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Le sistemazioni stragiudiziali: la ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis)


Con l’art.182 bis il legislatore introduce un istituto prima inesistente, detto ristrutturazione dei debiti. Con questo nuovo istituto, l’imprenditore può prendere accordi con i propri debitori perché questi concordino con lui forme di pagamento diverse da quelle dovute e la diversità può consistere tanto nel quantum (esemp. si paga 100 un credito di 200) quanto nel quamodo (esemp. si paga a rate un pagamento che andava fatto in contanti). La disposizione nel non dettare regole riferibili al contenuto dell’accordo, dà ad intendere che l’imprenditore e il creditore hanno libertà massima di determinare il contenuto di questi accordi. Vige quindi il principio della libera determinazione delle parti, cioè vale il principio di libertà dell’accordo con il quale l’imprenditore e i creditori possono stabilire come meglio credono e senza vincoli particolari una ristrutturazione dei debiti.
L’accordo presuppone però certe condizioni. Esso costituisce infatti, un unico negozio plurisoggettivo dove l’imprenditore da una parte e almeno il 60% dei creditori dall’altra, stabiliscono e determinano la ristrutturazione dei debiti (questa percentuale è richiesta ai fini della validità dell’accordo). Non si tratta pertanto di singoli accordi che l’imprenditore prende con ognuno dei creditori, si tratta di un unico accordo dove tutti i creditori coinvolti prendono unitamente un accordo con l’imprenditore.
La legge prevede poi all’accordo sia allegata una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L’esperto deve attestare 2 cose: che l’accordo può essere adempiuto dall’imprenditore, e cioè che l’imprenditore ha risorse economiche e finanziarie tali da tener fede all’accordo; che l’accordo non deve pregiudicare i diritti dei creditori estranei, ai quali dev’essere assicurato il regolare pagamento, e cioè il pagamento integrale nei tempi concordati. La legge non dice nulla su come viene nominato quest’esperto e nemmeno sulle responsabilità che potrebbe avere per una relazione non corrispondente alla reale situazione economica e finanziaria dell’imprenditore. Ma poiché la ristrutturazione è un negozio giuridico, sembra normale concludere che tutte le parti, insieme, devono individuare un professionista in grado di predisporre la relazione richiesta dalla legge. Quanto alla responsabilità, il professionista con la relazione non si rende garante dell’accordo e dell’integrale pagamento dei creditori estranei, e quindi se l’imprenditore non paga o non rispetta gli impegni presi, il professionista non pagherà in sua vece. Egli tuttavia risponderà solo in base alle comuni regole in materia di responsabilità professionale.
A seguito dell’accordo, i creditori che vi hanno partecipato, riscuoteranno un po’ meno o un po’ più tardi o in diversa forma il loro credito, mentre i creditori che non vi hanno partecipato riscuoteranno l’intero loro credito nei tempi stabiliti. Che convenienza c’è? Sussistono ragioni e motivazioni prettamente economiche. Tuttavia dato che l’accordo produce effetti solo tra le parti, la legge non ha previsto forme di comunicazione dello stesso ai creditori esclusi. Unica forma di pubblicità è quello della sua pubblicazione nel registro delle imprese; e dal giorno della pubblicazione l’accordo acquista efficacia.
E’ possibile entro 30gg dalla pubblicazione proporre opposizione all’accordo. La legge dice che l’opposizione si fa al tribunale ma omette di precisare quale sia quello competente. Probabilmente è quello che ha competenza a dichiarare il fallimento dell’imprenditore e cioè quello dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. La legge poi, omette di indicare con quale atto si propone l’opposizione e con quale rito il tribunale deve procedere per decidere le opposizioni e giungere all’omologazione. Poiché l’omologazione avviene in camera di consiglio, se ne deduce che il tribunale deciderà in camera di consiglio con decreto motivato. Dal rito se ne ricava poi l’atto introduttivo del giudizio che è il ricorso. comunque i creditori che possono fare opposizione all’accordo di ristrutturazione sono solo quelli che non vi hanno partecipato e ogni altro interessato. Per i creditori cha hanno partecipato all’accordo, invece, quali parti del contratto, possono impugnare l’accordo nelle sole forme con le quali si impugnano i contratti.   
L’opposizione non sospende l’esecuzione ma non può escludersi che l’opponente, adducendo gravi motivi, possa ottenere dal giudice la sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva dell’accordo. La decisione di merito, successivamente viene assunta dal tribunale con decreto motivato, che provvederà, in caso di accoglimento dell’opposizione, a dichiarare l’illeicità dell’accordo evitandone l’omologazione, e in caso di rigetto dell’opposizione, a dichiarare infondata quest’ultima e a omologare l’accordo di ristrutturazione. In entrambi i casi, il decreto che decide sull’opposizione deve essere pubblicato nel registro delle imprese: in un caso per rendere noto il venir meno dell’accordo e nell’altro caso per rendere nota a terzi l’omologazione dell’accordo. Tale decreto è tuttavia reclamabile alla corte d’appello entro 15gg dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L’appello si farà con ricorso, da parte del soccombente, da notificare alle altre parti già presenti nel giudizio di primo grado. La corte d’appello provvederà sull’impugnazione, emanando un nuovo decreto che potrà, a sua volta, essere soggetto a ricorso per cassazione.
La legge, infine, ha omesso di indicare quali siano le conseguenze dell’inadempimento successivo dell’accordo da parte dell’imprenditore.  Ma poiché l’accordo è un contratto, in base ai principi generali le altre parti potranno chiedere la risoluzione di esso per inadempimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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