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La disciplina delle azioni proprie in portafoglio


- Limiti alla disposizione: gli amministratori non possono disporre di azioni proprie se non previa autorizzazione dell’assemblea.
In sé la vendita è operazione di gestione, di esclusiva competenza dell’organo amministrativo; eccezionalmente in questo caso, simmetricamente all’acquisto, la legge prevede la necessità di un’autorizzazione dell’assemblea.
L’assemblea può autorizzare simultaneamente operazioni successive di acquisto ed alienazione (c.d. trading);
- utili e opzione: il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;
- il diritto di voto: il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranza richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea;
- azioni proprie e bilancio: le azioni proprie in portafoglio vanno appostate nell’attivo del bilancio come qualsiasi altra attività finanziaria.
La particolarità è data dalla circostanza che tale annotazione all’attivo deve essere “neutralizzata” dall’iscrizione al passivo di una riserva indisponibile di pari importo.
Se la società ha il vento in poppa, le azioni proprie valgono molto; ma se la società è in crisi il valore delle azioni crolla: in ogni caso, nella buona e nella cattiva sorte, le azioni proprie rappresentano un pericoloso moltiplicatore.
Per questa ragione la legge ne impone la “neutralizzazione” ai fini della determinazione della situazione contabile della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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