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all’interno dei laboratori
1
 dell’Università. 
Una delle più importanti misure per la protezione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori introdotta dal D.Lgs 626/94 è la valutazione dei 
rischi, essa rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di 
tutela e salute dei lavoratori.  
Il D.Lgs. 626/94 prevede fra le misure di tutela l’ “ Informazione e 
Formazione” ( Art. 3 comma 1 lettera s [D.Lgs 626/94])  e “ L’eliminazione 
dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progetto tecnico 
e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo” ( Art.3 comma 1 lettera 
b [ D.Lgs 626/94] ). 
Uno dei possibili metodi per la “ Riduzione al minimo dei rischi” è l’utilizzo 
delle procedure. 
Le procedure permettono di identificare con esattezza le modalità con cui 
devono essere effettuate le operazioni al fine di prevenire o ridurre i rischi 
legati alla sicurezza. 
In questo lavoro di tesi andremo a progettare le procedure di lavoro per i 
Laboratori situati all’interno del “Dipartimento di Sistemi Elettrici e 
Automazione “ denominati “ Laboratorio Misure ed Informatica“ e “ 
Macchine Statiche e Rotanti “. 
Il Laboratorio “ Misure ed Informatica “ è situato al primo piano del 
Dipartimento di “ Sistemi Elettrici ed Automazione”. 
All’interno di esso vengono svolte attività di didattica, di ricerca e di 
servizio le quali comportano l’utilizzo di macchine, di apparecchi ed 
attrezzature di lavoro. 
All’interno del Laboratorio è presente un soppalco che viene utilizzato 
prevalentemente come magazzino per lo stoccaggio delle attrezzature di 
lavoro, l’accesso è garantito da una scala a chiocciola. Il Laboratorio è 
frequentato dal : Personale strutturato del dipartimento, Studenti e Ospiti 
occasionali. 
                                                 
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 Laboratorio [ Art 2 comma 3 D. Interministeriale 363/98: Sono considerati laboratori i luoghi o gli 
ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di 
macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, 
ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti 
ove si svolgono attività  al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne 
archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di 
ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del 
rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale 
funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria  
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Le attrezzature presenti in laboratorio sono: 
o N° 9 armadi con strumentazione elettrica ed elettronica 
o N° 4 tavoli per l’esecuzione di misure e prove 
o N° 6 banconi di lavoro da quattro posti 
o N°12 PC ( 2 per bancone, più due PC di servizio ) 
o N° 24 sedie  
o N° 1 cattedra con sedile per docente 
o Attrezzatura per videoterminale e due schermi a pareti avvolgibili, 
lavagna luminosa, proiettore video. 
In allegato D è riportato la planimetria dove è sito il laboratorio. 
Il laboratorio Macchine Statiche e Rotanti è situato al piano terreno del 
Dipartimento “ Sistemi Elettrici ed Automazione “, all’interno di esso 
vengono svolte attività didattica , di ricerca e di servizio le quali comportano 
l’utilizzo di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro. 
L’ingresso ad esse è garantito da una porta antipanico che permettono di 
defluire in caso di pericolo. 
Internamente al laboratorio è possibile individuare tre zone: 
o Zona A Area Azionamenti 
o Zona B Area Didattica 
o Zona C Area Macchine Rotanti 
L’area didattica è separata dall’area macchine rotanti da una parete in vetro 
antisfondamento fissata in una struttura metallica e provvista di porta di 
emergenza; inoltre separata dall’area azionamenti da una parete in muratura 
provvista di apertura senza porta.  
Le attrezzature presenti all’interno del Laboratorio sono: 
Zona A:  
o Armadio contenente n. 5 batterie da 2 v, 580 Ah 
o Convertitore AC/DC-DC/AC 12KVA 380Vac, 240 Vdc 
o Convertitore AC/DC 14 KW 380 Vac, 7 Vdc,  2000 Adc 
o Tavolo di lavoro per esperimenti su piccoli azionamenti 
o Tavolo di lavoro con PC 
o Armadio per la custodia di piccoli azionamenti e attrezzi 
Zona B 
o Apparecchiatura per videoproiezioni 
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o Classificatore 
o Postazione PC 
Zona C 
o N.9 macchine elettriche rotanti di diversa tipologia e potenza, distribuite 
su 3 canali in muratura, come da pianta allegata 
o N 1 convertitore statico AC/DC e DC/AC di energia elettrica 
o N. 1 convertitore statico AC/DC di energia elettrica  
o N.1 quadro elettrico 
Il laboratorio è frequentato da: Personale Tecnico, Docenti, Tesisti , 
Dottorandi e studenti ( solo zona B). 
In allegato D è riportato la planimetria dove è sito il laboratorio. 
 
