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Le cooperative di produzione e lavoro: il socio lavoratore

Tra i rapporti di lavoro associato, ritroviamo anche il lavoro dei soci delle cooperative di produzione e lavoro: sappiamo bene che nelle società cooperative viene svolta un'attività economica organizzata in comune per un fine mutualistico, consistente nella ricerca e ripartizione di occasioni di lavoro ed utili a condizioni migliori di quelle del libero mercato, in cambio della prestazione di lavoro dei soci per l'attuazione dello stesso scopo societario (art.2511 c.c.). La L.142/2001, inoltre, ha equiparato la posizione del socio-lavoratore e quella del prestatore di lavoro subordinato: in particolare il socio lavoratore, oltre a partecipare alla gestione ed al rischio d'impresa, garantisce anche la propria capacità professionale e pertanto è titolare di due rapporti distinti nei confronti della cooperativa, uno associativo e l'altro di lavoro (sia esso subordinato, autonomo o di qualsivoglia altra forma). Al socio lavoratore, pertanto, compete un trattamento economico complessivo (analogo al principio della retribuzione sufficiente in tema di lavoro subordinato) a carico del capitale sociale proporzionato alla qualità ed alla quantità del lavoro offerto, analogo a quello garantito, per lavori dello stesso genere, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, o comunque incline ai compensi medi in uso per prestazioni simili. Inoltre il socio lavoratore subordinato gode dei diritti sindacali di cui al titolo III della L.300/1970 (statuto dei lavoratori). 
Molto simili alle cooperative di lavoro, sono le cooperative sociali, istituite con la L.381/1991, le quali, sebbene non sia necessario che escludano lo scopo mutualistico, devono perseguire l'interesse generale alla promozione ed integrazione sociale di cittadini, gestendo servizi socio-sanitari, educativi, nonché N.B. Tralascio i rapporti associativi in agricoltura, in quanto lo strumento dell'affitto di fondi rustici, come precisa il libro, ha quasi definitivamente sostituito i rapporti agrari quali la colonia parziaria, la soccida e la mezzadria. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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