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Contratti di solidarietà interna: nozione e disciplina legislativa

L'intervento straordinario della CIG può essere collegato anche ad un contratto di solidarietà interna, introdotto nel 1985 al fine di salvaguardare l'occupazione. Tramite tale contratto viene stabilito, in caso di crisi o di ristrutturazione aziendale, un sacrificio che coinvolge tutti i lavoratori, ossia viene distribuito tra gli stessi il tempo di lavoro disponibile, con conseguente diminuzione dell'orario lavorativo e calo della retribuzione per tutti. Questo permette all'impresa di continuare ad operare senza ricorrere a licenziamenti dei dipendenti. Tale contratto può riguardare tanto le imprese industriali, quanto quelle appaltatrici di servizi di mensa e ristorazione, quanto le imprese editoriali, nonché quelle commerciali con più di 1000 (oggi 200) dipendenti. In tutti questi casi può essere fatta richiesta di un trattamento di integrazione salariale, pari al 60% della retribuzione perduta per effetto della riduzione dell'orario di lavoro, che può essere corrisposto per un periodo di 24 mesi, rinnovabile per altri 24 (36 per il meridione). Agevolazione contributive sono previste per un biennio per i datori di lavoro. La CIG deve essere autorizzata dal Ministro del lavoro, su parere favorevole dell'amministrazione regionale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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