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L'evoluzione delle politiche sociali comunitarie

Possiamo intuire, dopo quanto abbiamo detto, che l'Unione Europea ha assunto un'importanza tale da essere determinante anche in tema di mercato del lavoro e di rapporti di lavoro all'interno dei singoli Stati. 
Le originarie previsione contemplate all'interno del TCE 1957 di Roma, sono state ampiamente modificate dai vari trattati che si sono susseguiti nel tempo, a partire soprattutto dall'AUE 1986, passando per il TUE del 1992 sino al Trattato di Lisbona del 2007. L'art.2 del Trattato prevede, oggi differentemente dal passato, che tra gli obiettivi dell'Unione figuri anche un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, oltre al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni lavorative ed alla promozione dell'occupazione auspicate dall'art.136. 
Anche l'autonomia collettiva di livello europeo ha acquisito sempre maggiore importanza, sino a trasformare il "dialogo sociale" e la contrattazione collettiva di livello europeo in fonte formale in materia sociale: molto spesso è previsto che la Commissione ascolti le parti sociali obbligatoriamente. Il Trattato prevede, inoltre, che in molti settori di politica sociale il Consiglio debba osservare la procedura di codecisione con il Parlamento e sentita la Commissione (es. parità tra uomini e donne,miglioramento dell'ambiente lavorativo), mentre in altri settori (es. contributi finanziari per la promozione dell'occupazione, sicurezza e protezione sociale dei lavoratori ecc) è previsto che il Consiglio adotti le decisione all'unanimità, semplicemente consultando il Parlamento. 
principio di sussidiarietà (il quale impone che l'Unione debba intervenire nei settori di propria competenza solo qualora possa garantire un intervento qualitativo migliore rispetto a quello degli Stati membri), sono stati introdotti interventi meno autoritativi e maggiormente cooperativi: si tratta del cosiddetto "soft law", il quale individua degli obiettivi in determinati settori su cui gli Stati devono ricercare degli elementi di coordinamento. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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