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Principio della continuità del rapporto di lavoro e cessione di parti o fasi dell'attività produttiva

Uno degli interessi principali del lavoratore in caso di trasferimento d'azienda è la conservazione del posto di lavoro, senza tra l'altro mutamenti nelle proprie condizioni lavorative. L'art. 2558 c.c., in tema di successione nei contratti in caso di cessione d'azienda, prevede il subentro dell'acquirente in tutti i contratti dell'alienante, salvo patto contrario con lo stesso alienante. In tema di rapporti di lavoro la norma è inderogabile, nel senso che non può esistere un tale accordo tra cedente e cessionario, salva la possibilità del recesso giustificato del cedente. Si tende quindi a tutelare i rapporti di lavoro preesistenti rispetto al trasferimento. Il consenso dei lavoratori non è in alcun modo richiesto, ma essi hanno comunque diritto, nei tre mesi successivi al trasferimento e qualora riscontrino una variazione delle condizioni lavorative, a rassegnare le dimissioni per giusta causa, avendo così diritto all'indennità di mancato preavviso. 
La tutela apprestata dall'art. 2112 c.c. è però vantaggiosa solo nel caso di trasferimento totale dell'azienda, mentre in caso di trasferimento di parti autonomamente o meno funzionali, i lavoratori potrebbero trovarsi dinanzi a contratti collettivi meno favorevoli o alla mancata attuazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori per evidenti limiti dimensionali e quindi alla mancanza di applicazione della tutela reale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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