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Le partecipazioni reciproche


Viene anzitutto in rilievo la disciplina delle c.d. partecipazioni reciproche.
Con questo termine si definiscono, in generale, gli intrecci di partecipazioni che intercorrono tra due società.
Tale disciplina è volta a evitare gli effetti distorsivi che possono derivare dalle partecipazioni reciproche sia sul piano patrimoniale sua su quello amministrativo: quando due società si partecipano reciprocamente, infatti, si verificano due fenomeni che il legislatore guarda con sospetto:
- anzitutto, il c.d. annacquamento patrimoniale, quando i patrimoni delle due società consistono esclusivamente nelle azioni dell’altra.
Ebbene, nessuna di esse ha un reale patrimonio, ma questo è interamente svuotato: costituito da “carta contro carta”;
- in secondo luogo, l’intreccio amministrativo, la società controllante, infatti, a mezzo dell’intervento dei suoi amministratori nell’assemblea della controllata, ne nomina l’organo gestorio; se la controllata acquista una partecipazione nella controllante toccherebbe ai suoi organi prendere parte alla relativa assemblea e contribuire a scegliere i gestori e gli organi di controllo della controllante, con evidente creazione di una non virtuosa situazione circolare (gli amministratore della controllante nominano quelli della controllata e viceversa).
Si tratta di fenomeni che appaiono anche nella già esaminata fattispecie delle operazioni su azioni proprie.
La disciplina delle partecipazioni reciproche in presenza di un legame di controllo ne ripercorre le principali regole:
- la società controllata può acquistare azioni o partecipazioni nella controllante solo:
- nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
- se sono interamente liberate;
- purché vi sia l’autorizzazione dell’assemblea di durata non superiore a 18 mesi;
- se la partecipazione detenuta non è superiore a 1/10 del capitale sociale della controllante;
- la controllata non può esercitare il diritto di voto nell’assemblea della controllante;
- nel bilancio della controllata deve essere appostata una riserva indisponibile pari all’importo delle partecipazioni nella controllante;
- le partecipazioni acquistate in violazione di detti limiti vanno alienate entro 1 anno dal loro acquisto e, in difetto, annullate con riduzione del capitale;
- è vietata in senso assoluto la sottoscrizione da parte della controllata di azioni o quote della controllante.
In caso di violazione, le azioni si ritengono sottoscritte dagli amministratori non esenti da colpa e l’obbligo di conferimento è a loro carico.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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