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La capacità delle persone giuridiche

La capacità delle persone giuridiche


Il titolo II, libro I, non esaurisce la disciplina delle persone giuridiche, né contiene una sorta di «parte generale» della materia. Oggetto di considerazione legislativa sono, in questo titolo, solo 2 figure specifiche: associazione e fondazione di diritto privato (si precisa inoltre che gli enti pubblici, anziché essere regolati dalle norme di questo titolo, «godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico», e che «le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V»).
Ma il titolo ha, per altro riguardo, contenuto più ampio di quanto la rubrica non dica: dopo avere disciplinato, nel capo II, le associazioni e le fondazioni riconosciute come persone giuridiche, esso regola, nel capo III, le associazioni non riconosciute come persone giuridiche e i comitati.
Oggetto della disciplina di questo titolo sono, piuttosto che le persone giuridiche, le associazioni e le fondazioni: quali esse si presentano a seguito del riconoscimento della personalità giuridica (capo II) e quali si atteggiano in difetto del riconoscimento (capo III).

La capacità delle persone giuridiche.

Alla persona giuridica si deve sì riconoscere piena capacità giuridica; ma gliela si deve riconoscere nella consapevolezza del significato che il concetto di capacità giuridica assume in rapporto alle organizzazioni collettive.
Che gli enti collettivi, riconosciuti o non riconosciuti come persone giuridiche, siano titolari di diritti della personalità, come il diritto all' onere e alla reputazione, e che gli stessi possano essere soggetti passivi del reato di diffamazione, è opinione da tempo ricevuta come pacifica.
Per giungere ad una simile conclusione non è, tuttavia, necessario aderire ad una concezione antropomorfica dell'ente collettivo: risulta priva di senso la domanda stessa se un'associazione o una società o una fondazione possa, come persona giuridica, risentire offese alla propria «reputazione».
Simili espressioni non sono, quando vengono usate per associazioni o società o fondazioni la descrizione di un accadimento reale, ma sono altrettanto metafore, utili per rappresentare, in modo figurato, una diversa e più complessa realtà.
Al di là della metafora altro non c'è - né potrebbe esserci - se non la «reputazione» delle persone fisiche che compongono l'organizzazione collettiva o che agiscono per essa.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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