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La capacità del prestatore di lavoro

Prima di trattare l'argomento in questione è opportuno ricordare due definizione importanti: quella di capacità giuridica e quella di capacità di agire. 
La capacità giuridica è l'idoneità di un soggetto di essere titolare di diritti e doveri, la quale si acquista al momento della nascita. Per capacità di agire, invece, si intende l'idoneità di un soggetto a porre in essere autonomamente atti negoziali vincolanti con effetti nella propria sfera giuridica e patrimoniale. 
L'art.2 c.c., dopo aver fissato il raggiungimento della maggiore età al compimento del 18° anno, al raggiungimento del quale si acquista la capacità d'agire, precisa (al comma 2) che sono salve le leggi speciali in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. Per poter esercitare un'attività lavorativa occorre aver concluso il periodo d'istruzione scolastica obbligatoria e comunque aver compiuto, almeno, il quindicesimo anno di età, salvo il caso in cui la Direzione Provinciale del Lavoro abbia autorizzato il minore infra quindicenne, col consenso di chi esercita la potestà, ad essere impiegato in attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e di spettacolo, fatto salvo l'obbligo scolastico. 
Tra l'altro il minore ultra quindicenne può stipulare autonomamente il proprio contratto di lavoro, senza che sia necessaria la partecipazione di chi esercita la potestà parentale. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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