: 
 
 ξ  la soppressione dello stato civile di un infante, 
occultandolo; 
 ξ  l’alterazione dello stato civile del medesimo, 
cambiandolo; 
 ξ  il far figurare nei registri dello stato civile un infante che 
non esiste
6
. 
Ogni qualvolta, in questi tre fatti, si ravvisi l’intenzione di 
procurare uno stato di famiglia a chi non vi ha diritto, o di 
toglierlo a colui al quale appartiene, allora sorge il reato di 
supposizione o soppressione di stato.
7
 
                                          
6
 P. Cogliolo, “Completo trattato teorico pratico di diritto penale”, ed. Vallardi. 
7
 E. Pessina, “Elementi di diritto penale”, Napoli, 1893. 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
10 
Occultare, cambiare, supporre un infante sono modi di 
esecuzione del delitto. Essi non possono essere compiuti che 
dolosamente, perché, ove abbiano luogo per mera colpa o 
inosservanza delle disposizioni del codice civile, non si ha questo 
reato, ma la rettificazione dello stato civile, nei modi indicati dal 
codice Zanardelli. 
 
1.3.1. La soppressione dello stato civile di un infante, 
occultandolo 
 
Il primo modo si ha con l’occultare un infante nel luogo o 
nella città in cui è nato: l’occultamento ha come conseguenza che 
l’infante non viene presentato nei cinque giorni successivi al 
parto all’ufficiale di stato civile, per redigere il relativo atto di 
nascita ai sensi degli art. 371 e seguenti del codice civile
8
. 
                                          
8
 La mancata dichiarazione di nascita di un infante e la relativa compilazione 
dell’atto di nascita, può verificarsi anche per tanti motivi diversi, come ad esempio 
per errore, ignoranza o forza maggiore. In tal caso provvede il legislatore con 
l‘articolo 372 del codice civile, con cui è stabilita una procedura speciale, conforme 
a quella della rettificazione degli atti dello stato civile, (Delitti contro lo stato 
civile, pag. 123, in Enciclopedia del diritto penale, Pessina). 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
11 
Così si verifica la soppressione dello stato civile 
dell’infante, il quale non potrà vantare quei diritti che i rapporti 
parentali gli avrebbero attribuito e resterà “vulgo quaesitus”. 
Secondo il Carrara e il Suman, l’occultamento o soppressione 
dello stato civile dell’infante si verifica 
“Ogni qualvolta al fanciullo si toglie lo stato vero senza 
attribuirgliene  alcun altro in modo che egli si trovi nella 
condizione di non sapere a quale famiglia appartenga
9
”. 
La stessa Corte di Cassazione ha affermato che la 
soppressione dello stato civile si ha tanto con l’occultare l’infante 
e impedire quindi la susseguente dichiarazione di nascita, quanto 
col dichiarare falsamente come nato da ignoti chi è nato da 
legittimi genitori, producendosi nell’uno e nell’altro modo le 
medesime conseguenze antigiuridiche.
10
 
                                          
9
 O. Sechi, “Soppressione e sostituzione di stato”, nel  “Digesto italiano”, vol. XIII, 
pag. 53. 
10
 E. Pessina, “Enciclopedia del diritto penale”, Milano, 1909. 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
12 
1.3.2. L’alterazione dello stato civile di un infante 
 
Il secondo modo si verifica quando, cambiando un infante 
con un altro, se ne altera lo stato civile, facendo redigere un atto 
di nascita in conformità della siffatta sostituzione
11
. 
Secondo il Puglia e il Suman, il cambiamento ha luogo 
“Quando per opera dei genitori rispettivi o di chiunque altro, il 
figlio di dati genitori si faccia apparire figlio di altri, ed il figlio 
di questi si denunci come figlio dei primi”.
12
 
 
                                          
