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I criteri di valutazione nello stato patrimoniale


Alcuni particolari criteri legali di valutazione sono prescritti nell’art. 2426 c.c.; ne ricordiamo, in sintesi, i più importanti:
- le immobilizzazioni (beni immobili, impianti, macchinari, partecipazioni) vanno iscritte al costo di acquisto o di produzione (c.d. costo storico).
Si vuole in tal modo evitare che l’eventuale maggior valore del bene influisca sul risultato dell’esercizio e che eventuali plusvalenze derivanti dall’andamento dei valori di mercato (ma che, fino all’effettiva alienazione del bene, sono solo sulla carta) determinino l’emersione di un utile distribuibile in favore dei soci;
- le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni di imprese controllate o collegate possono essere valutate con il criterio del costo storico oppure con quello del patrimonio netto, cioè per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime;
- i costi di impianto e di ampliamento nonché i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo (c.d. capitalizzazione) con il consenso del collegio sindacale e vanno ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni.
Si tratta di un’applicazione del principio di competenza volta a distribuire su più esercizi spese che contribuiscono a formare il reddito anche di esercizi successivi a quello in cui vengono effettuati.
Finché l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati;
- l’avviamento può essere iscritto nell’attivo solo se acquisito a titolo oneroso nei limiti del costo per esso sostenuto e con il consenso del collegio sindacale; va ammortizzato entro un periodo di 5 anni;
- i crediti devono essere iscritti al presumibile valore di realizzazione: è quindi necessaria anche una valutazione di solvibilità dei debitori;
- le attività e le passività in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio;
- le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vanno iscritti al minore fra costo di acquisto o di produzione e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato;
- i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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