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Capitale e conferimenti nelle s.r.l.


Il capitale nelle s.r.l. (ammontare minimo: 10.000 euro) svolge una funzione analoga a quella già descritta per le s.p.a., salvo quel che subito si dirà sulle entità conferibili.
Il suo importo globale non può essere superiore al valore dei conferimenti e, come nelle s.p.a., il principio di proporzionalità della partecipazione al conferimento è derogabile.

Le entità conferibili

Tutti “gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica” possono essere conferiti.
Rispetto alla s.p.a., nella s.r.l. possono formare oggetto di conferimento, oltre al denaro, ai crediti e ai beni in natura, anche le prestazioni d’opera o di servizi.

I conferimenti in denaro

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, i conferimenti vanno effettuati in denaro.
Al momento della sottoscrizione, almeno il 25% dei conferimenti in denaro devono essere versati presso una banca; in caso di società unipersonale il versamento deve essere integrale.

I conferimenti di beni in natura e di crediti

Se l’atto costitutivo lo prevede, è possibile conferire beni in natura o crediti.
In tal caso, la legge prevede che il conferimento sia effettuato integralmente al momento della sottoscrizione.
Le regole sono le medesime già viste per la s.p.a. con un'unica, ma rilevante, eccezione: il procedimento di stima dei beni:
- l’esperto che deve predisporre la relazione giurata di stima non viene nominato dal tribunale, ma è scelto direttamente dal conferente tra le persone fisiche e le società di revisione iscritte nel registro dei revisori;
nulla è previsto per la verifica della valutazione.
A prescindere da tale vuoto legislativo, può tuttavia ritenersi, in base alle regole generali, che, ferma restando la responsabilità dell’esperto, gli amministratori debbano sottoporre a tempestiva verifica l’attendibilità della stima presentata dal socio, in esecuzione del generale dovere di diligenza nella gestione, e rispondano per i danni che dall’omissione derivino alla società.

I conferimenti d’opera e di servizi

La conferibilità delle prestazioni d’opera o di servizi, importante indice della personalizzazione della disciplina della s.r.l., è subordinata, oltre che alla previsione statutaria, alla prestazione da parte del socio conferente di “una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera e di servizi a favore della società”.
I ruolo essenziale della polizza e della fideiussione per la conferibilità dell’opera o dei servizi, ha indotto alcuni a ritenere che in realtà il conferimento avrebbe per oggetto il valore loro assegnato, monetizzato con la garanzia.
Questa tesi trascura il fatto che, comunque, l’integrale adempimento dell’opera o del servizio conferito fa venir meno la garanzia prestata.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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