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La subordinazione del lavoratore alla direzione ed al controllo del datore di lavoro nell'impresa industriale

La figura del contratto di lavoro per antonomasia, quindi, coincide con la nozione di lavoro salariato o dipendente: già l'art.8 della L.215/1893 demandava alla competenza dei collegi probivirali la risoluzione delle controversie inerenti il "contratto di lavoro", riferendosi al rapporto tra industriali ed operai. 
L'operaio, infatti, mettendo la propria opera al servizio dell'imprenditore, è un lavoratore subordinato e quindi si ha un rapporto di sottoposizione del debitore-locatore, ossia l'operaio, alla direzione o controllo del creditore-conduttore: la subordinazione è quindi identificata con il comportamento dovuto dal lavoratore in attuazione della propria obbligazione, il che non è sufficiente ad identificare il rapporto di lavoro dipendente.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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