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L’annullabilità delle deliberazioni


Sono annullabili le deliberazioni prese non in conformità della legge o dello statuto.
Si tratta del vizio residuale che colpisce tutte quelle delibere invalide, ma non rientranti in uno dei casi tassativi di nullità.
Sono legittimati a impugnare le delibere annullabili i soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori e il collegio sindacale nonché il rappresentante comune degli azionisti di risparmio.
Non ogni socio, tuttavia, è legittimato a proporre l’azione di annullamento, lo sono solo quelli che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino l’1‰ del capitale sociale nelle s.p.a. aperte e il 5% nelle altre.
I soci che non raggiungono la predetta soglia di capitale e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l’impugnativa, hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
Anche per l’azione di annullamento, il legislatore si premura di delimitare il campo della patologia rilevante.
La deliberazione non può essere annullata:
- per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante;
- per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l’errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale.
Il termine per proporre l’azione di annullamento o di risarcimento del danno è di 90 giorni dalla data della deliberazione ovvero dall’iscrizione o dal deposito.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci e obbliga gli amministratori a prendere conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L’annullamento, infine, non può aver luogo se la deliberazioni impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Contestualmente al deposito della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione.
In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, provvede con decreto motivato.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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