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La sentenza dichiarativa di fallimento


Terminata la fase prefallimentare, che si svolge davanti ad un solo giudice, il fascicolo passa di nuovo al collegio per la decisione. Se il collegio ritiene provati i presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento, dichiara il fallimento dell’imprenditore con un provvedimento che ha la forma di sentenza. Mediante tale sentenza, il tribunale: a. nomina il giudice delegato per la procedura; b. nomina il curatore; c. ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori; d. stabilisce il luogo, giorno ed ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo entro 120 gg dal deposito della sentenza; e. assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 gg prima dell’adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
Inoltre, si stabiliscono diversi momenti di produzione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento a seconda che questi riguardino le parti oppure i terzi: nel primo caso, gli effetti si produrranno dalla data della pubblicazione; nel secondo caso, gli effetti della sentenza si hanno solo dalla tata di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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