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L’udienza di prima comparizione e trattazione della causa


L’art. 183 descrive la c.d. udienza di prima comparizione e trattazione della causa. Tale articolo stabilisce che all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’art. 102. Questi sono provvedimenti relativi alla sanatoria dei vizi riscontrati che potrebbero impedire lo svolgimento del processo, la nullità di atti e la nullità della sentenza. Così il giudice ha il potere di correggere egli stesso i vizi (o invitare le parti alla correzione dei vizi). In quest’ottica, una delle attività imposte al giudice è quella prevista dall’art. 182 diretta a verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti. Quando il giudice rileva un vizio di rappresentanza deve rimediare assegnando alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza. Quando pronuncia tali provvedimenti, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione ma se è tutto regolare fissa l’udienza con funzione di prima udienza di trattazione della causa.
La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Infatti l’istruttoria del processo è retta da un principio di oralità. Trattare la causa significa istruirla cioè procedere al suo svolgimento analizzando le richieste delle parti, le eccezioni ed adottare provvedimenti fino alla conclusione del processo che si compone di una serie di udienze. Tuttavia può accadere che la trattazione subisca una notevole semplificazione in quanto la causa è facilmente risolvibile e così vengono chieste delle conclusioni (forse affrettate) alle parti per permettere al giudice di decidere subito della domanda.
L’art. 183 prosegue stabilendo che il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente. Quindi il giudice è vincolato a stabilire un udienza per la comparizione personale solo se vi è una richiesta congiunta. Durante quest’udienza, vi sarà l’interrogatorio libero (mirato alla confessione delle parti) ed un tentativo di conciliazione. L’incontro tra le parti ha lo scopo di arrivare ad un tentativo di conciliazione che mette fine al processo facendo raggiungere un accordo alle parti.
Inoltre l’art. 183 dispone la comparizione personale delle parti che hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. Se non può essere presente di persona la parte può, quindi, farsi rappresentare da qualcuno idoneo a rappresentarlo davanti al giudice. La procura deve essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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