Skip to content

L'omolagazione (art.129)


Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. Il giudice ricevuta la relazione sull’esito positivo della votazione, dispone che sia data la comunicazione al proponente (che può essere il curatore stesso), al fallito e ai creditori dissenzienti fissando un termine non inferiore a 15gg e non superiore a 30 per la proposizione di eventuali opposizioni e della relazione conclusiva del curatore (o dal comitato dei creditori quando sia stato il curatore a presentare la proposta). Questa relazione verte sulla proposta e sulle posizioni assunte dai creditori ed è accompagnata dalle considerazioni dell’organo che la redige.
In caso di classi, il giudice procede anche nel caso non sia stato raggiunto il consenso di tutte le classi ma solo quello della maggioranza dei crediti e delle classi, disponendo la comunicazione degli esiti della votazione ai soggetti indicati (proponente, fallito e creditori dissenzienti) e il deposito della relazione conclusiva del curatore, mentre chi ha presentato la richiesta richiede al tribunale l’approvazione del concordato con ricorso. A questo punto possono aprirsi 2 procedimenti:
• Quello di omologazione dove decorso il termine per la presentazione delle opposizioni senza che ve ne sia stata depositata alcuna, il tribunale verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione che dev’essere unanime, senza l’intervento del PM, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo. Non è quindi demandato al giudice un esame di merito.
• Quello di approvazione che si ha quando sono state presentate opposizioni o quando, in presenza di classi non unanimi, è stato presentato ricorso per l’approvazione. In questo caso viene seguito l’iter stabilito dal nuovo art.26 per il quale il proponente presenta il ricorso chiedendo l’approvazione del concordato e quindi viene chiesto un  giudizio di merito da parte del giudice che viene nominato dal presidente del collegio che fissa anche l’udienza di comparizione delle parti. Il tribunale decide, anche in questo caso, in camera di consiglio con decreto motivato soggetto alle stesse forme di pubblicità della sentenza dichiarativa.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.