5
A norma dell’art. 87, 11 co., Cost., il Presidente 
della Repubblica, infatti, può concedere la grazia e 
commutare le pene, esercitando un’attribuzione che 
incide nella fase dell’esecuzione della pena, con 
effetti eliminativi o riduttivi della sanzione 
irrogata in casi singoli e individuali
2
. 
L’evoluzione del sistema penale verso forme di 
esecuzione alternative alla detenzione in carcere 
sempre più sottoposte a un controllo giurisdizionale, 
ha portato a dubitare della perdurante funzione 
dell’istituto della grazia per temperare il rigore 
della sanzione penale, specie se restrittiva della 
libertà personale. A tali dubbi si aggiunge la 
diffidenza manifestata verso l’esercizio di questo 
potere ritenuto dotato di una troppo ampia 
                       
2
 Cfr. Reali R., voce “Grazia (diritto penale)”, in 
Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XV, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 1989, p. 3 ss. 
 
6
discrezionalità, potendo essere diretto solo in favore 
di pochi privilegiati
3
. 
Nella sua forma moderna, l’istituto della grazia si 
delinea all’epoca delle monarchie assolute dell’età 
moderna: essa figurava tra le prerogative regie di 
intervento con atti generali e particolari 
nell’esercizio di tutte le funzioni pubbliche dello 
Stato, ivi compresa la facoltà di correggere e 
rivedere le sentenze dei giudici
4
. L’avvento dei regimi 
costituzionali segnò alcuni significativi cambiamenti; 
in Italia essi vennero recepiti nello Statuto 
albertino
5
, dove all’art. 8 si affermava che “Il Re può 
far grazia e commutare le pene”. L’articolo in esame 
                       
3
 Sul punto si veda Guiglia G., “Spunti e interrogativi 
sull’esercizio del potere di grazia”, in Quaderni 
costituzionali, 1985, pp. 575-576.  
4
 Cfr. Zagrebelsky G., voce “Grazia (dir. cost.)”, in 
Enciclopedia del diritto, vol. XIX, Milano, Giuffré, 1970, 
p. 757 ss. 
5
 Promulgato il 4 marzo 1848 dal Re di Sardegna, Carlo 
Alberto, destinato poi a diventare lo Statuto del Regno 
d’Italia. 
 
7
non menzionava in alcun modo i correlativi poteri di 
indulto e di amnistia, né di essi vi era traccia negli 
altri articoli dello Statuto, anche se comunemente si 
riteneva che fossero ricompresi nella prerogativa 
regia di usare clemenza in conformità alle 
consuetudini vigenti in materia presso le altre 
nazioni europee a governo costituzionale
6
. 
Tutta la materia degli atti di clemenza ha subito 
sostanziali trasformazioni con l’entrata in vigore 
della nuova Costituzione repubblicana il 1° gennaio 
1948. Una prima significativa modifica ha riguardato 
l’esplicita affermazione della natura di atto politico 
dei provvedimenti di amnistia e di indulto (art. 79 
Cost.); la competenza in materia conserva così in capo 
al Presidente della Repubblica una delle più antiche e 
                       
6
 Soltanto nel 1865, con l’emanazione del nuovo codice 
di procedura penale approvato con R. D. 26 novembre 1865, 
la materia fu regolata sotto il profilo procedurale, 
stabilendo all’art. 830 che “L’amnistia si concede per 
decreto reale sopra proposta del Ministro di Grazia e 
Giustizia udito il Consiglio dei Ministri”. 
 
8
originarie attribuzioni della sovranità e si collega, 
nella previsione del testo originario dell’art. 79 
Cost., al conferimento al Capo dello Stato anche della 
competenza a concedere i provvedimenti collettivi di 
clemenza, l’amnistia e l’indulto, ma solo su legge di 
delegazione delle Camere.  
Un potere così configurato costituisce una forma di 
partecipazione diretta del Capo dello Stato 
nell’amministrazione della giustizia lato sensu, 
soprattutto in considerazione del fatto che la lettera 
dell’articolo in questione è rimasta pressoché 
identica a quella del vecchio Statuto albertino, 
nonostante le differenze formali e sostanziali tra la 
figura del Capo dello Stato quale appare dalla nuova 
Costituzione e quella del monarca che riassumeva in sé 
i tre poteri dello Stato
7
. 
                       
7
 Cfr. Falzone V., Palermo F., Cosentino F. (a cura di), 
La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i 
lavori preparatori, Milano, Mondadori, 1976, p. 265. 
 
