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Formazione e pubblicità del bilancio


Nelle s.p.a. con sistema di amministrazione e controllo tradizionale il progetto di bilancio viene predisposto dagli amministratori e, con la relazione sulla gestione, va comunicato al collegio sindacale.
Il collegio sindacale deve predisporre una propria relazione nella quale riferisce sui risultati dell’attività svolta e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
Pure il soggetto incaricato del controllo contabile deve predisporre una propria relazione.
Al fine di consentirne la visione da parte dei soci, il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea.
È opinione prevalente che l’assemblea possa procedere a modificazioni del progetto di bilancio che gli viene presentato.
Nei 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio, gli amministratori devono provvedere e depositare presso il registro delle imprese una copia, corredata dalle relazioni e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza.
Nello stesso termine le s.p.a. con azioni quotate devono depositare anche l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute.
Nelle s.r.l. l’approvazione del bilancio da parte dei soci non richiede necessariamente l’adunanza assembleare.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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