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I contratti di promozione e conclusione degli affari: la mediazione


La promozione della conclusione di affari può essere svolta per l’imprenditore da soggetti che agiscono in modo occasionale o saltuario ovvero legati da un rapporto stabile e continuativo.
Tra i soggetti non legati stabilmente all’imprenditore si segnala anzitutto il mediatore, cioè colui che mette “in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza”.
Della disciplina della mediazione è sufficiente ricordare che:
- solo i soggetti iscritti possono esercitare tale attività; il non iscritto che la eserciti non ha diritto alla provvigione e deve restituire le somme eventualmente ricevute;
- al mediatore spetta la provvigione solo nel caso in cui l’affare da lui promosso venga concluso, salvo comunque il rimborso delle spese quando il mediatore abbi agito su specifico incarico;
- il mediatore, dovendo essere imparziale, ha un dovere di informare le parti sulle circostanze rilevanti ai fini della conclusione dell’affare, ma non risponde della corretta esecuzione dello stesso.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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