9
La recente modifica costituzionale dell’art. 79, 
avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 1992, ha 
infine concentrato la competenza per l’amnistia e 
l’indulto esclusivamente nelle mani del Parlamento, 
escludendo ogni forma di intervento presidenziale.  
Si vengono così a distinguere nettamente i 
provvedimenti collettivi di clemenza, che costitui-
scono determinazioni di indirizzo politico in materia 
penale, dal provvedimento individuale di grazia, la 
cui logica e la cui ratio vanno invece ricondotte alla 
tutela dell’equità, alla realizzazione della 
cosiddetta giustizia del caso singolo
8
, e che 
consentono l’apprezzamento di quelle circostanze 
individuali che sfuggono o persino contraddicono 
l’applicazione della norma generale o astratta
9
. 
                       
8
 Cfr. Quintavalle R., “Il potere di grazia secondo 
prassi e consuetudini costituzionali. La sua attualità nel 
vigente sistema penale”, in Cass. penale, 2001, p. 3241 ss. 
9
 Cfr. Selvaggi E., voce “Grazia (diritto 
costituzionale)”, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. 
 
10
Per la sua funzione intrinseca, l’atto di grazia 
conserva l’impronta originaria del potere di 
prerogativa spettante al Presidente della Repubblica, 
potere inteso non come indipendente dal suo 
riconoscimento in Costituzione, ma come 
un’attribuzione insuscettibile di limiti giuridici 
sostanziali nell’esercizio e di cui non è possibile né 
una disciplina legislativa delle modalità di 
esercizio, né un controllo giurisdizionale se non 
relativamente ai requisiti formali
10
. 
Tale osservazione sembra, però, contraddetta dal 
disposto dell’art. 89 Cost., il quale stabilisce che 
“Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido 
se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne 
                                                     
XV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 
1989, p. 1 ss. 
10
 Cfr. Quintavalle R., “Il potere di grazia secondo 
prassi e consuetudini costituzionali. La sua attualità nel 
vigente sistema penale”, in op. cit, p. 3243. 
 
11
assumono la responsabilità”
11
. Tuttavia, l’opinione che 
per ogni atto del Presidente della Repubblica sia 
necessaria una proposta ministeriale deriva da una 
interpretazione restrittiva dell’art. 89, peraltro 
ampiamente smentita dalla prassi che si è venuta 
formando a riguardo.  
È stato, infatti, osservato che esistono degli atti 
del Presidente della Repubblica per i quali è 
inconcepibile la possibilità di una proposta 
ministeriale, come per esempio i messaggi alle Camere, 
il loro scioglimento, le dimissioni del Presidente, 
atti tutti compiuti senza nessun riferimento a una 
proposta ministeriale.  
                       
11
 Non è mancato chi ha osservato che la dizione 
dell’art. 89 Cost. “ministri proponenti” sia l’effetto di 
una svista della Commissione che aveva elaborato 
l’articolo, volendo, al contrario, riferirsi ai “ministri 
competenti”, svista, poi, confluita nel testo definitivo 
approvato dall’Assemblea Costituente. 
 
12
L’articolo in questione andrebbe, quindi, letto nel 
senso che gli atti del Presidente della Repubblica 
vanno controfirmati dal ministro proponente laddove 
una proposta vi sia stata, e dal ministro competente 
in tutti gli altri casi
12
. 
 
                       
12
 Cfr. Camerini G., La grazia, la liberazione 
condizionale e la revoca anticipata delle misure di 
sicurezza, Padova, Cedam, 1967, p. 15. 
 
13
I.2. Fondamento e finalità della grazia 
Da un’analisi storica degli istituti attraverso i 
quali si è espressa la potestà di clemenza, quali 
amnistia, indulto e grazia, è possibile rilevare sin 
da subito la sua polivalenza, cioè la sua 
utilizzazione per i fini più diversi: quale strumento 
di politica per ricostruire le basi di un nuovo tipo 
di convivenza dopo un periodo di lacerazioni del 
tessuto sociale
13
, quale strumento di giustizia 
astratta
14
 o di personalizzazione della pena, quando 
l’espiazione della pena appare inidonea a perseguire 
il suo fine o, addirittura, rispetto a esso 
controproducente
15
. 
                       
13
 Come i decreti di amnistia del 22 dicembre 1922 e del 
17 novembre 1945. 
14
 Riguarda i casi di clemenza usata verso coloro il cui 
sentimento di giustizia non tollererebbe la punizione in 
sede penale, come l’amnistia studentesca e sindacale del 22 
maggio 1970. 
15
 Cfr. Selvaggi E., “Una storia infinita: la grazia a 
Curcio”, in op. cit., p. 786. 
 
