L’impresa (cenni)
                                    "L’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi". 
Affinché ricorra la figura dell’imprenditore è necessario che concorrano diversi requisiti:
-    L’esercizio di un’attività produttiva di beni o servizi
-    La professionalità dell’esercizio dei beni e servizi, cioè che l’esercizio sia continuativo ed esclusivo
-    L’economicità dell’attività svolta, che si ha quando viene gestita con metodo economico, cioè perseguendo una politica idonea a consentire quanto meno la copertura dei costi con i ricavi.
Il codice distingue l’imprenditore in base:
-    All’oggetto dell’impresa: imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
-    Alla dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore, medio-grande imprenditore e grande imprenditore
L’attività di impresa può essere svolta da una persona fisica (impresa individuale) o da enti associativi (impresa collettiva).
Si ha impresa sociale quando:
-    L’attività di produzione o scambio ha ad oggetto beni o servizi di utilità sociale
-    L’organizzazione che esercita l’attività di impresa sociale è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro
Lo statuto degli imprenditori può essere:
-    Generale: regola tutte le tipologie di imprenditori
-    Commerciale: comprende la disciplina dell'azienda, della concorrenza, dei consorzi e della tutela della concorrenza
Le società si distinguono:
-    In base allo scopo, in società lucrative e società cooperative
-    In base all’oggetto, in società commerciali e società non commerciali
-    Secondo il rilievo che assumono le persone dei soci, in società di persone e società di capitali
I caratteri fondamentali delle procedure concorsuali sono: l’universalità, perché colpiscono il patrimonio dell’imprenditore nella sua interezza, e la concorsualità, perché sono predisposte nell’interesse di tutti i creditori. Il nostro ordinamento giuridico conosce oggi 5 distinte procedure concorsuali:
-    Il fallimento
-    Il concordato preventivo
-    La liquidazione coatta amministrativa
-    L’amministrazione straordinaria
-    L’amministrazione straordinaria speciale
Nessuna di queste procedure è disciplinata all’interno del codice civile
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Marco D'Andrea
[Visita la sua tesi: "La Statistica nel Betting"]
 - Facoltà: Economia
 - Corso: Economia e Finanza
 - Esame: Istituzioni di diritto privato
 - Docente: E. Tanzarella
 
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