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La proposta di concordato (art.124 e 129)


Il concordato può essere proposto da uno o più creditori, da un terzo, dal fallito, dalla società a cui partecipa (come socio illimitatamente responsabile) e da società sottoposte a comune controllo e, infine, dal curatore. Legittimato a presentare domanda, previo intervento del giudice tutelare, è anche il genitore o il tutore autorizzato all’esercizio dell’impresa commerciale dell’incapace.
La proposta dev’essere presentata con ricorso al giudice delegato al quale è richiesta la decisione; non è quindi sufficiente la forma scritta. L’imprenditore individuale lo firma personalmente a meno che non si avvalga di un rappresentante munito di procura; mentre le società presentano ricorso sottoscritto da chi ha la rappresentanza sociale e approvato dai soci titolari del diritto di voto secondo la maggioranza prevista. L’approvazione dell’iniziativa concorsuale da parte dell’organo competente è condizione di procedibilità per il tribunale, che altrimenti non potrebbe pronunciarsi mancando uno dei requisiti formali del ricorso. La giurisprudenza ha però adottato una soluzione meno rigorosa, affermando la possibilità che la delibera dell’assemblea venga adottata dopo la presentazione della domanda e a ratifica della stessa. Quindi se il legale rappresentante presenta il ricorso prima della riunione dell’assemblea straordinaria, si avrebbe comunque un procedimento simile ma la ratifica deve intervenire prima della decisione del tribunale.
Il decreto di esecutività del passivo non è più il termine iniziale a partire dal quale può essere presentata la proposta di concordato da parte del terzo o di uno o più creditori. Fino ad oggi la proposta non poteva essere presentata prima di quel momento, o meglio, se depositata prima del decreto di esecutività, non era idonea a mettere in moto il procedimento per l’approvazione. Con la riforma, è sufficiente e indispensabile che il curatore possa redigere un elenco provvisorio dei creditori del fallito, da sottoporre all’approvazione del giudice. Il ricorso per un concordato fallimentare può essere quindi depositato appena il curatore è in grado di produrre un quadro dello stato passivo e finché il fallimento è aperto. L’art.124 al co.1 pone però un arco temporale di 6 mesi successivi alla dichiarazione del fallimento agli interventi di terzi o dei creditori: in quest’arco di tempo il fallito, o la società a cui partecipa non hanno legittimazione attiva per la proposizione della proposta di concordato. Tuttavia nella L.1942 non era previsto un termine finale per la presentazione della proposta di concordato. Oggi invece, sempre al co.1 art.124 si prevede che il fallito, la società da esso partecipata o le società sottoposte a comune controllo, non possono più presentare proposta di concordato decorsi 2 anni dal decreto di esecutività del passivo.
Il co. 2 dispone in ordine al possibile contenuto della proposta. Questa deve contenere:
• La suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Al proponente viene quindi riconosciuta la facoltà di suddividere i creditori secondo criteri rimessi alla sua discrezionalità che dovranno poi essere verificati dal tribunale.
• Trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati degli stessi. La proposta si rivolge sia ai chirografari che ai privilegiati; a quest’ultimi il proponente può offrire un soddisfacimento percentuale. A questo soddisfacimento parziale è però posto un limite in quanto la percentuale offerta deve presumersi conveniente rispetto a quanto si potrebbe ricavare nel fallimento in considerazione dell’importo e/o del tempo di soddisfacimento.
• La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, ecc.
L’ultimo co. è rivolto poi a disciplinare il contenuto della proposta del terzo. Il terzo proponente diviene assuntore della massa attiva e delle azioni di massa. Gli strumenti che ha il terzo per soddisfare i creditori possono essere la cessione di beni e delle azioni pertinenti la massa come azioni dirette alla ricostituzione del patrimonio del fallito nell’interesse collettivo dei creditori concorsuali. Per queste azioni, esercitabili anche prima del fallimento, i creditori perdono per tutta la durata del fallimento la legittimazione in favore del curatore che, avendo il potere di legittimazione sostitutiva, le esercita nel nome della massa. E’ ammessa la cessazione delle azioni di massa che siano state autorizzate dal giudice delegato con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Tuttavia l’impegno del terzo che propone concordato è assistito da tutela in quanto gli è offerta la possibilità di limitare l’impegno concordatario nei confronti dei creditori ammessi, anche provvisoriamente al passivo e di quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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