 
La tesi è stata sviluppata mettendo in evidenza nel primo capitolo quali sono 
le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori introdotte  
dal D.Lgs. 626/94. 
Nel secondo capitolo viene affrontato il problema della ripartizione delle 
responsabilità prevenzionali e di sicurezza di soggetti appartenenti alla 
struttura organizzativa universitaria. Successivamente viene anche definita 
la struttura organizzativa per la sicurezza adottata dall’ateneo pisano. 
Nel terzo capitolo si affrontano il problema della progettazione di un 
intervento di formazione inoltre messe in evidenza le informazioni che 
devono essere scambiate e come realizzare il piano di formazione dei 
soggetti operanti nei laboratori “ Misure ed Informatica “ ed “ Macchine 
Statiche e Rotanti “. 
Nell’ultimo capitolo viene eseguito il progetto delle Procedure di lavoro per 
i laboratori “ Misure ed Informatica “ ed “ Macchine Statiche e Rotanti “. 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
Capitolo I 
 
 
Misure per la tutela della 
salute e per la sicurezza dei 
lavoratori 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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Introduzione  
Il Decreto Interministeriale 363/98  stabilisce all’Art.1 che :  “ Le norme di 
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e sue modificazioni ed 
integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di 
assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle 
università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie 
sedi che presso sedi esterne” questo comporta che le norme previste dal 
D.Lgs.626/94 devono essere applicate anche all’interno del Laboratorio “ 
Misure ed Informatica “ ed “ Macchine Statiche e Rotanti “. 
Prima di descrivere l’analisi della struttura organizzativa per la sicurezza 
dell’Università andiamo a trattare nel seguente capitolo i contenuti del 
D.Lgs 626/94. 
 
1.1. Decreto Legislativo 626/94 
 
Il Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 [Appendice C] 
(pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale il 12 
novembre 1994) recepisce in Italia 8 direttive della CEE finalizzate a 
promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttiva Oggetto della direttiva 
 
89/391/CEE 
Direttiva quadro 
89/654/CEE 
Luoghi di lavoro 
89/655/CEE 
Attrezzature di lavoro 
89/656/CEE 
Dispositivi di protezione 
individuali 
90/269/CEE 
Movimentazione manuale dei 
carichi  
90/270/CEE 
Videoterminali 
90/394/CEE 
Agenti cancerogeni 
90/697/CEE 
Agenti biologici 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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Il D.Lgs. 626/94 e il decreto correttivo non comportano l’eliminazione della 
normativa precedente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, bensì la 
integrano e la completano per determinati aspetti, mirando soprattutto ad 
una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della 
sicurezza sul lavoro. 
All’interno del D.Lgs 626/94 viene stabilito che spetta alle aziende la 
responsabilità di individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza, 
ma soprattutto di programmare e  di gestire le misure di prevenzione, di 
coinvolgere i lavoratori nel processo valutativo, di informarli e formarli, di 
assicurare un’adeguata sorveglianza medica dov’è necessario. All’ente 
pubblico spetta di assistere le aziende, fornire ove possibile la consulenza 
necessaria, controllare l’attuazione di quanto è previsto dalla legge, 
facendosi promotore e garante dei processi di prevenzione all’interno delle 
aziende. Per il corretto svolgimento delle attività preventive aziendali sono 
quindi previste nuove figure e nuovi compiti, ed anche un nuovo ruolo per i 
lavoratori. 
Le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 626/94 possono essere riassunte in: 
 
