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Prescrizione dei diritti dei lavoratori

In linee generali, i diritti del prestatore di lavoro (crediti retributivi) sono soggetti alla prescrizione quinquennale disposta dall'art.2948 c.c., consistendo in un pagamento periodico ad anno o in termini più brevi e non alla prescrizione ordinaria decennale. Tuttavia, ad essa sono riconducibili tutti quei diritti diversi dalla retribuzione (diritto alla qualifica superiore, risarcimento del danno contrattuale, risarcimento per mancato versamento dei contributi assicurativi che decorre dalla perdita della prestazione previdenziale e non dall'inadempimento). 
Diversa dalla prescrizione estintiva di diritti è la prescrizione presuntiva, la quale ammette prova contraria, sebbene solo tramite confessione giudiziale o giuramento decisorio, fornita dalla controparte del pagamento del debito. Essa è di un anno per il diritto dei prestatori a retribuzioni corrisposte a periodi non superiori ad un mese ed a tre anni per quelle corrisposte a periodi di oltre un mese. 
Condizione necessaria per il decorso del periodo di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto. Il regime della prescrizione è inderogabile, oltre che irrinunciabile. 
L'effetto estintivo della prescrizione è in qualche modo accomunabile all'effetto dismissivo della rinunzia e della transazione di cui all'art.2113 c.c. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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