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Depenalizzazione delle sanzioni previste per violazione di norme di lavoro. Vigilanza ed ispezioni

Depenalizzazione delle sanzioni previste per violazione di norme di lavoro. Vigilanza ed ispezioni

Negli anni 90 si è assistito ad un processo di depenalizzazione delle sanzioni per illeciti in materia di diritto del lavoro. La L.449/1993 ha conferito al Governo il potere di revisione delle sanzioni corrisposte in violazione di norme protettive del lavoro ed i vari decreti che si sono susseguiti nel tempo hanno portato a termine tale processo. Tuttavia si è conservata la rilevanza penale di tutte quelle condotte che possano pregiudicare l'integrità psico-fisica del lavoratore (far svolgere lavori pericolosi a donne in gravidanza o puerpere o a minori), mentre negli altri casi il legislatore ha ritenuto sufficiente la sola sanzione amministrativa, sempre o quasi sempre pecuniaria, a carico del datore di lavoro. 
Il D.Lgs.124/2004 ha, poi, innovato la disciplina legislativa in materia di servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, garantendo una maggiore efficienza degli stessi (tramite una riorganizzazione territoriale) ed una maggiore efficacia dell'azione di vigilanza (revisione degli strumenti giuridici conferiti agli ispettori: prescrizione obbligatoria, ed in tal caso l'ispettore ha rilevato violazioni di carattere penale, punibile con l'arresto o l'ammenda, ma non sanabili, e diffida, prevista se l'ispettore, benché abbia rilevato delle violazioni, le ritenga sanabili). Particolare attenzione merita la conciliazione monocratica presso le Direzioni provinciali del lavoro, strettamente collegata all'attività ispettiva. Con essa si giunge ad una soluzione conciliativa della controversia.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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