beni coinvolti nei conflitti armati, per avere i primi documenti che contemplassero i 
bisogni dei beni culturali in tempi pacifici si e dovuto aspettare il XXº secolo. 
 
La tutela dei beni culturali in ambito internazionale e’ una materia complessa, che si e’ 
evoluta gradualmente imparando dalle proprie mancanze e lacune. Questa tesi di laurea 
si prefigge il preciso compito di offrire una visione sistematica e completa della materia 
in oggetto, passando dalla sua genesi storica ai campi specifici che la compongono, 
finendo con la presentazione delle principali organizzazioni internazionali che se ne 
occupano. Il fine e’ quello di individuare i bisogni del patrimonio culturale e le 
possibilità concrete per la sua preservazione. Il secondo obiettivo consiste nel valutare 
l’efficacia delle misure giuridiche adottate fino ad ora cosi come tentare una previsione 
sulla loro evoluzione futura. 
 
La presente tesi di laurea si pone come obiettivo rispondere alle seguenti domande: 
 Come si e’ svolta l’evoluzione della protezione giuridica dei beni culturali in 
ambito internazionale?  
 Qual’e’ il significato dei seguenti termini: patrimonio culturale, tutela 
internazionale, internazionalismo culturale, patrimonio culturale mondiale?  
 Quali sono gli obiettivi della tutela internazionale dei beni culturali?  
 Come si tutela il patrimonio culturale durante i conflitti armati?  
 Quali sono i problemi legati al traffico internazionale di opere d’arte? 
 Come si svolge la restituzione dei beni culturali e quali contratti internazionali la 
sanciscono?  
 Quali campi giuridici sono sanciti dagli atti giuridici dell’UE?  
 Cosa sanciscono la Convenzione Europea sulla tutela del patrimonio 
archeologico e la Convenzione Europea sulla tutela del patrimonio 
architettonico?  
 Quali organizzazioni internazionali, governative e non, si occupano della tutela 
dei beni culturali? Qual’e’ il loro ruolo?  
 Quali sono i rimanenti contratti internazionali che compongono la tutela 
internazionale dei beni culturali e cosa prevedono?  
 
14
Per l’apprendimento, l’analisi e l’interpretazione dei dati durante il processo di ricerca 
necessitiamo di differenti tecniche e strumenti. Per la mia ricerca si palesano come piu 
appropriate le seguenti tecniche: il lavoro con la bibliografia disponibile sull’argomento 
e l’analisi dei trattati internazionali. L’obiettivo del lavoro con la le pubblicazioni 
reperibili e quello di studiare i vari campi di interesse giuridico e la loro sistemazione in 
un unico contesto. Con l’analisi dei trattati internazionali cerchero invece di tracciare un 
quadro chiaro riguardo alla loro utilita’ e completezza.  
 
Come gia’ accennato, siamo debitori verso il futuro del mondo di ieri. E’ preciso 
compito di tutti, e principalmente di chi ha in mano gli strumenti per farlo, sostenere 
questa battaglia conto il degrado, le ritorsioni belliche, il vandalismo, il traffico illegale 
e soprattutto contro l’ignoranza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
1. LA STORIA DEI BENI CULTURALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 
 
»Statuae nec in toto mutae sunt, quando a furibus percussae custodes videntur 
tintinnibus ammonere.«. 
 
                                                                      Cassiodoro (Variae VII, 13) 
 
La storia dei beni culturali e’ indissolubilmente legata a quella delle guerre e dei 
conflitti armati. Se da un lato le guerre rappresentavano un mezzo per l'ampliamento del 
territorio nazionale e la neutralizzazione di popoli nemici, le ritorsioni contro i beni 
culturali di questi ultimi avevano una valenza principalmente simbolica ed economica. 
Deturpare i segni di una cultura significava esprimere il proprio disprezzo e di 
superiorità nei suoi confronti. Oltre a ciò, il patrimonio culturale del paese vinto e 
occupato rappresentava il bottino di guerra dei vincitori e parte della ricompensa per i 
soldati. Prima dell'ottocento, i beni culturali di valore (in oro o in argento) e le opere 
d'arte erano soggetti a preda bellica, danneggiati nei combattimenti o usati come 
risarcimento dei danni di guerra.1 
 
L'interesse da parte della Comunità internazionale nei confronti dei beni culturali e’ 
perciò maturato parallelamente al susseguirsi dei conflitti e dei loro effetti devastanti. 
La disciplina della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e stata 
codificata in varie convenzioni, dalla fine dell'ottocento fino ai nostri giorni.2 
 
