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Riserve nei trattati internazionali

La riserva indica la volontà dello stato di non accettare certe clausole del trattato o di accettarle con alcune modifiche, oppure secondo una determinata interpretazione.
Così facendo tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti, si forma l’accordo solo per la parte non investita dalla riserva.
Ovviamente la riserva ha senso per i soli trattati multilaterali, perché  nei trattati bilaterali, lo Stato che non vuole assumere certi impegni deve solo proporre alla controparte di non includerli nel testo. Perciò, l'istituto della riserva, serve a facilitare la larga partecipazione degli Stati ai trattati multilaterali.
La materia delle riserve nei trattati ha subito una notevole evoluzione nel tempo:
1) Secondo il diritto internazionale  classico, le riserve dovevano essere inserite nel testo di un trattato durante la fase di negoziazione, oppure lo stesso testo doveva prevedere la possibilità di apporre riserve al momento della ratifica. Altrimenti, lo stato autore della riserva veniva escluso dal trattato.
2) Successivamente nel 1951, la Corte cost di Giustizia affermava che:
-una riserva poteva essere formulata al momento della ratifica, anche se ciò non era espressamente previsto dal testo, purché la riserva fosse compatibile con l’oggetto o con lo scopo del trattato;
-l’apposizione della riserva poteva essere contestata dagli altri stati.
3) Accogliendo il parere della corte, la Convenzione di Vienna, ha stabilito che la contestazione deve essere manifestata entro 12 mesi dalla notifica della riserva. Sull’ammissibilità o meno della riserva si pronuncerà il giudice.
4) La giurisprudenza della Corte Europea dei diritto umani ritiene che ogni riserva inammissibile (perché esclusa dal testo del trattato o perché contraria all’oggetto o allo scopo dello stesso)  non comporta + l’esclusione dello stato dal trattato, ma comporta la solo invalidità della riserva, che si ritiene come non apposta (utile per inutile vitiatur).
In Italia, le riserve possono essere formulate sia dal legislativo sia dall’esecutivo.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Antonio Amato
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