• Istituire in azienda un sistema di gestione permanente e organico 
diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante 
dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
mediante: 
• La PROGRAMMAZIONE delle attività di prevenzione, in coerenza 
a principi e misure predeterminate; 
• L’INFORMAZIONE, la FORMAZIONE e la CONSULTAZIONE 
dei lavoratori e dei loro rappresentanti; 
• L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PREVENZIONE, i 
cui compiti sono espletati da una o più persone designate dal datore 
di lavoro e al cui coordinamento è designato il Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione 
• Considerazione dei pericoli e rischi legati a determinate attività 
lavorative: videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, 
esposizione ad agenti cancerogeni e biologici ed introduzione del 
controllo medico anche per queste categorie. 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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Questo decreto riafferma il diritto alla tutela della salute dei lavoratori ed 
obbliga il datore di lavoro, tra le altre cose, ad effettuare l’analisi e la 
valutazione dei rischi esistenti nell’azienda. 
Andiamo ora ad esaminare i soggetti coinvolti ed i loro obblighi. 
 
1.1.1. Soggetti interessati dal D.Lgs. 626/94 e i loro 
obblighi 
 
All’ interno del decreto legislativi sono menzionati dei soggetti ed ognuno 
di essi ha degli obblighi; andiamo ad esaminare in modo distinto il Datore di 
Lavoro e i Lavoratori. 
DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione 
dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità 
produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29 [Appendice C] , per datore di lavoro s’intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad 
un ufficio avente autonomia gestionale; 
Vediamo ora, in modo più dettagliato, quali sono gli obblighi del Datore di 
Lavoro.  
• Osservare le norme generali di tutela, in accordo con la normativa 
vigente, norme di buona tecnica, ecc..; 
• Valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi 
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari; 
All’esito della valutazione, il datore di lavoro deve elaborare un 
documento contenente : 
 
™ Una relazione sulla valutazione dei rischi (specificandone i 
criteri adottati); 
™    L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei 
dispositivi di protezione individuale; 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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™  Il programma delle stesse al fine di garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza 
™ Designare il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione; 
™ Nominare il medico competente nei casi stabiliti dalla 
normativa; 
™ Adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori: 
™ Designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di 
prevenzione incendi; 
™ Aggiornare le misure di prevenzione; 
™   Fornire ai lavoratori i necessari DPI; 
™   Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle 
norme vigenti; 
™   Istruire i lavoratori affinché, in caso d’emergenza, abbandonino 
la zona pericolosa 
™ Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività 
nel caso in cui persista un pericolo grave e immediato; 
™ Tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli 
infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di 
almeno un giorno; 
™ Custodire, presso l’azienda, la cartella sanitaria del lavoratore 
con salvaguardia del segreto professionale, consegnandone una 
copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di 
lavoro o quando lo stesso ne fa richiesta. 
 
 
LAVORATORE: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un 
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con 
rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci 
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro 
attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di 
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale 
avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed 
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si 
faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente 
periodo non sono computati ai fini della determinazione del numero di 
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; 
Vediamo ora, in modo più dettagliato, quali sono gli obblighi dei 
Lavoratori.  
 
• Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono 
ricadere gli effetti delle sue azioni; 
• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva 
ed individuale; 
• Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, 
le sostanze pericolose, i DPI ecc..; 
• Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui 
vengono a conoscenza; 
• Non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione; 
• Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. 
 
 
1.1.2. Formazione ed informazione dei  Lavoratori 
 
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’obbligo, da parte del datore 
di lavoro, di formare ed informare i lavoratori in modo da garantire loro un 
corretto svolgimento delle attività assegnate. Vediamo in modo più 
approfondito questi due concetti. 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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1.1.2.1. Obbligo di informazione dei lavoratori 
 
Solo mettendo il lavoratore in condizione di conoscere tutte le possibili 
situazioni di pericolo connesse alla sua attività lavorativa si può iniziare a 
coinvolgerlo nel complesso meccanismo della prevenzione degli infortuni. 
L’informazione ai lavoratori deve essere data su: 
• I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione 
all’attività complessiva dell’azienda; 
• Le misure di prevenzione e protezione adottate; 
• I rischi specifici ai quali è esposto in relazione all’attività svolta, alle 
normative sulla sicurezza vigenti ed alle disposizioni aziendali in 
materia 
• L’informazione deve essere ripetuta ogni qual volta si verifichino dei 
cambiamenti significativi dell’assetto lavorativo dell’azienda. 
 
