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I licenziamenti collettivi per riduzione di personale

A partire dal secondo dopoguerra sino all'inizio degli anni 90, il legislatore si è più volte dedicato alla disciplina dei licenziamenti individuali, di cui abbiamo abbondantemente parlato, escludendo sempre e comunque che a tale disciplina fosse accomunabile quella inerente i licenziamenti collettivi, in quanto espressione del potere di organizzazione dell'imprenditore, in grado di essere attuato in caso di esigenze di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro. Neanche la L.604/1966, che pure ha introdotto limiti sostanziosi al potere di licenziamento individuale, ha saputo far corrispondere un parallelo accrescimento della tutela dell'interesse collettivo. A tutelare lo stesso è dovuta, più volte, intervenire la giurisprudenza, in assenza di una specifica disciplina legislativa. 
Oltre agli accordi interconfederali, quindi, all'interno del sistema italiano non si sono avuti, fino agli anni 90, interventi legislativi inerenti il licenziamento collettivo. Per anni la giurisprudenza ha cercato di indirizzare il legislatore, dapprima prevedendo che, in mancanza di consultazione sindacale, il licenziamento collettivo venisse considerato come una somma di licenziamenti individuali; in seguito prevedendo che la riduzione o trasformazione di attività o lavoro fosse un requisito per dar luogo al licenziamento collettivo, non essendo possibili licenziamenti dovuti ad altre motivazioni, come quelli tecnologici, scaturiti cioè dall'ammodernamento degli impianti. In seguito la giurisprudenza è tornata sui propri passi, includendo tra le motivazioni possibili dei licenziamenti collettivi, anche la riduzione dell'attività produttiva (purché definitiva). Insomma la giurisprudenza, per molto tempo, è stata unica fonte della disciplina dei licenziamenti collettivi, seppur spesso sia entrata in contraddizione. 
Nel 1975 venne emanata, dal Consiglio delle Comunità Europee, la direttiva 75/129 in materia di licenziamenti collettivi, che lo Stato italiano lasciò inattuata per anni, fino ad un richiamo della Corte di Giustizia nel 1985. Nel 1991 lo Stato italiano ha dato applicazione alla disciplina comunitaria, tramite la L.223. Tuttavia la direttiva comunitaria è stata modificata altre 2 volte da altre due direttive, la 92/56 e la 98/59, di cui lo Stato italiano non ha tenuto conto, in quanto la disciplina interna è stata ritenuta sufficiente ad integrare le due direttive successive. La Corte di Giustizia, comunque, ha richiamato all'attenzione dello Stato italiano che la L.223/1991 non contempla il caso dei datori di lavoro non imprenditori, inclusi invece nella disciplina comunitaria, alche il legislatore italiano è dovuto nuovamente intervenire. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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