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Proroga del termine e successione di più assunzioni a tempo indeterminato

La proroga (continuazione) e la reiterazione (successione di più stipulazioni) del contratto di lavoro a tempo determinato non sono vietate all'interno del D.Lgs.368/2001, ma semplicemente vincolate al rispetto di determinati termini o periodi di tempo, il cui mancato rispetto comporta uno o più effetti sanzionatori nei confronti del datore di lavoro. 
In caso di proroga il termine fissato all'interno del contratto può essere liberamente (senza forma scritta) prorogato solo se la durata del contratto stesso è inferiore a tre anni e se la proroga è resa necessaria da una causa sopravvenuta, anche identica a quella del contratto originario. Inoltre la proroga è ammessa una sola volta e comunque la durata totale del rapporto, in forza della proroga, non può essere superiore a tre anni (ciò vuol dire che se nel contratto era previsto un termine di 2 anni e 11 mesi, la proroga potrà essere di un solo mese). In mancanza, tra l'altro, della prova della necessità della proroga, il contratto si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza del termine. 
Diversa dalla proroga è la continuazione del rapporto di lavoro oltre il limite contrattuale: in tal caso è prevista una maggiorazione della retribuzione del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i successivi entro il limite di 20 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 30 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi. Se il rapporto prosegue oltre i limiti dei periodi di tolleranza (20 o 30 giorni a seconda della durata del contratto), il contratto diventa a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei termini. 
Diversa ancora è la reiterazione o successione di più assunzioni a termine del medesimo lavoratore. Essa non è vietata, ma tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo devono decorrere alcuni periodi di tempo: 10 giorni se il contratto aveva durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni se aveva durata superiore a 6 mesi. Se tali periodi di tempo non vengono rispettati, il contratto diventa a tempo indeterminato. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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