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La scelta del tipo contrattuale

Anche la scelta del tipo contrattuale viene influenzata dai limiti imposti dalla legge e dall'autonomia collettiva alla volontà negoziale delle parti. L'art. 1362 c.c., inerente l'intenzione dei contraenti, ben specifica come nell'interpretazione del contratto bisogna indagare quale sia stata la vera intenzione delle parti, andando oltre il significato letterale delle parole e soprattutto si deve valutare (comma 2) il comportamento delle parti successivo alla stipulazione del contratto. Per quanto concerne il contratto di lavoro, ciò che abbiamo detto è più che mai vero: la volontà cartolare espressa al momento del perfezionamento del contratto ha uno scarso valore rispetto al contenuto effettivo del rapporto. Il momento attuativo del rapporto prevale, quindi, sul momento dichiarativo e non solo ai fini dell'interpretazione della volontà effettiva delle parti, ma anche per ciò che concerne la scelta del tipo legale di rapporto di lavoro: diversamente da ciò che avviene negli altri contratti, dove le parti possono optare per la scelta di contratti tipici o atipici, nel caso del contratto di lavoro subordinato le parti dovranno obbligatoriamente associare la subordinazione con il tipo legale di contratto. Si parla in tal caso d'indisponibilità del tipo legale, non potendo le parti esulare dalla scelta di tale tipo qualora vogliano porre in essere quello specifico rapporto di lavoro subordinato. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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