NASCITA E LINEE EVOLUTIVE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA DAL 1864 AD OGGI 
2
colpito dall’imposta fondiaria. Il carattere di imposta residuale 
permase fino alla riforma tributaria degli anni settanta mentre più 
contrastato era il carattere di realità del tributo in quanto l’esenzione 
degli indigenti, la discriminazione qualitativa dei redditi  e l’imposta 
fissa sui redditi minimi introducevano elementi di personalità 
nell’imposta in questione. 
2. Le proposte di tassare separatamente i redditi d’impresa dai 
redditi mobiliari.  
 
Con l’unificazione tra la Lombardia e il Piemonte si ritenne 
opportuno unificare le leggi e l’amministrazione finanziaria dei due 
Stati, a tal fine furono istituite nel 1859 da parte del Ministro delle 
finanze Gian Battista Oytana sette commissioni dal cui lavoro 
emersero due progetti fondamentali. Il primo riguardava l’imposta 
sull’industria sul commercio e sulle professioni, il secondo l’imposta 
mobiliare, permaneva così l’idea di tassare separatamente i redditi 
d’impresa rispetto ai redditi mobiliari
2
. Nella relazione che precedeva 
il progetto per l’imposta sull’industria, sul commercio e sulle 
professioni venivano esaminate tre modalità di applicazione della 
stessa che erano la tassazione sulla base delle dichiarazioni dei 
contribuenti, il metodo del contingente e l’imposizione basata sulle 
                                                          
1
 V. G. Galeotti, Le origini dell’Imposta sui redditi di Ricchezza Mobile, A. Giuffrè ed., Milano, 
1967, pg. 332 sg. 
2
 Sull’integrazione finanziaria tra la Lombardia e il Piemonte v. G. Galeotti, op. cit., pg. 350. 
LA LEGGE N. 1830 DEL 1864 
3
presunzioni
3
. Il primo metodo, considerato il più rispondente a criteri 
di semplicità e giustizia, fu scartato perché aveva dato nella pratica 
risultati scadenti, il metodo del contingente fu ritenuto inadatto per la 
difficoltà di determinazione del contingente stesso, la Commissione 
optò così per il metodo indiziario. Più interessante appare il progetto 
dell’imposta sui redditi mobiliari
4
 poiché, pur mantenendo la 
Commissione Oytana l’idea di un’imposta mobiliare come imposta sul 
reddito totale, venivano fatti alcuni passi tendenti a limitarne il campo 
di applicazione e che furono poi successivamente ripresi da altre 
commissioni. Infatti la Commissione faceva ampi cenni ad un concetto 
di imposta mobiliare capace di colpire solo i redditi non già 
assoggettati all’imposta fondiaria e all’imposta sull’industria 
commercio e professioni diventando dunque un’imposta sui soli 
capitali finanziari, inoltre il valore locativo dell’abitazione, indice 
primario per determinare la ricchezza di un contribuente, veniva 
ritenuto inadatto a rappresentare la ricchezza mobiliare intesa in questi 
termini in quanto segnale più di una ricchezza globale che parziale. 
Come detto si trattava comunque solo di un primo passo verso la 
modifica dell’imposta mobiliare. I due progetti furono presentati al 
Consiglio di Stato il quale si disse favorevole al progetto dell’imposta 
sui redditi industriali, in quanto equivalente alla precedente imposta 
                                                          