Nel 1833 fu emesso il regolamento piemontese Albertino (di re Carlo Alberto) e nel 
1863 negli Stati Uniti le Lieber's instructions. Questi due documenti non si occupano 
della difesa dei beni culturali come di una categoria speciale e a parte, pero’ 
introducono alcuni principi fondamentali da osservare durante i conflitti (per es. il 
divieto di saccheggio) che serviranno più avanti come modello ai regolamenti militari di 
molti paesi d'Europa. Lo zar Alessandro II di Russia nel 1874 aveva ripreso, infatti, 
proprio le Lieber's Instructions nella Dichiarazione di Bruxelles, proponendo che tutti i 
regolamenti militari dei popoli civili da lì in avanti adottassero quelle norme, entrate poi 
                                                                            
1
 Ravasi, Carcione, Patrimonio in pericolo. I beni culturali tra salvaguardia e valorizzazione, Edizioni 
Nagard, Milano, 2003, str. 185 
2
 Antonio, Lanzaro Antonio, Pecoraro Maria Luisa, Legislazione Internazionale e Comunitaria dei Beni 
Culturali, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2005, str. 29 
16
nel diritto consuetudinario della guerra. I tempi per un tale progetto non erano ancora 
maturi e nessun capo di Stato europeo volle essere il primo a firmare la Dichiarazione 
senza l'assicurazione di rigide condizioni di reciprocità. Fu invece istituito un comitato 
internazionale di giuristi, incaricato di studiare le regole della guerra da proporre ai 
regolamenti militari. I lavori del comitato si conclusero nel 1880 con il Manuale di 
Oxford riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre, destinato a fare da esempio 
per i futuri regolamenti in materia.3 
 
Il 29 luglio 1899 venne approvata la Convenzione dell'Aja sugli usi della guerra 
terrestre, che prevedeva l'obbligo di provvedere con misure di sicurezza adeguate alla 
salvaguardia di edifici consacrati (ai culti, alle arti ed alle scienze) e di monumenti 
storici, se non venivano al contempo usati per scopi militari. La convenzione proibiva 
categoricamente ogni furto, saccheggio o razzia e vietava di attaccare o bombardare 
centri urbani privi di difese.4 
 
Ben 55 anni più tardi venne approvata la Convenzione dell'Aja per la protezione dei 
beni culturali in caso di conflitto armato (il 14 maggio 1954), che introdusse tre nuovi 
concetti:  
o Il bene culturale non appartiene né allo Stato né all'individuo che lo detiene, ma 
all'umanità intera e per essa deve essere protetto e conservato; 
o il bene culturale non e’ più oggetto di saccheggio o moneta di scambio (per il 
pagamento dei danni di guerra), ma e’ anch’esso una vittima della guerra; 
o il bene culturale deve essere identificato con una segnaletica internazionale 
unificata (Scudo blu, ripetuto tre volte).5 
 
Assieme alla convenzione vennero introdotti anche un Regolamento (definisce le regole 
per l'iscrizione nel registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale) ed 
un Protocollo (stabilisce le norme che impediscono l'esportazione illecita di beni dal 
territorio occupato e regolano le richieste di restituzione una volta cessate le ostilità). Il 
Secondo Protocollo alla convenzione venne poi approvato nel 1999 con lo scopo di 
migliorare la protezione ed istituire una protezione rinforzata per alcuni tipi di beni 
culturali. 
                                                                            
3
 Ravasi, Carcione, n.d., str. 86 
4
 Petrič Magdalena, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, Ljubljana, 2000,str. 8 
5
 Ravasi, Carcione, n.d., str. 191 
17
 Riguardo ai beni culturali nell'ambito internazionale, si e’ progressivamente venuta a 
formare una distinzione tra la tutela in tempo di guerra e la tutela in tempo di pace.6 
Mentre la prima venne introdotta nei testi dei regolamenti militari gia secoli fa, la 
seconda fece la propria apparizione con il diffondersi dell'idea che gli Stati debbano 
proteggere i propri beni culturali ancora prima che il conflitto abbia inizio, per poter 
avere una tutela efficace. Durante la prima guerra mondiale si e’ constatato infatti che i 
monumenti hanno subito danni molto più gravi nei Paesi in guerra dall'inizio, che  in 
quelli subentrati nel conflitto più tardi, avendo questi più tempo per prepararsi. 
 
In tempo di pace sono attuali principalmente i problemi in campo di traffico illecito di 
opere d'arte, di restituzione dei beni trafugati o illecitamente esportati e della protezione 
di patrimoni culturali specifici (archeologico, sommerso, ecc.). In ordine cronologico 
queste problematiche vengono affrontate dai seguenti documenti internazionali: 
- 1969: Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico 
- 1970: Convenzione UNESCO sui mezzi per impedire e vietare l'importazione, 
l'esportazione e il trasferimento illecito di beni culturali 
- 1972: Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e 
naturale mondiale 
- 1982: Convenzione di Montego Bay sulla protezione del patrimonio culturale 
sommerso 
- 1985: Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa 
- 1995: Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati 
- 2001: Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale sommerso 
- 2001: Dichiarazione sul patrimonio culturale sottomarino del Mar Mediterraneo 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
6
 M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 8 
18
2 LE NOZIONI ESENZIALI 
2.1 LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN AMBITO INTERNAZIONALE 
                  »Potremo saldare il nostro debito con il passato solo se riusciremo ad  
essere creditori del futuro.« 
 
