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La nozione giuridica di attività economica


L’art. 2247 c.c. non richiede particolari connotazioni dell’attività economica oggetto di esercizio comune.
Il raffronto con la definizione di impresa, per la quale occorrono i requisiti dell’organizzazione e della professionalità, pone l’interrogativo se la società possa esercitare un’attività economica non imprenditoriale.
Per quanto concerne il requisito dell’organizzazione è diffusa l’opinione che esso sia di per sé integrato nella fattispecie societaria.
Riguardo alla professionalità, invece, non può escludersi che essa manchi: si pensi al caso di una società che venga costituita per lo svolgimento di un unico affare a carattere non complesso (c.d. società occasionale).
Particolare è l’ipotesi della società tra professionisti: atteso che l’attività professionale intellettuale non è impresa, equivarrebbe a riconoscere un caso di società senza impresa.
Il requisito dell’attività economica fissa la differenza tra società e comunione.
L’art. 2248 c.c. sancisce che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle regole sulla comunione della proprietà e di altri diritti reali.
Nelle società i beni vengono conferiti dai soci come strumento, al fine del loro uso nell’esercizio di un’attività economica; nella comunione, invece, i comproprietari si limitano a fruire direttamente dei beni in modo immediato o mediato.
Alla differente funzione corrisponde una sensibile diversità di trattamento: nella comunione il bene comune può essere pignorato da qualsiasi creditore di uno dei comproprietari (sia pur nei limiti della quota a lui spettante); in qualsiasi tipo di società, invece, i beni sociali sono riservati al soddisfacimento dei creditori della società.
La distinzione così tracciata appare, in linea teorica, sufficientemente chiara; tuttavia, due fattispecie di confine continuano a dar luogo a problemi di qualificazione e disciplina.
La prima consiste nella c.d. comunione di impresa o di azienda.
Se oggetto di comproprietà è un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (azienda), ci si chiede come deve essere qualificata la fattispecie: come società o come comunione:
- se i comproprietari con l’azienda o i beni produttivi comuni esercitano l’impresa deve ritenersi che fra loro sorga una società c.d. di fatto;
- se invece i comproprietari non esercitano direttamente l’attività economica ma godono, in via indiretta, del complesso dei beni comuni, per esempio dando in affitto l’azienda, non diventano né soci né imprenditori e i loro rapporti sono disciplinati dalle regole sulla comunione.
La seconda fattispecie è quella delle c.d. società immobiliari di comodo, cioè le società costituite al fine dell’intestazione di beni immobili che vengono goduti direttamente dai soci ovvero semplicemente locati agli stessi soci o a terzi, limitandosi i soci a percepirne l’affitto.
In tali ipotesi, normalmente, il contratto sociale indica come suo oggetto lo svolgimento di un’attività economica di trading immobiliare che poi non viene in concreto svolta.
Nonostante l’illiceità di un tale uso dello strumento societario, tuttavia, l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi con cui la società ha operato induce la giurisprudenza a un atteggiamento più cauto.
Si ritiene sufficiente, in sostanza, la previsione statutaria anche se non effettivamente attuata.
In definitiva, oggi, la repressione delle società immobiliari di comodo è affidata, più che alla legislazione civilistica, a un trattamento fiscale disincentivante.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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