1.1.2.2. Obbligo di formazione dei lavoratori 
 
La formazione dei lavoratori concerne tre diverse categorie: quella dei 
lavoratori, quella degli addetti all’emergenza (antincendio, pronto soccorso 
ed evacuazione) e quella dei RLS. L’obbligo di assicurare la formazione è a 
carico del datore di lavoro e la sua inadempienza è sanzionata. In generale, 
la formazione dei lavoratori deve essere data tenendo conto dell’ambiente di 
lavoro e delle mansioni svolte e deve avvenire al momento dell’assunzione, 
del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove 
tecnologie o attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati pericolosi. 
Con decreto dei Ministri della Sanità e del Lavoro sono stati stabiliti i 
contenuti minimi di formazione per i lavoratori e i RLS. 
 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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1.1.3. Valutazione dei Rischi 
 
Con il termine VALUTAZIONE DEI RISCHI si indica la procedura 
basilare e importantissima che costituisce l’adempimento principale previsto 
dalla normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 626/94 l’obbligo di valutazione dei 
rischi e di assunzione di misure di prevenzione efficaci era già previsto 
indirettamente da norme generali quali la Costituzione e il Codice Civile. In 
particolare: 
• l’art. 14 della Costituzione stabilisce che “l’iniziativa economica è 
libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 
da recar danno alla sicurezza…”;  
• l’art. 2087 del Codice Civile stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad 
adottare nell’ esercizio dell’impresa le misure che secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a 
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di 
lavoro”.  
Certo è che solo in casi sporadici, per lo più nelle grandi e medie imprese, 
venivano effettuate serie ed adeguate “valutazioni dei rischi” da lavoro; ciò 
accadeva, ad esempio se vi erano stati infortuni con conseguenti indagini 
volte ad evidenziarne le cause. 
La novità introdotta all’entrata in vigore del D.Lgs 626/94 sulla prevenzione 
e sulla sicurezza la novità introdotta con il recepimento delle Direttive 
Europee sulla prevenzione e sulla sicurezza consiste nel fatto che il datore di 
lavoro è sostanzialmente obbligato a documentare di aver effettuato il 
complesso delle azioni che definiscono la valutazione dei rischi, che in 
definitiva costituiscono una specie di autocertificazione dell’azienda ai fini 
della sicurezza. 
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 626/94 [Appendice C] il datore 
di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il 
documento ad esso relativo, in collaborazione con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in 
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del 
rappresentante per la sicurezza. 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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1.1.3.1. Il Rischio 
 
All’interno del D.Lgs.626/94  compare il concetto di rischio il quale è 
definito da “ ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO ALLA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DA LAVORO “ come  RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il 
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; 
dimensioni possibili del danno stesso. 
Essi possono essere classificati in : 
• RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica): strutturali, 
meccanici, incendi, esplosioni… Hanno frequenza elevata, 
costituendo la maggior percentuale degli infortuni. 
• RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale): 
™ Agenti chimici: aerosol, liquidi, gas e vapori… 
™ Agenti fisici: meccanici, termici, elettrici, radiazioni, rumore… 
™ Agenti biologici: batteri, virus, funghi… 
Sono rischi molto frequenti, spesso con carattere di continuità e con danni 
molto variabili (da lievi disturbi a patologie mortali) in funzione dell’agente 
e della persona esposta 
• RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA (legati 
all’organizzazione): fattori psicologici, fattori ergonomici, 
organizzazione del lavoro… 
 