                                                                    Federico Mayor Zaragoza7 
 
Il Diritto internazionale e’ un sistema di norme e principi fondamentali, con i quali 
vengono definiti i diritti ed i doveri dei soggetti nei loro rapporti reciproci nell'ambito 
della comunità internazionale.8 Nel caso il contenuto di tali rapporti riguardi la tutela 
del patrimonio culturale, e’ possibile parlare di legislazione internazionale della tutela 
dei beni culturali. 
 
In ogni sistema giuridico, i soggetti sono portatori di diritti e doveri, che vengono loro 
riconosciuti dal sistema stesso. Inoltre, i soggetti devono avere anche la capacita’ di 
assolvere ai propri doveri e di esigere il rispetto dei propri diritti. I soggetti del diritto 
internazionale agiscono secondo le norme del diritto internazionale e sono allo stesso 
tempo direttamente sottomessi ad esso.9 
 
2.2 IL PATRIMONIO CULTURALE 
Secondo l'articolo 2 della Legge per la tutela dei beni culturali slovena (Zakon o varstvu 
kulturne dediščine), i beni culturali sono definiti come: aree o complessi, costruzioni o 
stabili di diversa fattura, oggetti o gruppi di oggetti ovvero tutti i lavori materializzati e 
conservati che rappresentano il risultato della creatività dell'Uomo e delle sue molteplici 
attività, dell'evoluzione della società e dei suoi processi, caratteristici per i singoli 
periodi nello spazio nazionale e non, la tutela dei quali, per la loro importanza storica, 
culturale e civile, e da considerarsi di interesse pubblico.10 
 
La peculiarità della disciplina di questa materia sta pero’ proprio nel fatto che essa non 
viene in contatto con una sola sfera legale e culturale, ma agisce nell'ampio spazio 
                                                                            
7
 Il Patrimonio dell'Umanita, Volume 1, Istituto Geografico De Agostini, UE, 1999, str. IX 
   Federico Mayor Zaragoza –Generalni direktor UNESCO 1987 to 1999 
8
 Turk, Danilo, Temelji mednarodnega prava, Založba GV, Ljubljana, 2007, str. 19 
9
 M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 5 
10
 Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08 z dne 15. 2. 2008) 
19
aperto della comunità internazionale. La definizione del patrimonio culturale in ambito 
internazionale deve perciò assolvere a criteri e bisogni di diverse tradizioni giuridiche e 
differenti concetti di patrimonio culturale nelle singole nazioni. 
 
Nessuna definizione riguardante l'oggetto della tutela e’ giunta fino ad ora ad un 
consenso globale. Frattanto, ogni Stato decide autonomamente l'estensione del 
patrimonio culturale sul proprio territorio. Il concetto di patrimonio culturale varia da 
uno Stato all'altro, per questa ragione ogni trattato internazionale definisce il proprio 
campo di applicazione, specificando cosa intende per bene, monumento e patrimonio 
culturale.11 
 
Trova un’approvazione generale l'idea che il patrimonio culturale dell'Umanità sia 
costituito dall'insieme di tutti i beni culturali. Di conseguenza, la domanda successiva 
non può che essere cosa sia un bene culturale e se la sua definizione sia di fatto 
possibile e sopratutto necessaria. G. Reicheilt e’ dell'avviso che il concetto di bene 
culturale deve rimanere aperto e dinamico: e’ perciò indesiderata ogni definizione 
universale ed oppressiva. Di parere simile e anche L. Prott, il quale asserisce che una 
definizione per scopi circoscritti all'attuazione di ogni singolo documento internazionale 
sia il massimo risultato ottenibile nell'attuale situazione di diversità culturale e delle sue 
manifestazioni.12 
 
Il termine »patrimonio« nel senso di patrimonio culturale, venne usato per la prima 
volta nella Convenzione Europea per la tutela del patrimonio archeologico, adottata nel 
1969 da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.13 
 
E’ interessante il punto di vista di David Lawenthal, che percepisce il »patrimonio« 
come un'eredita’, qualcosa di obbligatorio che riceviamo, volendolo o meno. Il 
patrimonio culturale definisce la nostra identità e la nostra appartenenza ad una 
famiglia, una comunità o a un popolo. 14 
                                                                            
11
 M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 6 
12
 Petrič, Magdalena, Kulturna dediščina kot skupna dediščina človeštva, Magistrska naloga, Ljubljana, 
1998, str. 34 
13
 M. Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, n.d., str. 6 
14
 Ledinek, Nina, Pravno varstvo kulturne dediščine, diplomska naloga, Maribor, 2006, str. 8 
20