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Le condizioni per la costituzione di una società per azioni


In entrambi i casi, per poter procedere alla costituzione devono ricorrere le condizioni indicate nell’art. 2329 c.c.:
- la sottoscrizione integrale dell’intero capitale sociale (dell’entità, cioè, che i soci si impegnano a versare in favore della società) che, nel minimo, deve essere pari ad almeno 120.000 euro;
- il versamento dei conferimenti, almeno ¼ di quelli in denaro quando la s.p.a. sia costituita per contratto, integrale in caso di conferimenti in natura ovvero quando la s.p.a. sia costituita per atto unilaterale;
- le autorizzazioni e le altre condizioni eventualmente richieste da leggi speciali in relazione all’oggetto della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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