3
 Sulle modalità di applicazione dell’imposta v. G. Galeotti, op. cit., pg. 353 sg. 
NASCITA E LINEE EVOLUTIVE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA DAL 1864 AD OGGI 
4
piemontese, ma non al progetto di imposta mobiliare poiché questo 
voleva inglobare  nella mobiliare anche l’imposta personale e quella 
sulle vetture che il Consiglio voleva tenere separate
5
. Le stesse 
proposte del ministro Oytana venivano ripresentate dal suo successore 
F.S. Vegezzi a cui rispondeva una relazione di Valentino Pasini. Nella 
relazione
6
 si criticava la pluralità di imposte prevista dal Vegezzi in 
quanto eccessivi erano i pericoli di doppia imposizione soprattutto nei 
confronti della proprietà fondiaria, si ritieneva quindi necessario 
ridurre l’onnicomprensiva imposta mobiliare piemontese ad una 
imposta sulla ricchezza né industriale né fondiaria né procedente da 
pubblici stipendi e pensioni cioè in sostanza ad un’imposta sui soli 
capitali finanziari come già aveva accennato la Commissione Oytana. 
Gli aspetti più interessanti della relazione Pasini riguardavano peraltro 
l’idea di istituire un’imposta sulla rendita distinguendo le stesse in 
rendite da capitale, da lavoro e da capitale e lavoro, distinzione che in 
sostanza fu riproposta nella l. n. 1830 del 1864. Inoltre Pasini 
introduceva anche il concetto di tassazione di un reddito netto in modo 
da evitare di colpire con l’imposta il capitale, il reddito imponibile 
veniva visto come quella parte di reddito che restava dopo avere 
detratto ogni spesa necessaria alla ricostituzione e al mantenimento del 
                                                          
4
 Su questo progetto v. G. Galeotti, op. cit., pg. 356 sg. 
5
 Sui contrasti tra le proposte della Commissione Oytana e le tendenze del Consiglio di Stato 
piemontese v. G. Galeotti, op. cit., pg. 361 sg.  
6
 Sulle tesi presentate da V. Pasini nella sua relazione v. G. Galeotti, op. cit., pg 368 sg. 
LA LEGGE N. 1830 DEL 1864 
5
capitale. In sostanza Pasini proponeva di riunire in un’unica imposta 
tutte le leggi che miravano ad imporre le rendite non fondiarie. 
3. La proposta di inglobare l’imposizione del reddito d’impresa 
nell’imposta mobiliare. 
 
È solo nel 1861 che il nuovo Ministro delle finanze Pietro 
Bastogi elaborava e presentava ad un’apposita commissione 
parlamentare un progetto d’imposta sui redditi di ricchezza mobile che 
si riferiva all’imposizione degli stessi redditi a cui si sarebbe riferita 
l’imposta del 1864
7
, nel progetto si proponeva anche la 
diversificazione delle aliquote a seconda della fonte dei redditi. 
Bastogi proponeva anche la valutazione dei redditi di industrie, 
commerci e professioni sulla base della media del triennio precedente 
l’imposizione, con il che si favoriva la determinazione e 
l’accertamento di un reddito d’impresa medio e non effettivo. 
Sostituito il Ministro Bastogi con Quintino Sella, questi redasse un 
progetto di legge per l’Imposta sui redditi della Ricchezza Mobile che, 
primo tra i vari progetti di cui ho parlato, giunse alla Camera dei 
deputati il 18 marzo 1862
8
. Nella relazione che precedeva il suo 
progetto il Ministro sottolineava l’importanza della nuova Imposta di 
Ricchezza Mobile come l’unica capace di favorire il pareggio del 
                                                          
7
 Sul progetto Bastogi v. G. Galeotti, op. cit., pg. 377 sg. 
8
 Sulla presentazione del progetto Sella v. G. Galeotti, op. cit., pg. 385 e P. Clementini-C. Bertelli, 
Le leggi sulla Imposta di Ricchezza Mobile, UTET, Torino, 1917, pg. 50 vol. I. 
NASCITA E LINEE EVOLUTIVE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA DAL 1864 AD OGGI 
6
bilancio e di semplificare il sistema tributario del Paese
9
. Inoltre il 
Sella, seguendo quanto già espresso da precedenti commissioni, si 
diceva favorevole ad un’imposta sul reddito e non sul capitale in 
quanto le imposte sul capitale finivano o per ridursi ad imposte sul 
reddito o se correttamente applicate a favorire la fuoriuscita dei 
capitali dallo Stato. L’imposta in questione era vista come residuale 
rispetto all’imposta fondiaria al fine di evitare duplicazioni d’imposta. 
Il Ministro si diceva infine favorevole ad un sistema di imposizione 
basato sul metodo del contingente
10
 in quanto i bisogni finanziari dello 
Stato venivano favoriti da un sistema capace di garantire un’entrata 
certa e dove gli eventuali contrasti sulla contribuzione effettuata non 
vedevano impegnato il fisco ma solo i contribuenti tra di loro, il 
metodo doveva però essere solo temporaneo e capace di determinare 
dove si trovava effettivamente la ricchezza mobiliare del Paese 
permettendo così di passare in un secondo momento al sistema 
d’imposizione sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti. 
Sostituito peraltro il Sella con Minghetti questi non presentò un 
progetto proprio, ma fece suo quello del suo predecessore che poteva 
così continuare la sua strada in Parlamento
11
. Una forte opposizione 
era portata avanti dagli esponenti del mondo agrario preoccupati che 
                                                          
