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La disciplina dei consorzi


La disciplina dei consorzi può essere così tratteggiata

- il consorzio è un contratto a forma scritta a pena di nullità, che deve contenere il suo oggetto, i diritti e obblighi dei consorziati, la disciplina del recesso e dell’esclusione.
La durata, se le parti non prevedono altrimenti,è fissata in 10 anni.
Se il contratto prevede l’istituzione di un ufficio destinato a svolgere l’attività con i terzi un suo estratto va iscritto nel registro delle imprese;
- le deliberazioni consortili, se il contratto non prevede diversamente, sono assunte con il voto della maggioranza dei consorziati e sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro adozione;
- il contratto deve prevedere le attribuzioni e i poteri degli organi chiamati a gestire e a rappresentare il consorzio.
La responsabilità degli organi verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato;
- sotto il profilo patrimoniale il consorzio viene dotato di un fondo costituito dai contributi posti a carico dei consorziati.
La legge dispone l’autonomia patrimoniale del consorzio: esclude sia la divisibilità fra i consorziati del fondo consortile sia la possibilità per i creditori particolari dei consorziati di far valere le proprie pretese sul fondo;
- particolari sono le regole in ordine alla responsabilità verso i terzi per le obbligazioni consortili.
Vanno distinte le obbligazioni assunte in nome del consorzio da quelle che gli organi consortili abbiano assunto per conto dei singoli consorziati.
Per le prime risponde solo il consorzio con il fondo consortile e non v’è alcuna responsabilità sussidiaria dei consorziati, i quali sono, in questo caso, assimilabili a veri e propri soci a responsabilità limitata (rischiano solo ciò che sono tenuti a versare a titolo di contributo).
Per le seconde, invece, alla responsabilità del fondo consortile si aggiunge quella personale del consorziato nel cui interesse l’obbligazione è stata assunta e, in caso di sua insolvenza, il debito viene ripartito proporzionalmente fra tutti gli altri;
- nei consorzi con attività esterna, a tutela dei terzi, è previsto l’obbligo di redazione annuale, secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio della s.p.a., di una situazione patrimoniale che va depositata presso il registro delle imprese;
- il rapporto consortile, in ragione del suo carattere personalistico, può sciogliersi limitatamente a un consorziato per recesso o esclusione nei casi previsti dal contratto e ove sussista una giusta causa.
In queste ipotesi non sembra che spetti all’uscente alcun diritto alla liquidazione della quota;
- il consorzio si scioglie alla scadenza, per il conseguimento dell’oggetto o l’impossibilità di conseguirlo, per volontà unanime dei consorziati o deliberazione a maggioranza se sussista una giusta causa, per provvedimento dell’autorità governativa o per le altre cause previste dal contratto.

L’art. 2615 ter c.c., infine, prevede che le società commerciali possano “assumere come oggetto sociale” gli scopi consortili.
Nel silenzio della norma resta tuttavia aperto il problema della ricostruzione della disciplina applicabile a tali società.
Si ritiene siano ammissibili le clausole ricollegabili alla funzione consortile della società: per esempio, la clausola statutaria che espressamente escluda la divisione degli utili.
Pare invece da negare che i soci possano inserire clausole riproduttive della struttura consortile se queste non siano, per sé, compatibili con le regole proprie del tipo di società prescelto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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