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Il contratto di deposito in albergo e nei magazzini generali


Con il contratto di deposito “una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”.
La disciplina civilistica è articolata:
- sulla regola generale dell’obbligo di diligenza media del depositario;
- sull’impossibilità per il depositario di servirsi della cosa senza il consenso del depositante e salvo il caso del deposito irregolare;
- sulla naturale restituibilità e richiesta del depositante della cosa;
- sulla liberazione da responsabilità del depositario per perdita della cosa solo ove ciò dipenda da fatto a lui non imputabile.
Solo in due casi la qualità di imprenditore del depositario comporta l’applicazione di regole speciali:
deposito in albergo, le regole particolari riguardano la responsabilità dell’albergatore per il deterioramento, la distruzione e la sottrazione delle cose del cliente che si trovano in albergo durante il soggiorno: tale responsabilità è quantitativamente limitata al valore del bene sino a un massimo di cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio.
Per le cose che assume o è tenuto ad assumere, non in deposito, ma in custodia, l’albergatore risponde senza limiti, salvo che la perdita dipenda da fatto del cliente, da forza maggiore o dalla natura della cosa;
deposito in magazzini generali, la disciplina speciale riferisce alla responsabilità del depositario valutata in modo più rigoroso di quello ordinario: il depositario, infatti, si libera solo ove provi che la perdita, il calo o l’avaria delle merci derivi da caso fortuito, forza maggiore o vizi delle merci o del loro imballaggio.
Il deposito nei magazzini generali consente, inoltre, al depositante di richiedere al depositario l’emissione di un duplice titolo: la fede di deposito e la nota di pegno.
La fede di deposito è un titolo di credito all’ordine rappresentativo di merci e, dunque, oltre a svolgere la funzione di prova del deposito e del suo oggetto, può essere utilizzata per consentire più agevolmente la vendita della merce mentre si trova in custodia.
La nota di pegno assolve, invece, alla funzione di utilizzare la merce depositata a titolo di garanzia.
Il possessore della sola fede di deposito non può ritirare la merce se non versa al magazzino generale l’importo dovuto al possessore della nota di pegno.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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