Skip to content

Origini della limitazione della facoltà di disposizione, l'originario 2113 c.c. e la riforma del 1973

Origini della limitazione della facoltà di disposizione, l'originario 2113 c.c. e la riforma del 1973 

La tutela del lavoratore per quanto concerne la limitazione della facoltà di disposizione, in origine partiva dal fatto che la volontà del lavoratore, nel porre in essere una rinunzia od una transazione, fosse viziata da un timore reverenziale, assimilabile ad una violenza morale, del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. Ciò portò ad una distinzione tra i negozi di disposizione antecedenti o susseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, ritenendo invalidi i primi e validi i secondi. 
Il codice civile accolse quanto appena detto solo parzialmente all'interno dell'art.2113, in quanto equiparò i negozi di disposizione antecedenti e successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ma fissò un termine di tre mesi (dal negozio o dalla cessazione) entro il quale proporre la domanda giudiziale di annullamento del negozio di disposizione. In un certo senso, quindi, partendo dalla cessazione del rapporto di lavoro, i negozi successivi sarebbero risultati invalidi, mentre quelli precedenti, qualora fossero trascorsi i tre mesi, sarebbero rimasti validi. 
Il nuovo testo dell'art.2113 c.c., come novellato dalla L.533/1973, ha semplicemente prolungato il termine per l'impugnazione da 3 a 6 mesi, rendendo la stessa stragiudiziale e non giudiziale. La norma è stata, inoltre, estesa ai lavoratori autonomi la cui opera prevalentemente personale abbia carattere continuativo e coordinato all’impresa del datore di lavoro.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.