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La Giurisdizione Ordinaria


Nella concezione originaria del c.p.c. la giurisdizione era un privilegio assoluto della sovranità nazionale fondato sulla distinzione tra cittadino e straniero. Ovviamente la giurisdizione italiana era quella che si esercitava sul cittadino e che si poteva esercitare sullo straniero solo a determinate condizioni (della territorialità, presenza dello straniero sul territorio nazionale). Inoltre, questa, era una giurisdizione che:
- non riconosceva rilevanza alla pendenza di un processo di fronte a un giudice straniero;
- non riconosceva automaticamente effetti alla sentenza del giudice straniero;
- poneva il c.d. principio di reciprocità.
Con l’introduzione della l. 218/95 è stato rovesciato l’impostazione tradizionale:
- ai fini della giurisdizione, è venuta meno la distinzione tra cittadino italiano e straniero. In particolare, l’attribuzione della giurisdizione al giudice italiano avviene non più in base alla nazionalità (ovvero la cittadinanza), ma in base al domicilio (cioè un dato di fatto). In questo senso, la domiciliazione sottopone automaticamente lo straniero alla giurisdizione italiana (art. 3 della l. 218/95);
- è stata attribuita sostanziale equivalenza tra sentenza italiana e quella straniera. Prima della l. 218/95, la sentenza straniera non aveva valore in Italia e, per avere effetti, doveva essere recepita nell’ordinamento italiano tramite la c.d. delibazione della sentenza (procedimento di recezione). Con la legge venne abolita la delibazione della sentenza per avere gli effetti della sentenza straniera (tranne per l’esecuzione forzata) ma la questa veniva riconosciuta a pari valore della sentenza italiana;
- prima dell’introduzione della l. 218/95 vigeva il principio dell’inderogabilità della giurisdizione nel senso che la giurisdizione non poteva essere derogata dalle parti che intendevano scegliere un’altra giurisdizione nazionale piuttosto che un’altra. Tale legge ha attribuito la possibilità di derogare alla giurisdizione a favore di un giudice straniero;
- altra rivoluzione della l. 218/95 è stata il riconoscimento della litispendenza internazionale. Così  la sentenza del giudice straniero è valida ed efficace nell’ordinamento italiano ma la pendenza del processo è riconosciuta anche di fronte al giudice straniero. Ciò significa che se una domanda ha dato vita ad un processo davanti ad un giudice straniero, e questo processo pende (è in corso di svolgimento), non può nascere un processo con identica domanda davanti ad un giudice italiano e questo ha l’obbligo di astenersi e di sospendere la procedura in attesa che il giudice straniero si pronunci per primo.;
- infine è stato abbandonato anche il principio della reciprocità come condizione generale della giurisdizione ( la reciprocità è il criterio per cui il riconoscimento di una prerogativa allo straniero è subordinato al riconoscimento di analoga prerogativa al cittadino italiano da parte dell’ordinamento di appartenenza dello straniero).

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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