14
L’esercizio del potere di clemenza può non essere 
dettato da un giudizio di inopportunità politica circa 
l’applicazione in concreto della legge, ma implicare 
invece o un giudizio di ingiustizia o inopportunità su 
una condanna, o un giudizio circa l’avvenuta 
realizzazione del fine della pena, o, ancora, un 
giudizio di inopportunità circa l’esecuzione di una 
pena in concreto.  
In tutte queste ipotesi il potere di clemenza si 
esprime nelle forme della clemenza speciale, cioè 
della grazia. È, tuttavia, evidente che un uso 
ripetuto e costante di questo potere con riferimento a 
casi omogenei, può costituire sintomo della necessità 
od opportunità di operare un adeguamento della 
legislazione vigente
16
. 
                       
16
 Cfr. Gianturco V., “Forma e contenuto della potestà 
di clemenza: la grazia quale supplementum iustitiae”, in 
Rivista di polizia, 1973, p. 37. 
 
15
Nella sua evoluzione storica l’istituto è stato al 
centro di un complesso dibattito circa la sua 
opportunità giuridica: c’è stato, da un lato, chi ha 
ritenuto che, in una legislazione equa e perfetta, il 
potere di concedere grazie rappresenti una tacita 
disapprovazione della legge, il cui esercizio si 
svolge su un piano di discrezionalità andando così a 
scuotere la certezza della legge e la fiducia nella 
sua imparzialità; d’altro lato, non è mancato chi ha 
considerato con favore l’istituto come uno strumento 
di volta in volta utilizzato per correggere le pene 
eccessive o errate, per rivalutare i meriti del 
delinquente o per mitigare i rigori ingiusti della 
legge sul presupposto che nella prassi legislativa non 
è possibile contemplare un trattamento assolutamente 
individualizzato. 
La grazia si configura, quindi, come un intervento 
eccezionale, che introduce una deroga ai principi 
costituzionali in materia penale di legalità, di 
 
16
certezza del diritto, di proporzionalità tra pena e 
danno sociale, e della stessa qualificazione della 
pena in funzione rieducativa
17
. 
 
Sulla base dell’esperienza storica, può ormai 
accettarsi come dato acquisito la tendenziale 
polivalenza del potere di grazia e la concreta 
pluridirezionalità del suo uso. Tuttavia, è possibile 
approssimativamente indicare una duplice finalità 
verso cui può essere orientato l’esercizio del potere 
di grazia. 
In primo luogo, il potere di grazia può 
rappresentare un correttivo al rigore della legge 
oppure una sua integrazione sul piano criminologico; 
in questo caso la finalità dell’istituto è 
predeterminata in via generale.  
                       
17
 Cfr. Zagrebelsky G., Amnistia, indulto e grazia. 
Profili costituzionali, Milano, Giuffrè, 1974, p. 5 ss. 
 
17
Un esercizio del potere di grazia con questa 
finalità comporta un inevitabile ancoraggio ai 
principi di certezza del diritto e al principio di 
uguaglianza, una progressiva tendenza alla 
procedimentalizzazione dell’istituto, un puntuale 
riferimento al reato commesso, alla personalità del 
reo, al suo recupero
18
, all’esecuzione della pena e a 
tutti gli elementi intrinseci al rapporto tra lo Stato 
e chi è soggetto alla potestà punitiva
19
. 
Da una diversa prospettiva, l’istituto della grazia 
può presentarsi esclusivamente con finalità politiche; 
in questo caso, il dato caratteristico è costituito 
proprio dall’assenza di finalità determinabili in via 
                       
18
 In conformità a quanto stabilito dall’art. 27, 3° 
co., Cost., dove si afferma che le pene “devono tendere 
alla rieducazione del condannato”, nel senso di una sua 
tendenziale risocializzazione. Cfr. Guiglia G., “Spunti e 
interrogativi sull’esercizio del potere di grazia”, in op. 
cit., p. 576.  
19
 Cfr. Selvaggi E., “Una storia infinita: la grazia a 
Curcio”, in op. cit., p. 785 ss. 
 
18
preventiva e astratta
20
. Una simile concezione 
dell’istituto ha trovato nella prassi numerosi 
riscontri, ma è stata anche all’origine di vivaci 
polemiche dottrinali. 
 
 
 
                       
20
 Sul punto cfr. Quintavalle R., “Il potere di grazia 
secondo prassi e consuetudini costituzionali. La sua 
attualità nel vigente sistema penale”, in op. cit., p. 3241 
ss.; Guiglia G., “Spunti e interrogativi sull’esercizio del 
potere di grazia”, in op. cit., p. 579.