Skip to content

Gli imprenditori esclusi dal fallimento: l’artigiano


Il compito del tribunale fallimentare diventa più delicato quando si trova dinanzi un artigiano, per il una vasta disciplina speciale ha creato una figura con confini più ampi rispetto a quelli posti dall’art. 2083 cc.
La legge quadro 443/1985 detta alcuni criteri necessari per l’individuazione dell’artigiano.
Sulla falsa riga dell’art. 2083 cc, la legge quadro dispone che l’artigiano, per essere tale, deve svolgere “in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”. Inoltre, la legge quadro specifica che è imprenditore artigiano chi esercita professionalmente un’attività organizzata al fine della produzione di beni o servizi purchè non si tratti di attività agricola, di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
Inoltre, la legge quadro sembri dilatare la dimensione di questa attività riconoscendole, comunque, ai fini dell’iscrizione all’Albo, natura artigiana. È il caso dell’artigiano che si avvalga di un numero rilevante di dipendenti o che utilizzi anche processi produttivi automatizzati. La legge quadro aveva anche consentito l’esercizio dell’attività artigiana in forma di Società cooperative e s.n.c., dapprima, poi anche s.r.l. unipersonali, s.a.s. e, più di recente, anche s.r.l. pluripersonali a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L’iscrizione all’Albo, previa verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana dell’attività, non ha pero natura costitutiva a tutti gli effetti di legge e, quindi, non conferisce all’iscritto l’esenzione dal fallimento. Quindi, il tribunale dovrà accertare di volta in volta se l’artigiano è o non è piccolo imprenditore agli effetti della legge fallimentare. A tal proposito, la giurisprudenza sembra orientata a valutare la natura dell’attività in base al ruolo dell’imprenditore nel processo produttivo, facendo ricorso al criterio previsto dall’art. 2083 cc.
Il problema dell’individuazione da parte del tribunale fallimentare dell’artigiano piccolo imprenditore è più gravoso quando l’attività sia esercitata in forma societaria in quanto, mentre la legge quadro del 1985 considera artigiana l’impresa esercitata secondo uno dei tipi societari consentiti se il lavoro personale del socio o dei socie è determinante nel processo produttivo, prima della riforma, la legge fallimentare (all’art. 12) disponeva che in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali. Dinanzi a questo contrasto normativo , la giurisprudenza aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. fall. in relazione all’art. 3 Cost nella parte in cui tale disposizione assoggetta a fallimento l’impresa artigiana, anche piccola, se esercitata collettivamente, in quanto deve ritenersi abrogato il principio normativo secondo cui le società artigiane non possono essere considerate piccoli imprenditori.
Tuttavia, il problema rimaneva per le piccole società commerciali in quanto, o si riteneva l’art. l. fall. inapplicabile anche a queste fattispecie o poteva sorgere il dubbio di un contrasto della norma fallimentare con la Costituzione per la disparità di trattamento che veniva a riservarsi da un lato alle piccole società commerciali (che possono fallire) rispetto alle piccole società artigiane (sottratte al fallimento), dall’altro al piccolo imprenditore individuale rispetto alla piccola società.
Successivamente, la Corte costituzionale (sentenza 54/91) ha confermato l’assoggettabilità al fallimento delle società commerciali, anche di piccolissime dimensioni ed ha respinto le eccezioni di illegittimità costituzionale della disciplina in questione, basate sulla disparità di trattamento tra piccoli imprenditori individuali e piccole società commerciali, nonché tra queste ultime e le società artigiane.
Mentre da queste sentenze discendeva che soltanto la società artigiana, se piccola, era sottratta al fallimento e tutte le altre società, indipendentemente dalla dimensione, erano sottoponibili alla procedura concorsuale, adesso il riformato art. 1 omette qualsiasi riferimento alla fallibilità delle società e permette, quindi, di affermare che le piccole società siano commerciali o artigiane sono escluse dal fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.