1.1.3.2. Azione di prevenzione e protezione 
 
Le metodologie per diminuire il rischio insito in alcune operazioni che 
devono essere svolte si basano su: 
• AZIONE DI PREVENZIONE: tesa ad impedire che l’evento 
dannoso si verifichi (mira a ridurre la probabilità P); 
• AZIONE DI PROTEZIONE: tesa a ridurre i danni a cose o persone 
(mira a ridurre il danno D). 
Al fine di stabilire il miglioramento dei livelli di protezione dei lavoratori, si 
segnala l’opportunità che vengano distinti gli interventi di prevenzione 
intesi come “insieme delle misure di sicurezza atte ad impedire il verificarsi 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
 14
di eventi dannosi” dagli interventi di protezione, e cioè “dall’insieme delle 
misure di sicurezza atte alla minimizzazione del danno, nel momento in cui 
si verifica (o si può determinare) l’evento dannoso”. 
Secondo tale concezione, identificato il rischio, esso può essere ridotto 
limitando la gravità del danno ma lasciando invariata la probabilità che si 
verifichi l’evento. Questo intervento sarà definito di “protezione” mentre 
l’intervento di “prevenzione” agisce invece riducendo la probabilità di 
accadimento fino a renderla estremamente bassa senza limitare la gravità 
dell’evento stesso. 
Ne consegue che la logica di attuazione del documento conclusivo e quindi 
delle bonifiche da attuare deve necessariamente prevedere un sistema 
integrato di prevenzione e protezione, adattandosi la seconda quando la 
prima non potrà essere attuata oltre un certo livello. 
 
1.1.3.3. Tappe logiche di ogni modello di 
valutazione dei Rischi 
 
Al fine di una sua corretta collocazione temporale e maggiore 
rappresentatività delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi va 
fatta precedere da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dell'attività 
lavorativa (produzione di beni o di servizi, di serie o per campagne, 
produzione conto terzi ecc. e relativa variabilità delle lavorazioni in 
relazione al variare della produzione...) con particolare riferimento 
all'esistenza di attività di servizio alla produzione (pulizia, manutenzione...) 
od occasionali (guasti, riattivazione di impianti...); non dovrà essere 
trascurata la considerazione di prestazioni eventualmente erogate dai 
lavoratori all'esterno dell'abituale luogo di lavoro (montaggi, riparazioni...) 
come pure la possibilità di presenza sul luogo di lavoro di dipendenti di altre 
aziende o di utenti. Un'ulteriore fase da non trascurarsi è l’acquisizione e 
l’organizzazione di tutte le informazioni e le conoscenze già disponibili su 
elementi utili a connotare i fattori di rischio e/o gli eventuali danni riferibili 
al lavoro. 
Le fasi per la conduzione della valutazione sul rischio e la redazione del 
documento possono essere riassunti nei seguenti punti: 
Capitolo  1                                                              Misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori 
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• Identificazione dei fattori di rischio 
• Identificazione dei lavoratori esposti 
• Valutazione dei rischi 
• Verifica della disponibilità di misure tecniche, organizzative, 
procedurali, per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di 
esposti 
• Redazione del documento sull’attività svolta 
• Definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della 
valutazione 
 
Identificazione dei fattori di rischio 
 
La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall’attività lavorativa e che 
risultino ragionevolmente prevedibili: vanno quindi conciliate le 
contrapposte esigenze di “esaustività” della valutazione e della 
identificazione dei principali problemi di prevenzione, peculiari della 
specifica attività produttiva, su cui concentrare l’analisi. 
Gli orientamenti comunitari indicano di agire con il seguente procedimento: 
“valutazione complessiva per separare i rischi in due categorie: quelli ben 
noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo...e rischi 
per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato. Questa fase può 
comportarne altre se si deve applicare un sistema più sofisticato di 
valutazione dei rischi a situazioni effettivamente complesse.” 
L’identificazione dei fattori di rischio sarà guidata dalle conoscenze 
disponibili su norme di legge e standard tecnici, dai dati desunti 
dall’esperienza e dalle informazioni raccolte, dai contributi apportati da 
quanti, a diverso titolo, concorrono all’effettuazione della stessa 
valutazione: responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, altre 
figure che possono essere utilmente consultate nel merito (lavoratori, 
preposti, dirigenti...). 
Questo procedimento consentirà di identificare i pericoli non soltanto in 
base ai principi generalmente noti, ma anche all’esistenza di fattori di 
rischio peculiari delle condizioni in cui ha luogo l’attività lavorativa.