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Decreto legge 23 Dicembre 2003 N° 347 convertito con legge 18 Febbraio 2004 N° 39 decreto Marzano-Parmalat

Il legislatore non forniva alcuna alternativa alla risanamento e con la crisi, Parmalat doveva essere risanata, ma la Prodi bis mancava di un elemento fondamentale e cioè la tempestività. All'art. 1 il legislatore dice che le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette al fallimento e in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura prevista dall'art. 27 comma 2 lettera B (programma di ristrutturazione). Lo stesso art. non prevede più degli indici per l'ammissione della procedura ma prevede dei valori oggettivi e nominali, che sono:
- 1000 dipendenti da almeno un anno;
- debiti per un ammontare complessivo non inferiore al miliardo di euro.

All'art. 2 vediamo già completato il principio ispiratore di questa legge e cioè la celerità, infatti le imprese che hanno i requisiti previsti dall'art. 1 possono chiedere al ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura e contestualmente presentare richiesta al tribunale per la dichiarazione di insolvenza. Quindi si salta la fase di incubazione, ossia di verifica delle condizioni per il recupero e vi è l'ammissione diretta alla procedura, ciò è motivato dal fatto che questa procedura non prevede l'alternativa al recupero. In questa procedura il commissario straordinario (art. 3) entra già con pieni poteri, non esiste infatti la figura del commissario giudiziale le cui funzioni sono tutte esercitate da commissario straordinario. Al comma 3 è previsto che il commissario straordinario possa chiedere al ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo presentando ricorso al tribunale per la dichiarazione di insolvenza. Inizialmente la procedura poteva essere estesa a tutte le società del gruppo anche se non insolventi. Art. 4 comma 2 entro 180 giorni dal decreto di nomina il commissario straordinario presenta al ministro delle attività produttive un programma redatto ex art. 27 comma 2 lettera B. Allo stesso tempo presenta al giudice una relazione particolareggiata delle motivazioni che hanno portato allo stato di insolvenza ed un elenco nominativo dei creditori. Comma 4, quando non è possibile l’autorizzazione del ministro circa il programma di ristrutturazione e non può essere utilizzata la lettera A dell'art. 27 comma 2 il tribunale su richiesta del commissario straordinario dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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