9
 Sulla relazione che precedeva il progetto di legge del ministro Sella v. P. Clementini-C. Bertelli, 
op. cit., pg. 50 sg. vol. I. 
10
 Il sistema del contingente fu abolito con il r.d. n. 3023 del 1866. 
11
 V. G. Galeotti, op. cit., pg. 386. 
LA LEGGE N. 1830 DEL 1864 
7
la nuova imposta non colpisse, come la precedente imposta mobiliare 
piemontese, anche la proprietà fondiaria
12
. Mentre l’accordo era 
unanime per quanto riguarda la separazione tra l’imposta fondiaria e 
l’Imposta sui redditi di R.M. più accesa era la discussione sulla 
sottoposizione o meno dell’industria agricola all’I.R.M. visto che 
questa non era soggetta all’imposta fondiaria. Mentre la Commissione 
della Camera sosteneva la tassazione del reddito dell’industria agraria 
esercitata dall’affittuario, la Commissione del Senato voleva tassare 
non solo l’affittuario ma anche il reddito dell’industria agraria 
esercitata dal proprietario del fondo. La soluzione che prevalse fu 
quella di imporre l’affittuario ma non il proprietario coltivatore. La 
legge n. 1830 istitutiva dell’Imposta di Ricchezza Mobile veniva 
approvata il 14 luglio 1864 sostanzialmente accogliendo il progetto 
Sella. 
                                                          
12
 Sul problema dell’imposizione dell’industria agricola v. G. Galeotti, op. cit., pg. 394 sg. 
NASCITA E LINEE EVOLUTIVE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA DAL 1864 AD OGGI 
8
L’imposta si applicava a tutti i redditi che una società o un 
individuo, italiano o straniero, aveva nello Stato. Secondo l’art. 17 le 
società in nome collettivo erano considerate come soggetti passivi del 
tributo
13
. L’imposta, che andava a colpire tutti i redditi non fondiari ed 
era quindi considerata un’imposta residuale dichiarava espressamente 
quali redditi andava a colpire all’articolo 12, questi redditi erano quelli 
procedenti da crediti ipotecari o da altri titoli permanenti, i redditi di 
durata vitalizia o temporanea ma non dipendenti dall’opera dell’uomo, 
quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un’industria 
personale e  infine quelli procedenti da industrie miste di capitale e da 
commerci
14
. Tutti i redditi dovevano essere dichiarati al lordo colle 
esenzioni e deduzioni previste dalla legge
15
, per favorire la tassazione 
di un reddito netto si chiariva che dai redditi industriali si potevano 
dedurre le spese  
                                                          
13
 Art.17 T.U. n. 4021 del 1877 : “Le società in nome collettivo saranno considerate come unico 
contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degli individui che le compongono, e salvo per 
ciascuno di essi l’obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedono a parte 
dell’interesse sociale”.  
14
 Anche l’art.6 con formulazione diversa elenca sostanzialmente gli stessi redditi indicati 
dall’art.12, vedi G. Galeotti, op. cit., pg. 408. 
15
 Secondo l’art.32 l. n. 1830 del 1864, quindi art.31 T.U. del 1877, : “I contribuenti possono 
dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da R.M. 
Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti purché ne sia pienamente giustificata la 
sussistenza e purché siano contemporaneamente accertati la persona e il domicilio dei creditori 
nello Stato. Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste 
annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente, 
se non ci sono queste condizioni i contribuenti dovranno pagare la tassa corrispondente”.  
LA LEGGE N. 1830 DEL 1864 
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inerenti alla produzione
16
, come il consumo di materie grezze e 
strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di 
vendita e simili. Non si potevano invece detrarre né l’interesse dei 
capitali impiegati nell’esercizio, fossero propri dell’esercente o presi 
in prestito, né il compenso per l’opera del contribuente, di sua moglie 
e di quei suoi figli che fossero occupati nell’esercizio ed al cui 
mantenimento era obbligato per legge quando coabitavano con il 
padre né infine le spese per l’abitazione del contribuente e della sua 
famiglia e poiché si stabiliva di calcolare i redditi di capitale e lavoro, 
come sono quelli d’impresa, secondo la media dei tre esercizi 
precedenti o se l’esercizio non avesse contato tre anni, sul più breve 
periodo di tempo che avesse durato, era dalla media del reddito che 
andava dedotta la media delle spese detraibili. 
Non era peraltro il reddito così ottenuto ad essere oggetto 
dell’imposizione in quanto il reddito imponibile si otteneva riducendo 
il reddito netto di una certa percentuale a seconda della fonte del 
reddito, ad es. i redditi di capitale e lavoro dovevano essere ridotti ai 
                                                          