11
 Nei lavori preparatori del codice penale si discusse se, quando lo scambio 
dell’infante fu fatto per favorirlo, non debbasi accordare una diminuzione di pena. 
In seguito, però, considerando che nello scambio il vantaggio procurato ad un 
infante torna inevitabilmente a danno dell’altro, si concluse essere più conveniente 
il non ammettere specialmente tale attenuazione. Potrà soltanto, come dice il 
Carrara nel suo Programma, valutarsi questa circostanza come criterio misuratore 
della quantità naturale del malefizio, usando mitezza verso i genitori poveri che 
acconsentirono a trasportare l’amata prole in una culla dorata, ed esercitando, per 
contrario, rigore verso i genitori snaturati che, per vedute loro personali, 
acconsentirono a che il figlio fosse spogliato dei diritti a lui garantiti dalla nascita. 
12
 E. Pessina, “Enciclopedia del diritto penale”, vol. XII, pag. 65. 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
13 
1.3.3. Il far figurare nei registri dello stato civile un 
infante che non esiste 
 
Come ultimo modo di consumazione del delitto vi è la 
supposizione che consiste nel far figurare nei registri dello stato 
civile un infante che non esiste. 
Si può avere supposizione di parto e di fanciullo. 
La prima si verifica quando una donna simuli, per suoi 
fini privati, la gravidanza e il parto, presentando poi all’ufficiale 
di stato civile, per la redazione dell’atto di nascita, un fanciullo 
non suo.
13
 
La supposizione di infante, invece, si ha nel caso in cui 
gravidanza e parto siano veri ma, essendo morto il feto, si è posto 
in sua vece un altro fanciullo. Ora, sia che si supponga il parto, 
sia che si supponga il fanciullo, nei registri dello stato civile 
figurerà un essere che esiste come individuo, ma che non è mai 
esistito sotto la personalità giuridica con cui lo si è presentato. 
                                          
13
 P. Cogliolo, “Trattato di diritto penale”, F. Carrara, “Programma del corso di 
diritto criminale”, parte speciale. 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
14 
Infine, perché si abbia supposizione di parto, per il 
Pessina è necessaria l’esistenza di un fanciullo, ove manchi il 
fanciullo supposto, ovvero se costui è immaginario, potrà aversi 
il reato di frode o di falso, ma non di soppressione di stato.
14
 
 
1.3.4. La deposizione o presentazione di un infante in 
un ospizio di trovatelli occultandone lo stato 
 
Una quarta specie di reato si ha quando la soppressione o 
l’occultamento di stato si effettua mediante l’esposizione 
dell’infante negli ospizi di trovatelli o in qualsiasi ricovero di 
beneficenza. 
Tale forma di reato è punito nell’articolo 362 del codice penale 
del 1889: 
“Chiunque fuori dai casi preveduti nell’articolo 
precedente depone un infante legittimo o naturale riconosciuto in 
un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, ovvero ve 
                                          
14
 O. Sechi, “Supposizione e soppressione di stato” nel Digesto italiano, vol. XIII, 
pag. 55. 
Capitolo I - Delitti contro lo Stato di Famiglia 
15 
lo presenta occultandone lo stato, è punito con la reclusione da 
tre mesi a cinque anni, e sino ad otto anni se il colpevole sia un 
ascendente”. 
Il relatore, On. Zanardelli sosteneva che fra i casi più 
comuni di soppressione o di occultamento di stato vi è quello dei 
genitori o di altri ascendenti che depongono un infante legittimo 
in un ospizio di trovatelli o in altro istituto di pubblica 
beneficenza, o che dichiarano illegittimo il frutto di legittimo 
matrimonio
15
. Per costoro, qualunque sia il fine che li indusse al 
maleficio, non vi è scusa, essendo troppo stretto e troppo santo il 
vincolo che, così operando, essi calpestano. Per questi motivi  
soggiacciono alla pena ordinaria. 
Se, però, del fatto preveduto nel detto articolo si rendono 
colpevoli persone estranee all’infante, le quali non siano mosse 
dall’intendimento di sopprimerne lo stato, la pena è più leggera. 
                                          
15
 P. Tuozzi: “I delitti contro lo status familiae di un infante”, in suppl. alla Rivista 
Penale, 1902, IV, 210.