16
Art.32 T.U. del 1877, prima art.15 l. n. 1830 del 1864, : “Per la classe dei redditi industriali si 
terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze 
e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili. Non 
potranno far parte di tali spese : 1) l’interesse dei capitali impiegati nell’esercizio, siano propri 
dell’esercente o tolti a imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell’articolo precedente ; 2) il 
compenso per l’opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati 
nell’esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre ; 3) la 
spesa per l’abitazione del contribuente e della sua famiglia”. 
NASCITA E LINEE EVOLUTIVE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA DAL 1864 AD OGGI 
10
6/8
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 del loro valore integrale, dandosi così vita ad una 
discriminazione qualitativa dei redditi, discriminazione fondata 
sull’idea di favorire i redditi in cui era prevalente la componente 
lavorativa poiché di più difficile realizzazione rispetto ai redditi in cui 
era prevalente l’elemento capitale. 
Per quanto riguarda le società anonime ed in accomandita per 
azioni si specificava che erano computati nel loro reddito tutte le 
somme ripartite sotto qualsiasi titolo tra i soci e quelle portate in 
aumento del capitale e del fondo di riserva ed ammortizzate o 
altrimenti impiegate anche in estinzione di debiti. 
Un’importante riforma veniva attuata da Agostino Depretis con 
la l. n. 3719 del 1867
18
 con la quale si stabiliva di commisurare 
l’imposta ai redditi dell’anno precedente, favorendo così la tassazione 
di un reddito effettivo netto e non più di un reddito medio, nonché 
equiparando l’assenza di dichiarazione alla conferma della 
dichiarazione del reddito dell’anno precedente. Peraltro questa 
innovazione fu di breve durata visto che, salvo per i soggetti tassabili 
in base a bilancio, si tornava all’accertamento biennale con la l. n. 
                                                          
17
 L’art.24 l. n. 1830 stabiliva le modalità del passaggio dal reddito dichiarato al reddito 
imponibile : 1) I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo sono tassati al loro valore 
integrale 2) i redditi temporari misti in cui concorrono il capitale e l’opera dell’uomo vengono 
tassati per i 6/8 del loro valore integrale 3) i redditi professionali, gli stipendi e quelli in cui non 
concorrono né il capitale né l’opera dell’uomo (vitalizi, pensioni) sono tassati per i 5/8 del loro 
valore integrale, vedi G. Galeotti, op. cit., pg. 410. 
18
 Sulla riforma di Depretis v. G. Galeotti, op. cit., pg. 425 e P. Clementini-C. Bertelli, op. cit., pg. 
87 vol. I. 
LA LEGGE N. 1830 DEL 1864 
11
3903 del 1877
19
 ripristinando così il sistema di tassazione di un 
reddito medio, sistema rimasto in vigore fino alla riforma Vanoni 
degli anni cinquanta. I soggetti tassabili in base a bilancio e cioè le 
società anonime, in accomandita per azioni, gli istituti di credito e le 
casse di risparmio che non avevano l’obbligo di compilare bilanci 
consuntivi semestrali erano tassati per il reddito complessivo prodotto 
e che risultava dal bilancio antecedente l’anno della dichiarazione.         
                                                          
19
 V. G. Galeotti, op. cit., pg. 435.